Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18358 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso da se medesimo giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSAP S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore generale Avv.

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO

DI SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ CARLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI, in CIVITAVECCHIA del

25/11/2009, RFP. N. 26112;

– controricorrente –

e contro

INA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34 74/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 01/12/2005, depositata il 09/12/2005

R.G.N. 3773/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato M.A.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.5.1993 la s.p.a. INA – Istituto Nazionale Assicurazioni ha proposto al Tribunale di Napoli contro M.A. domanda di rilascio di un immobile gia’ concesso in locazione al padre di lui, M.V., a cui era subentrata la moglie, essendo entrambi i coniugi deceduti.

Il convenuto ha resistito alla domanda, assumendo di avere il diritto di subentrare nel contratto di locazione, perche’ convivente con i genitori alla data della morte. Ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento del suo diritto di occupare l’immobile in base ad un valido titolo.

Esperita l’istruttoria il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di rilascio, ritenendo che il convenuto avesse dimostrato l’ininterrotta convivenza con i genitori.

Proposto appello principale dalla s.p.a. CONSAP, acquirente dell’immobile dall’INA, e appello incidentale dal M., con sentenza 1 – 9 dicembre 2005 n. 3471, notificata il 17 febbraio 2006, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in primo grado, ha dichiarato abusiva e senza titolo l’occupazione da parte del M., emettendo condanna al rilascio ed al pagamento delle spese del grado.

Ha rigettato l’appello incidentale.

Il M. propone otto motivi di ricorso per cassazione.

Resiste CONSAP con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo che possono essere congiuntamente esaminati, perche’ connessi – il ricorrente denuncia violazione degli art. 112, 116, 84 e 356 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed omesso esame di punti decisivi della controversia, per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova che egli coabitasse con i genitori alla data della morte degli stessi, con conseguente diniego del diritto alla successione nel contratto.

Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto di tutte le prove acquisite al giudizio, ne’ delle ammissioni di parte avversa circa la sua qualita’ di detentore dell’immobile; di non avere ammesso le istanze istruttorie da lui formulate in appello, fra cui in particolare l’interrogatorio formale del rappresentante dell’INA; di non avere preso in esame i 281 documenti da lui prodotti, considerato anche il fatto che la sentenza e’ stata depositata solo sei giorni dopo che la causa e’ stata introitata per la decisione; di avere omesso di pronunciare sulla sua domanda riconvenzionale di essere considerato diretto conduttore dell’immobile, unitamente al padre, fin dall’originaria stipulazione del contratto di locazione, in quanto il M.V. aveva dichiarato di prendere in locazione l’appartamento per abitazione propria, della moglie e dei figli di avere erroneamente applicato le norme sull’onere della prova.

2. – Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la doglianza avente ad oggetto l’omessa pronuncia sulla qualita’ del ricorrente di conduttore diretto dell’appartamento.

Non e’ specificato nel ricorso in quale sede e tramite quali atti il ricorrente abbia proposto nelle competenti sedi di’ merito la domanda di cui lamenta l’omesso esame e come l’avrebbe illustrata e dimostrata.

Neppure sono richiamate le clausole del contratto di locazione che dimostrerebbero l’attendibilita’ quanto meno teorica della tesi, a parte la frase relativa alla destinazione d’uso dell’appartamento, che e’ di per se’ ininfluente e del tutto insufficiente al fine di dimostrare l’assunto del ricorrente.

Il ricorso risulta sul punto non autosufficiente (cfr. fra le tante Cass. Civ. 16 aprile 2003 n. 6005; Cass. Civ. Sez. 3, 17 gennaio 2007 n. 978) e correttamente la Corte di merito non si e’ soffermata sulla questione.

Le altre censure sono inammissibili poiche’ mettono in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove ad opera della sentenza impugnata, quanto alla esclusione del fatto che il M. convivesse con i genitori al tempo della morte degli stessi.

