Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18359 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1449-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI,

MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 27/6/2017, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello proposto da P.F. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

contro tale pronuncia la Pallottola ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 12 preleggi assumendosi la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione;

con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi a tenore del quale “le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”;

con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 2697 c.c. assumendo che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano l’attribuzione al produttore di una “zona” o “piazza” ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali della fattispecie identificativa della “produttori di quarto gruppo” non erano stati provati dall’INPS;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che li lega, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della nonna al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 24 gennaio 2018);

tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

la manifesta fondatezza dei suddetti motivi, autonomamente decisivi ad escludere la riconducibilità alla ricorrente della disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, determina l’assorbimento del terzo (Cass. 28/10/2019, n. 27497);

il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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