Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1836 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA ABITARE (p.i. (OMISSIS)), COOPERATIVA SILVANA (p.i.

(OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso

l’avvocato PAGLIARA PAOLO, rappresentate e difese dall’avvocato

GALANTE MICHELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NARDO’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 731/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Cooperativa Abitare e la Cooperativa Silvana hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 14 marzo 2007, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata in data 30 ottobre 2006, nella causa vertente fra di esse e il Comune di Nardo’;

che il Comune di Nardo’ non ha depositato difese;

considerato che e’ stato depositato atto di transazione redatto in forma pubblica in data 18 dicembre 2009, con il quale la causa e’ stata transatta con compensazione delle spese dei giudizi pendenti fra le parti;

che e’ stata depositata istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

che in conseguenza della su detta transazione non sussiste piu’ interesse al ricorso ed esso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso per avvenuta cessazione della materia del contendere.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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