Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18357 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 20/09/2016), n.18357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio rg. 8127-2015

proposto dal Tribunale di NAPOLI, con ordinanza rg 39/2013

depositata il 03/03/2015 nel procedimento pendente tra:

C.C.;

COMUNE GUGLIANO IN CAMPANIA;

sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nella

persona del Dott ALBERTO CELESTE, il quale chiede, visto l’art.

380-ter c.p.c., che la CORTE DI CASSAZIONE ritenga fondata l’istanza

di regolamento di competenza d’ufficio e dichiari competente per

materia (oltre che per valore) il Tribunale ordinario di NAPOLI, con

le conseguenze di legge.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il richiesto regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.

Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, infatti, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208, posto che dello stesso R.D. n. 1775, art. 161, regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti. (Sez. U, Ordinanza n. 24903 del 25/11/2011, Rv. 620167).

Nel caso di specie, per contro, il regolamento risulta richiesto ben oltre la prima udienza, anche a volere considerare la “prima udienza” in senso logico e non cronologico, e dunque anche a volere tenere conto dei rinvii disposti per la rinnovazione delle notificazioni.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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