Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18359 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/09/2011), n.18359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SICAN SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. DE MONTE

MANUEL, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI PRISCILLA 35/2, presso lo studio dell’avvocato

PICARDI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO

VINCENZO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’8.10.09, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’8 – 19.10.2009 la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo per quanto di ragione il gravame proposto da D. C.A. nei confronti della ex datrice di lavoro Sicam srl, nella contumacia di quest’ultima, ha condannato la parte datoriale al pagamento delle rivendicate differenze retributive per le annualità 1999 e 2000 e per TFR, nonchè alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva; a sostegno del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) la presunzione di quietanza non poteva operare in relazione alle annualità per le quali il lavoratore non aveva firmato le buste paga; b) la prova dell’adempimento non poteva dirsi raggiunta con la sola dichiarazione di un teste, “stante la relativa inattendibilità in forza della sua qualità di “procuratore” della Srl Sican, peraltro non sempre presente al versamento mensile dei contanti; avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Sicam srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato D.C. A. ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo mezzo la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo l’illogicità della valutazione resa dalla Corte territoriale in merito alla surricordata testimonianza;

secondo la giurisprudenza di questa Corte la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dai giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 13045/1997; 5802/1998); nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato e risultanze probatorie rilevanti ai fini del decidere, dando puntuale spiegazione, priva di vizi logici, delle ragioni, coerenti con i dati acquisiti, della ritenuta insufficienza della ricordata testimonianza a fondare la prova dell’adempimento; ne discende che tale giudizio di merito non può essere sindacato in questa sede di legittimità e sfugge alle censure svolte dalla ricorrente;

3. con il secondo mezzo la ricorrente lamenta che: a) gli importi per cui vi è stata condanna non avrebbero trovato riscontro in nessuno dei documenti prodotti (buste paga e prospetti CUD); b) la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del lavoratore relative al ricevimento di una somma di denaro da detrarsi da quanto eventualmente dovuto e che le somme indicate erano al lordo e non al netto; c) la Corte territoriale aveva pronunciato condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, benchè “in atti vi fosse la prova dell’avvenuto pagamento delle contribuzioni previdenziali; il motivo, nei distinti profili in cui si articola, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati ivi indicati i tempi e i modi attraverso i quali i documenti e la dichiarazione su cui le doglianze si fondano e, in tesi, non valutati o malamente apprezzati, sarebbero stati portati alla disamina della Corte territoriale, tanto più ove si consideri che l’odierna ricorrente è rimasta contumace in grado d’appello; ancora, sempre in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è stato ivi trascritto l’esatto contenuto dei documenti e della dichiarazione richiamati; sussistono peraltro anche profili di improcedibilità, per non essere stata dimessa insieme al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la ridetta documentazione su cui il ricorso si fonda, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito del fascicolo di parte afferente al primo grado di giudizio (cfr, ex piurimis, Cass., n. 2855/2009);

4. in definitiva il ricorso va rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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