Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18355 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12778-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., – (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in LECCE, PIAZZA MAZZINI
N. 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GRECO, che la
rappresentata e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, – C.E.
(OMISSIS):
– intimato –
S.C.C.I. S.p.a., – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS –
C.E. (OMISSIS):
– intimata –
e contro
N.D..
– intimata –
avverso la sentenza n. 2288/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE
depositata il 06.11.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06.06.2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La sig.ra N. ha proposto opposizione contro 19 intimazioni di pagamento, tutte notificate tra il 20.08.2012 e il 24.08.2012, aventi ad oggetto crediti previdenziali maturati dall’INPS tra il 1985 e il 2010.
2. Il Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione e ha dichiarato non dovute le somme, per la mancata produzione delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni.
3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, censurando, con l’adesione di INPS e SCCI, la violazione degli artt. 111 e 112 c.p.c. e affermando che sulla questione, non affrontata dal Giudice. di primo grado, del termine di prescrizione delle cartelle di pagamento andasse applicato il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.
La parte privata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Il Collegio ha accolto parzialmente l’appello, rilevando la violazione dell’art. 112 c.p.c., tuttavia, ha ritenuto che debba trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione. Per tale ragione, ha dichiarato prescritti i crediti le cui intimazioni di pagamento sono state notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione.
4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione.
Le altre parti non hanno svolto attività difensive.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. comma 5 pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre imugnazione produce soltanto l’effetto sostanziale della inrtrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c.c.. Tale ultima ditposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale peer l’avvisdo di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2010).
2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.
3. Nulla sulle spese, poichè le altre parti non hanno svolto attività difensive.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017