La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua soluzione, rilevando che l’onere di fornire la prova della convivenza era a carico del conduttore, trattandosi del presupposto a cui e’ condizionato il diritto di lui di subentrare nel contratto di locazione; che le ricevute relative al pagamento delle utenze telefoniche riguardano solo un breve e remoto periodo di tempo (ne’ il ricorrente ha richiamato in questa sede prove o documenti da cui risulterebbe il contrario); che le utenze pagate si spiegano con il fatto che il M. aveva situato e manteneva nell’appartamento del padre il suo studio professionale di avvocato; che le risultanze del certificato di residenza da lui prodotto sono superate dal certificato storico anagrafico esibito da Consap, da cui risulta che il M. aveva fissato la sua residenza in diversa localita’ (via (OMISSIS)) fin dal 1971, e che l’ha riportata nell’appartamento dei genitori (via (OMISSIS)) solo due mesi prima della morte del padre (avvenuta nel 1984), senza peraltro abbandonare la sua abitazione in via (OMISSIS), tanto e’ vero che l’atto introduttivo del presente giudizio gli e’ stato notificato presso quest’ultima abitazione, a mani della moglie convivente.

A fronte di tali circostanze il convincimento della Corte di appello che il M. abbia mantenuto presso i genitori solo lo studio professionale – circostanza che e’ di per se’ irrilevante al fine di giustificare il subentro in un contratto di locazione abitativa – e’ da ritenere piu’ che giustificato e adeguatamente motivato, sicche’ non e’ suscettibile di riesame in questa sede (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ., Sez. 1^, 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ. Sez. Lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

Quanto alla doglianza di omesso esame delle istanze istruttorie, la Corte di appello ha accertato che esse sono state formulate: dal ricorrente solo in subordine e nell’eventualita’ che venisse ammessa la prova testimoniale articolata dall’appellante (sentenza impugnata, pag. 7), prova che non risulta essere stata ammessa.

Bene ha fatto la Corte, pertanto, a non pronunciarsi sul punto.

3.- Il quarto motivo – con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame della sua eccezione di inammissibilita’ della domanda riconvenzionale proposta da INA – Consap in risposta alla sua riconvenzionale, poiche’ la procura al difensore non contemplava il potere di proporla – risulta assorbita.

La domanda riconvenzionale di Consap asseritamente inammissibile era diretta a dimostrare che la locazione sarebbe comunque scaduta, pur se il M. fosse subentrato nel contratto ed il relativo esame e’ rimasto assorbito dall’accoglimento della domanda principale della stessa Consap. 4.- Il quinto motivo, con cui si lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello fondato la sua decisione su documenti tardivamente prodotti in appello, e’ inammissibile perche’ generico.

Il ricorrente non indica quali siano i documenti asseritamente inammissibili che la Corte di appello avrebbe posto a base della sua decisione; ne’ dimostra se e quali di’ tali documenti avrebbero rivestito rilevanza determinante della decisione impugnata che, come si e’ detto, si fonda sulla considerazione complessiva di tutti gli indici probatori acquisiti al giudizio.

5.- Il settimo motivo, con cui il ricorrente denuncia omessa motivazione sulla mancata applicazione degli art. 447 bis e 426 c.p.c., sul rilievo che i giudici di merito non hanno disposto il mutamento del rito, pur avendo la controversia per oggetto una questione di locazione, e’ manifestamente infondato.

L’eventuale uso improprio del rito ordinario in luogo di quello speciale non e’ causa di nullita’ della sentenza, ma ne comporta la mera irregolarita’, che assume rilievo ai fini dell’impugnazione esclusivamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa (Cass. civ. Sez. 3, 18 aprile 2006 n. 8947; 16 aprile 2008 n. 9971 e 13 aprile 2010 n. 8721).

Il ricorrente non lamenta alcun pregiudizio del genere.

6.- L’ottavo motivo, che censura la condanna alle spese sul presupposto della fondatezza delle ragioni del ricorrente, risulta assorbito.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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