Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18359 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 09/07/2019), n.18359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9299-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P. AUTOTRASPORTI DI D.P.C. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2012 della COMM. TRIB. REG. del Piemonte,

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio delle Dogane di Torino, avendo accertato che D.P. Autotrasporti, di D.P.C. & C. s.a.s., aveva indebitamente proceduto alla compensazione del proprio credito d’imposta a titolo di accisa e carbon tax, notificò alla società due avvisi di pagamento, rispettivamente dell’importo di Euro 22.432,78 e di Euro 15.960,97, oltre interessi e sanzioni. Impugnati detti avvisi dalla società, la C.T.P. di Torino – previa riunione dei ricorsi – li respinse con sentenza del 23.6.2010. Con successiva sentenza del 29.3.2012, la C.T.R. del Piemonte accolse l’appello proposto dalla contribuente e annullò gli avvisi impugnati.

L’Agenzia delle Dogane ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Immobiliare D.P. di G.I. & C. s.a.s., “già D.P. Autotrasporti, di D.P.C. & C. s.a.s.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva la ricorrente che la normativa in rubrica, che concerne il regolamento per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste in favore degli autotrasportatori sul gasolio per autotrazione, è inequivoca nell’affermare – nel testo applicabile ratione temporis – che il credito in compensazione possa essere utilizzato “entro l’anno solare in cui è sorto”, sicchè ne è evidente la natura decadenziale. Ha quindi errato la C.T.R. nel ritenere che nella specie non si tratti di termine perentorio e che possa quindi applicarsi il termine generale di due anni previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, per il rimborso dell’accisa.

2.1 – Il motivo è fondato.

Già da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7879/2012 e, più recentemente, Cass. n. 6937/2017) ha affermato che il termine di cui al D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, è previsto a pena di decadenza. E’ stato poi precisato che “Il beneficio del credito d’imposta per il trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla L. n. 343 del 2000, non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell’accisa del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, essendo quest’ultima una disposizione di stretta interpretazione, ma deve essere esercitato, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione, ovvero entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, mediante istanza di rimborso, termini stabiliti a pena di decadenza allo scopo di contenere nel tempo, a fini di certezza del gettito fiscale, l’operatività dell’agevolazione” (Cass. n. 26085/2016).

La decisione impugnata è dunque errata, giacchè il beneficio in discorso è soggetto a termine perentorio, da individuarsi – ratione temporis – nel 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo.

3.1 – Il ricorso è pertanto accolto. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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