Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18356 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato

MORICHI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESI

VINCENZO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., N.G., C.S.;

– intimati –

e su ricorso n. 8443/2006 proposto da:

L.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma,

PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’Avvocato L.A. con studio in

80100 NAPOLI Via FORIA 35, difensore di se’ medesimo con delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale e Sig.ra C.

S. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZA

CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentata

e difesa dall’Avvocato LUCCI ANTIMO con studio in 80100 NAPOLI Via

FORIA 35, con delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8073/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, Quarta

Sezione Civile, emessa il 13/07/2005; depositata il 20/07/2005;

R.G.N. 33503/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato TERESI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificata, L.A. e C.S. citavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli B.M. e N.G., per ivi sentire affermare la inesistenza del diritto di essi convenuti a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, cosi come introdotta con la notifica del precetto avvenuta il 9/11/2001.

Assumevano, altresi’, gli opponenti che il titolo esecutivo posto alla base del precetto e costituito dalla sentenza n. 5011/2001, resa dal Tribunale di Napoli ed avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, non era mai stato notificato agli stessi ma solo all’amministratore, ed inoltre che gli importi in detto precetto indicati non corrispondevano a quelli effettivamente dovuti.

Costituitisi gli opposti, l’adito Giudice di Pace, con sentenza n. 69320/02, disattesa la richiesta di sospensione dell’esecuzione, essendo competente il Giudice ; dell’esecuzione, accoglieva l’opposizione, rilevando che con l’atto introduttivo era stata proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto era stato contestato il diritto a procedere esecutivamente nei loro confronti; inoltre, affermava che gli opponenti effettivamente non avevano mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo e che la sentenza posta a base del precetto era priva di esecutivita’ provvisoria. Infine condannava gli opposti al pagamento di Euro 1000,00 ex art. 95 c.p.c..

A seguito degli appelli del B. e del N., il Tribunale di Napoli, con la decisione in esame depositata in data 20/7/2005, in parziale accoglimento del gravame, evocava il capo della sentenza relativa alla responsabilita’ aggravata del B. e del N., confermando nel resto l’impugnata decisione.

Propongono ricorso per cassazione, in via principale, il socio B.M., e, in via incidentale, il L. e la C., con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in quanto “il Giudice di Appello ha erroneamente qualificato come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. quella con la quale gli opponenti avevano eccepito la mancata notificazione del titolo esecutivo”;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., il quanto “con l’atto di appello era stato posto in rilievo alle pagine 9 – 10 che la questione della eseguibilita’ delle sentenze dichiarative di primo grado, in relazione alla condanna alle spese di giudizio, non era stata formulata nell’atto di opposizione del 20.11.01, che conteneva prevalentemente i motivi di opposizione formali”, sul punto dando luogo ad una mutatio libelli;

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 282 c.p.c., in quanto erroneamente “il Tribunale di Napoli ha ritenuto condivisibile l’assunto del Giudice di pace, in relazione alla circostanza che la sentenza n. 50 11/01, la quale conteneva il capo relativo alla condanna del Condominio alle spese di giudizio, posta a base del precetto di pagamento del 9.11.2001, non fosse provvisoriamente esecutiva e che pertanto fosse inesistente la pretesa dei creditori, B. – N.. A tale conclusione e’ giunto sulla considerazione che la Corte di Appello di Napoli, investita della richiesta di sospensione della provvisoria esecutivita’ della predetta sentenza, aveva dichiarato inammissibile la istanza che la sentenza appellata non fosse provvisoriamente esecutiva”.

Ricorso incidentale: con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 96, 113, 116, 117 c.p.c., in ordine all’accoglimento del gravame sul punto della condanna ex art. 96 c.p.c..

Preliminarmente si dispone la riunione del ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Entrambi detti ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso principale si osserva: correttamente il Giudice di secondo grado ha ritenuto configurabile nel caso in esame una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo stata dedotta l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata perche’ non ancora iniziata ed in quanto fondata su un titolo esecutivo inesistente: con conseguente rigetto del primo motivo); inoltre, privo di autosufficienza e generico e’ il secondo motivo, poiche’ il ricorrente principale non indica in modo testuale o esaustivo l’originaria domanda in opposizione, con le ulteriori conclusioni, rispetto al decisum del Giudice e, comunque, non fa ben comprendere in cosa sia esattamente consistita la dedotta mutatio libelli;

infine, del tutto privo di pregio e’ il terzo motivo in quanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sentenza posta alla base del precetto, all’epoca della intimazione di pagamento, non essendo dotata di provvisoria esecuzione, non potesse costituire valido titolo esecutivo (e tra l’altro il ricorrente non fornisce in proposito elementi conrari di valutazione).

Infondato e’ anche il ricorso incidentale: la salutazione con cui il Giudice d’appello ha riformato la decisione dei primo grado sul punto della ritenuta insussistenza della responsabilita’ aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico degli odierni ricorrenti incidentali e’ questione di fatto, non ulteriormente esaminabile nella presente sede di legittimita’, posto che il Tribunale ha in proposito cosi’ motivato:

“essendo nelle specie del tutto indimostrate la malafede e quantomeno la colpa grave delle parti soccombenti”.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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