Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18355 del 12/07/2018
Civile Sent. Sez. 6 Num. 18355 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 3876-2015 proposto da:
MARRA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.AURISPA 10, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
CALIGIURI, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, C.F. 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI
GIOVE 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentato
Data pubblicazione: 12/07/2018
e difeso dall’Avvocato CARLO SPORTELLI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 23787/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Stefano Caligiuri, per la ricorrente, che si riporta al
ricorso.
Ric. 2015 n. 03876 sez. M2 – ud. 10-11-2016
-2-
emessa e depositata il 27/11/2014;
FATTO E DIRITTO
Giovanna Marra propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale, che resiste
con controricorso, lamentando che il Tribunale di Roma ha rigettato il suo appello
avverso sentenza del GP che aveva motivato in modo telegrafico ed incomprensibile
previste dall’art. 140 cpc, la spedizione della raccomandata, era avvenuto il
20.5.2009 per cui la doglianza che il verbale sarebbe stato notificato dopo 150 giorni
dalla violazione era priva di fondamento.
Parte ricorrente denunzia: 1) omesso esame di fatto decisivo perché la spedizione è
del 10.6.2009 e la ricezione del 26.6.2009 ed il timbro è illeggibile ; 2) violazione
dell’art 201 V cds perchè l’obbligo di pagamento si estingue in caso di mancata
notifica nel termine prescritto.
Controparte ribadisce la tempestività della notifica.
Ciò premesso si osserva:
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi desumibili dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 477 del 2002 sicchè, per effetto di essa, è indubbio che
l’amministrazione non è incorsa nella decadenza perché la notifica del verbale deve
ritenersi effettuata entro il termine di 150 giorni; la data di effettiva ricezione ha
rilievo solo ai fini della decorrenza del termine per impugnare concesso al
trasgressore, impugnazione della cui tempestività non vi è questione.
Va escluso, invero, l’effetto della decadenza nei confronti del soggetto cui non sia
addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica (Cass. S.U. 4 maggio 2006
n. 10216).
E’ ben vero che il Giudice delle leggi, già con la sentenza n. 69 del 1994, relativa
alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del
ma il gravame era infondato perché risultava che l’ultimo atto delle sequenze
destinatario debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi
addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta
alla sua disponibilità.
Questo principio, confermato dalla successiva sentenza n. 358 del 1996, è stato
sottolineato la portata generale e la riferibilità ad ogni tipo di notificazione- ed ha
trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più recenti sentenze n. 28 e 97 del
2004 e n. 154 del 2005.
E’ stato anche consacrato nel testo dell’art.149 cpc per effetto della legge n. 263 del
2005.
E’ ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle
notificazioni degli atti, il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che
sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è
destinata a svolgere per il notificante- il momento in cui la notifica si deve
considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si
perfeziona per il destinatario.
Con la conseguenza che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni
di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte
del giudice delle leggi, nel senso, costituzionalmente , appunto, adeguato che la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario.
E con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la
decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica
va effettuata.
E ciò sia pure come effetto provvisorio e anticipato a vantaggio del notificante, ma
che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei
ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 477 del 2002 — che ne ha espressamente
confronti del destinatario; per il quale, a tal fine, rileva la data, invece, in cui l’atto è
da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
Né osta il principio, pure stabilito dal Giudice delle leggi, dell’improrogabilità del
termine, poiché tale principio attiene allo svolgimento dell’attività amministrativa di
materiale di notificazione dell’atto, con il quale la contestazione viene effettuata.
Nella specie, rispetto all’affermazione della sentenza che la spedizione della
raccomandata è avvenuta il 20.5.2009 ed alle deduzioni del controricorrente circa
una relata di notifica del 9.4.2009 e ad una cartolina con timbro postale del
20.5.2009 la doglianza circa una spedizione del 10.6.2009 ed un timbro postale
illeggibile si traduce nel lamentare un errore revocatorio peraltro in contrasto col
doveroso riscontro degli atti.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in
euro 800 per compensi, oOltre accessori e spese forfettizzate, dando atto
dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 10 novembre 2016.
Il Consigliere estensore
il Presidente
contestazione, che si conclude al momento della richiesta di notifica e non a quella