Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1836 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1836 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22694-2016 proposto da:
GRASSO \I,ESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANGELLERIA della CORTE di
CASSIZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIINTIO
Cl:,RRA;

– ricorrente contro
1-DISTRIBUZIONE SRA già I 1N1

DISTRIBUZIONE SPA

05779711000, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALI Dliii 1 MILIZII’„ 38, presso lo studio dell’avvocato
COLI’,TTI, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 343/2016 della CORTE D’APPITLO di
CATANIA, depositata il 29/02/2016;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

LRTA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Alessandro Grasso convenne in giudizio l’ENEL Distribuzione

danni conseguenti alla folgorazione da lui subita asseritamente a causa
di fili elettrici oscillanti siti in una pubblica piazza e lasciati in stato di
abbandono.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., rigettò
la domanda.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte
d’appello di Catania, con sentenza del 29 febbraio 2016, ha rigettato
l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del
grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre
Alessandro Grasso con atto affidato a tre motivi.
Resiste la e-distribuzione s.p.a., già ENEL Distribuzione s.p.a., con
controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., ed il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ.; con il secondo, omesso esame di un fatto decisivo; con il

Ric. 2016 n. 22694 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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s.p.a., davanti al Tribunale di Catania, chiedendo il risarcimento dei

terzo, violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione
all’omessa applicazione dell’art. 1227 del codice civile.
1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
La Corte etnea, infatti, con un accertamento in fatto congruamente
motivato e privo di vizi logici, ha ricostruito le modalità del fatto e,

contraddittorie circa le ragioni per le quali si era determinata la
folgorazione, ha precisato che il comportamento da lui tenuto era stato
talmente imprevedibile ed anomalo da integrare di per sé una causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. Il Grasso,
infatti, in ora notturna aveva deciso, per scopi definiti «probabilmente
illeciti», di arrampicarsi su di un palo della corrente elettrica per
armeggiare con i fili della corrente, «così decidendo di affrontare una
situazione a prima vista ed immediatamente rischiosa, perché
apprezzabile da chiunque nella sua intrinseca ed estrinseca
pericolosità». L’eccezionalità ed imprevedibilità di tale azione,
interrompendo il nesso di causalità rispetto alle cause precedenti, è
stata ritenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, rendendo
irrilevante ogni accertamento circa l’esistenza di violazione degli
obblighi di cui agli artt. 2050 e 2051 del codice civile.
A fronte di tale ricostruzione i tre motivi in esame, da trattare
congiuntamente benché tra loro differenti, nulla dicono per superare la
motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi nella proposizione
di una serie di argomentazioni giuridiche eccentriche rispetto
all’effettiva ratio decidendi della sentenza e tendenti comunque a
sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del
merito.
Evidente è, poi, la diversità tra il presente caso e quello deciso dalla
sentenza 18 luglio 2011, n. 15733, di questa Corte, citata dal ricorrente,
Ric. 2016 n. 22694 sez. M3 – ud. 08-11-2017
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dopo aver ricordato che l’appellante aveva dato versioni

posto che lì si trattava della folgorazione di un lavoratore intento a
riparare un impianto elettrico.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

Pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-eater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale
obbligo non va disposto, essendo stato il ricorrente ammesso al
patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Catania in data 7 giugno 2016.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi curo 2.800, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile

3,1’8 novembre 2017.
Il Presidente

55.

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