Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18358 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18358 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 21012-2015 proposto da:
AVITAIA MARIA ROSARIA (O MARIAROSARIA), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73,
presso lo studio dell’avvocato NADIA BONI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
ABATE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato DOMENICO LETIZIA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3114/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 04/07/2014;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 21012 sez. M2 – ud. 20-02-2018
-2-

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) Con atto di citazione del 15.1.2007, Giovanna Abate conveniva
davanti al Tribunale di Napoli Amalia Auricchio, Giuseppe Auricchio, Maria Rosa
Avitaia e Carmela Avitaia, per sentire dichiarare l’inefficacia

ex art. 2901 c.c.

dei seguenti atti, ritenuti preordinatamente pregiudizievoli: a) atto di

comunione, Carmela Avitaia, nei confronti della sorella di quest’ultima, Maria
Rosa Avitaia, avente per oggetto l’appartamento di loro proprietà in Gragnano,
al prezzo di 40.000 C dichiarato corrisposto in precedenza; b) la donazione con
la quale Maria Rosa Avitaia donava alla nipote, figlia dei coniugi originari
proprietari, Amalia Auricchio, il medesimo appartamento. Ciò, tenuto conto
dell’anteriorità del proprio credito risarcitorio, riconosciuto con sentenza
passata in giudicato, pari a 129.186,34 C a suo favore e di 114.583,94 C a
favore del figlio, Carmine Iorio, per i danni conseguenti all’infortunio mortale
del congiunto Simone Iorio, nonché considerata la parentela tra le parti dei
negozi stipulati in pregiudizio ai creditori.
2) Con sentenza n. 10278/2010, il Tribunale di Napoli accoglieva la
domanda revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c., dichiarando l’inefficacia nei
confronti di Giovanna Abate e Carmine Iorio degli atti notarili suddetti.
3)

Avverso la decisione, Maria Rosa Avitaia proponeva appello,

notificando il gravame solamente a Giovanna Abate. Alla prima udienza del
25.11.2011, la Corte d’appello di Napoli disponeva ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.
L’appellante notificava in data 18.11.10 (cfr. sentenza impugnata pag. 3)
personalmente a Carmela Avitaia e a Carmine Iorio a mezzo del servizio
postale un atto intestato “comparsa di appello incidentale”„ mentre la notifica
diretta a Giuseppe ed Amalia Auricchio veniva effettuata con consegna ai
familiari conviventi.
Poiché nelle due relate non veniva attestato l’invio della raccomandata
prescritta dall’art. 7, comma 6, I. 890/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2
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n. 21012 -15 D’Ascola rei

trasferimento posto in essere da Giuseppe Auricchio, unitamente alla moglie in

quater, del d.l. 248/2007, convertito in I. 31/2008, la Corte disponeva la
rinnovazione della notifica nei confronti di Giuseppe e Amalia Auricchio,
assegnando un termine.
L’appellante non provvedeva alla rinotifica.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3114/2014, pubblicata il
4.7.2014, rilevata la nullità del procedimento notificatorio, dichiarava

4) Per la cassazione della sentenza, Maria Rosa Avitaia ha proposto
ricorso, con atto notificato il 28.08.2015 solamente a Giovanna Abate, affidato
ad un unico motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla
Sesta sezione civile, proponendo il rigetto del ricorso.

5)

Con l’unico mezzo parte ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 139 c.p.c., dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n.
890 e dell’art. 1335 c.c. Il ricorrente sostiene che la regolarità della notifica
effettuata ai famigliari conviventi di Giuseppe ed Amalia Auricchio, da ritenersi
presumibilmente conosciuta da costoro ex

art. 1335 c.c. Censura l’erronea

qualificazione in termini di nullità operata dalla Corte di appello in riferimento
alla fattispecie della notifica nei confronti dei familiari conviventi senza
menzione della raccomandata. Ritiene, all’opposto, che il contraddittorio sia
stato correttamente integrato.
La censura è infondata.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di
atti a mezzo posta, «l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del
destinatario, anche se dichiarato fallito»; ma «se la consegna non può essere
fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato nel luogo indicato
sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva
anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta
n. 21012 -15 D’Ascola rei

vt,i

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inammissibile l’appello.

da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni» (in mancanza
delle persone suindicate, poi, «il piego può essere consegnato al portiere dello
stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è
comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario»).
L’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito
nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in

aggiungendo al citato art. 7 un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal
caso, «l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata». Tale norma è
applicabile

ratione temporis

al caso di specie giacché la soppressione

dell’adempimento di cui all’ultimo comma dell’art. 7, non eseguito a suo tempo
da parte ricorrente, è stata disposta dalla I. 27 dicembre 2017, n. 205 ma è
applicabile solo per l’avvenire trattandosi di adempimento processuale (tempus
regit actum).
Ad avviso del Collegio, pertanto, alla luce del quadro normativo applicabile, la
notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa
dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da
notificare, non poteva considerarsi perfezionata senza l’ulteriore adempimento
della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata
con cui l’agente postale lo informava dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo
estraneo, pur abilitato a riceverlo (cfr. Cass. 19730/2016 e Cass. 15533/17).
E per altro verso si è rilevato (Cass. 1366/2010; Cass. 19366/2013) che,
in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto,
l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo
comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio
dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei
riguardi del destinatario.
Ne deriva che ai fini del perfezionamento della notificazione dell’appello a
mezzo del servizio postale eseguita non personalmente al destinatario, ma ad
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n. 21012 -15 D’Ascola rei

cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto,

un terzo abilitato a riceverlo, era necessaria la spedizione della lettera
raccomandata a la relativa attestazione.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, la Corte di appello di
Napoli ha correttamente disposto l’ordine di rinnovo della citazione per
integrazione del contraddittorio, immotivatamente non adempiuto da parte del
ricorrente.

dichiarato inammissibile il gravame (Cass. 6982/2016; 7558/12; 20947/2009;
28223/2008)
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite
liquidate in euro 3.500,00, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso
spese generali (15 °h).
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta, sezione civile,
sottosezione seconda, tenuta il 20 febbraio 2018
Il Pr
Dr F

a na

Per l’effetto, ha correttamente rilevato d’ufficio la nullità della notifica e

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