Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18357 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIMIEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. J.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio

dell’avvocato MODENA ROBERTO GIOVANNI ORESTE, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA VISCONTEA COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A. (ora

COFACE COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS), in persona del suo Direttore Generale A.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCOFONE GIANMARIA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2221/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE 4^ CIVILE, emessa il 17/11/2004, depositata il 23/09/2005

R.G.N. 529/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MODENA ROBERTO GIOVANNI ORESTE;

udito l’Avvocato SCIUTO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2004, la Simiec s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano La Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (d’ora in poi, per brevita’, La Viscontea) per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo dovuto in forza della polizza di assicurazione perdite di crediti stipulata con la stessa.

Oggetto era l’assicurazione dei crediti commerciai e, in particolare, il credito vantato dalla societa’ ricorrente verso la Coop S. Luca s.r.l. di (OMISSIS).

La Viscontea, costituendosi “in giudizio, contestava il fondamento della domanda, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e quindi l’intervenuta decadenza della socio; la ricorrente da ogni diritto di indennizzo a norma dell’art. 13 delle C.G.A., secondo cui: “l’assicurato decade dal diritto ad ogni indennizzo in caso…..di inosservanza dell’obbligo di segnalare tutte le vendite con le modalita’ e nei termini convenuti l’assicurato deve segnalare all’assicuratore entro la fine di ogni mese”. L’ammontare complessivo delle fatture emesse nel mese precedente e di segnalazione delle vendite o/o pagamento del relativo premio con oltre sessanta giorni di ritardo rispetto ai termini contrattuali……ferma restando la facolta’ dell’assicuratore di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”.

Nella specie, la Viscontea aveva comunicato la lettera raccomandata del 6 ottobre 1993, la risoluzione di diritto – del contratto e la decadenza dai diritto all’indennizzo, in quanto la societa’ ricorrente aveva trasmesso le regolazioni mensili nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1993 in data 28 settembre 1993.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 20/2001, accoglieva la domanda della societa’ ricorrente e condannava la Viscontea al rimborso in favore di Simiec del 75% della fattura contestata, in particolare affermava che “la risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa e’ esclusa quando la dichiarazione di volersi avvalere della clausola e’ successiva all’adempimento dell’obbligazione, ancorche’ tardivo”.

A seguito dell’appello della Viscontea, costituitasi la Simiec in liquidazione, la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame depositata in data 23.9.2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, cosi’ statuiva: “dichiara risolto per colpa della appellata Simiec s.r.l. il contratto di assicurazione con l’appellante s.p.a.

La Viscontea di cui alla polizza n. (OMISSIS) e dichiara la stessa appellata decaduta dal diritto ad ogni indennizzo”.

Ricorre per cassazione con quattro motivi la Simiec in liquidazione e resiste con controricorso la Coface.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.; si afferma che la Corte di Milano ha erroneamente ritenuto “incontrovertibile” la documentazione prodotta in ordine all’inadempimento da parte della societa’ ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1456 c.c. in quanto con la clausola risolutiva espressa, a differenza del caso di specie, le parti devono analiticamente indicare gli obblighi dal cui inadempimento deriva la risoluzione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1218 c.c. in ordine alla responsabilita’ della Simiec in quanto “l’inadempimento deve essere valutato anche in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che consiste nella volonta’ del debitore di sottrarsi alla prestazione dovuta”.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1228 c.c. in quanto la Corte di Milano ha erroneamente ritenuto la responsabilita’ della Simiec per inadempimento per fatto degli ausiliari.

Nel controricorso si deduce, tra l’altro, l’inammissibilita’ del ricorso in quanto prospetta esclusivamente questioni, di merito.

Il ricorso e’ improcedibile.

Secondo infatti, quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 9005/2009), La previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2 dell’onere al deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale ai riscontro, da parte della Corte di cassazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi, a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c, comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata e della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione.

Nel caso di specie – non risulta prodotta dal ricorrente copia della sentenza impugnata (che si assume notificata in data 20.12.2005) con la relata di notifica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessive Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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