Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18358 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/09/2011), n.18358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO TOMMASINI, rappresentato e difeso dagli avvocati CASAMASSIMA

DOMENICO, VENTOLA INCORONATA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18.3.2010, depositata il 04/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del. Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 18.3 – 4.5.2010 la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto dall’Inail, ha rigettato la domanda di costituzione di rendita da infortunio sul lavoro avanzata da V.A.; a sostegno del decisum la Corte territoriale ha richiamato, aderendovi, le considerazioni svolte dal CTU nominato in grado d’appello in ordine alla esclusione del nesso di causalità tra il trauma contusivo patito dall’assicurato nel febbraio 2000 e la patologia riscontrata, evidenziando al contempo gli errori tecnici e logici in cui era incorso il CTU nominato in prime cure; avverso tale sentenza della Corte territoriale V.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inail ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con i due mezzi, da esaminarsi congiuntamente siccome fra loro connessi, il ricorrente denuncia violazione di norme di legge (primo mezzo) e vizio di motivazione (secondo mezzo), deducendo in particolare l’applicabilità del principio di equivalenza causale (art. 41 c.p.) pur nella eventuale preesistenza di uno stato patologico e la mancanza di prove in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso causale, tenuto anche conto che l’Istituto aveva riconosciuto l’inabilità temporanea assoluta;

le censure sono inammissibili, poichè da un lato non indicano quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata avrebbero violato e richiamate disposizioni di legge e, dall’altro, poichè si risolvono, a fronte di una motivazione esaustiva e scevra da vizi logici, in una richiesta di riesame nel merito delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità; ed invero, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte:

non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem e conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, cosicchè, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, laddove, a contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10222/2009; 18688/2007);

in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8654/2008; 17324/2005; 10552/2003; 16223/2003);

diversi sono i presupposti per il diritto alla indennità giornaliera per inabilità temporanea e per i diritto alla rendita per inabilità permanente, poichè il primo presuppone uno stato di inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, restando correlato a tale stato solo quanto alla durata, mentre il secondo (decorrente dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea) presuppone invece uno stato di inabilità permanente, che può essere assoluta o parziale e solo in tal secondo caso è graduata secondo la percentuale di inabilità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 946/1990; 12268/1998;

4785/1999);

3. in definitiva il ricorso va rigettato; non è luogo a pronunciare sulle spese di questo grado di giudizio, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis alla presente causa (ricorso introduttivo del 10.7.2001).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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