Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18359 del 12/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18359 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 21619-2015 proposto da:
AA
– ricorrente contro
BB

controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il
28/01/2015;

0,11

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 21619 sez. M2 – ud. 20-02-2018
-2-

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Il Tribunale di Firenze, adito da AA,
nominava nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CT Leonardo

compenso e di C139,60 per spese, con pagamento a carico di AA
2) Con ricorso depositato il 29.01.2014, notificato al solo BB,
AA proponeva opposizione al suddetto decreto di
liquidazione.
3) Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione
con ordinanza pubblicata il 28.01.2015.
4) Per la cassazione del provvedimento, AA
BB ha resistito con controricorso.

5) Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera
di consiglio, il consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso in
relazione al primo motivo.
6)

Con il primo mezzo, parte ricorrente deduce la nullità del

procedimento e dell’ordinanza per violazione del contraddittorio nei confronti
delle altre parti interessate al procedimento in relazione all’art. 360, comma 1,

n. 21619 -15 D’Ascola rei

Dolfi. Con decreto del 30.12.2013 liquidava al CTU l’importo di C 1.515,58 per

n. 4 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente rileva che all’udienza del 10.11.2014, di cui allega il verbale,
chiedeva termini per chiamare in giudizio le parti del procedimento

Tribunale di Firenze respingeva il ricorso senza integrare il contraddittorio.
Parte ricorrente sostiene che il ricorso introduttivo ed il relativo decreto
di fissazione dell’udienza dovessero essere notificati anche alle parti del
procedimento presupposto, in quanto il ricorrente, nell’istaurando giudizio di
merito per il risarcimento del danno, potrebbe rivalersi nei loro confronti anche
in relazione alle spese affrontate per il compenso del CTU.
7) Occorre premettere che avverso l’ordinanza de qua deve ritenersi
ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
in virtù del richiamo contenuto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2,
al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato,
il quale si conclude con un’ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente
carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sui diritti soggettivi delle
parti, e definitivo, avendo l’attitudine a pregiudicare, con l’efficacia propria del
giudicato, gli stessi diritti (cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28266).
Ciò premesso, la censura è fondata.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU
sono contraddittori necessari le parti processuali che possono subire un

n. 21619 -15 D’Ascola rei

t(k

presupposto di accertamento tecnico preventivo, Irene e Terenzio Donati. Il

pregiudizio (Cass. 24786 del 2010; cfr anche Cass. 4739/11; 23192/12 e.
11455/2015).
Ne consegue che l’omessa notificazione dell’atto introduttivo e del
decreto di fissazione della comparizione delle parti ai soggetti che potrebbero

caso di mancata partecipazione di questi alla procedura, si risolve non
nell’inammissibilità del ricorso (posto che il tempestivo deposito dell’atto
introduttivo di opposizione realizza Peditio actionis necessaria al rituale e valido
radicarsi della seconda fase processuale), ma nella nullità del successivo
procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi l’altra a
contraddittorio non integro (cfr. Cass. 12 maggio 1999, n. 4697).
8) L’accoglimento della censura determina l’assorbimento dell’esame
delle altre doglianze articolate con il ricorso.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Firenze, che la deciderà in
persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le altre censure; cassa
l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.

s
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essere tenuti al pagamento del compenso per rivalsa nel giudizio di merito, in

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