Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18355 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v.le Europa n. 190,

presso la sede dell’Arca legale territoriale Centro di Poste

Italiane, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria e

dall’Avv. Roberta Aiazzi per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5386/08 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 6144/04 r.g. lav., depositata in data

15.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12.07.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, A.G., V.G. ed altri dipendenti della Poste Italiane S.p.a., chiedevano la condanna della società al pagamento di varie somme, a titolo di ulteriore retribuzione spettante per le festività 1.5- 25.12.94, 1.1.95, 8.12.96, 29.6.97, 1.11.98 e 25.4-15.8-26.12.99, tutte corrispondenti con la domenica, ai sensi della legge 27.5.49 n. 260 e dell’accordo interconfederale 3.12.54.

2.- Eccepita la prescrizione dalla convenuta, il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione per le festività del 1994 e del 1995 e rigettava per il resto la domanda.

3.- Proposto appello da A. e V., la Corte di appello di Roma con sentenza 1.4.09 n. 1564 rigettava l’impugnazione per il secondo e, con riferimento ad A., ribadita la prescrizione per la festività dell’1.5.94, disponeva la prosecuzione della causa con riferimento alla festività del 25.4.99. Per A., con sentenza 15.6.09 n. 5386, la stessa Corte accoglieva l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava Poste Italiane al pagamento della somma di Euro 377,44, oltre interessi e rivalutazione.

Riteneva il giudice di merito che a Poste Italiane fosse applicabile l’a.i. 3.12.54 (efficace erga omnes ai sensi del D.P.R. n. 1029 del 1960) che estende il trattamento delle festività coincidenti la domenica a tutti i dipendenti delle imprese industriali, anche retribuiti in misura fissa, quali i dipendenti postali.

4.- Avverso questa seconda sentenza proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane lamentando: a) nullità della sentenza per aver pronunziato in termini contraddittori con quanto deciso dalla sentenza non definitiva; b) violazione dell’art. 2195 c.c. in relazione all’ai. 3.12.54, atteso che l’accordo in questione trova applicazione alle imprese del settore industriale, mentre invece Poste Italiane s.p.a. è società di servizi ad esclusivo capitale pubblico.

A. non ha svolto attività difensiva.

5.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

6.- Quanto al primo motivo, dalle conclusioni dell’appellante indicate nell’epigrafe della sentenza impugnata risulta che la A. con l’appello, assieme alla riforma della prima sentenza, chiedeva il pagamento della somma di Euro 430,57, con riferimento a tutte le festività indicate al superiore punto n. 1. Dal dispositivo della sentenza non definitiva n. 1564 risulta il rigetto totale dell’appello proposto dal Vanni e il rigetto parziale di quello della A., atteso che per costei la sentenza non è definitiva e rimette le determinazioni inerenti la festività del 25.4.99 al prosieguo del giudizio di secondo grado.

Dato che la lavoratrice non ha mosso alcuna censura contro la pronunzia non definitiva e che il decisum del giudice deve essere perimetrato sulla base del dispositivo della sentenza, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata (v. per tutte Cass. 14.4.10 n. 8894), deve ritenersi che l’unica questione rimasta sub iudice fosse effettivamente quella del pagamento della differenza di retribuzione per la festività residua e che, stante il rigetto del gravame per il resto, fosse solamente questa la parte della domanda ancora in contestazione.

7.- Il secondo motivo è, invece, infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità prevalente ritiene che il diritto dei dipendenti postali alla quota aggiuntiva di retribuzione per le festività religiose coincidenti con la domenica trova fondamento nel disposto del D.P.R. n. 1029 del 1960 che ha recepito le clausole dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954, obbliganti a riconoscere anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa, o in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione per l’eventualità che una qualsiasi delle festività (civili e religiose) considerate dalla L. n. 260 del 1949 e successive modifiche venga a cadere di domenica, estendendone espressamente le previsioni a tutti i dipendenti da imprese industriali, nel cui novero rientra l’Ente poste, e dichiarando inderogabili i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti (Cass. 16.10.07 n. 21616, ripresa da Cass. 5.5.08 n. 10984, 3.3.08 n. 5751 e 22.2.08 n. 4681).

Circa l’inserimento di Poste Italiane s.p.a. nel novero delle imprese industriali v. anche Cass. 16.1.06 n. 735.

8.- In conclusione, fondato il primo motivo e rigettato il secondo, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla quantificazione del credito della dipendente, con cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

9.- Rileva il Collegio che la somma dovuta alla lavoratrice da Poste Italiane per la festività del 25.4.99, cadente di domenica, è pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto (pari ad 1/26 della retribuzione mensile), ai sensi dell’accordo interconfederale 3.12.54, secondo quanto statuito dalla sentenza non definitiva n. 1564. Non essendo, quindi, necessari ulteriori accertamenti di fatto può provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, quantificando l’importo dovuto in Euro 47,00, corrispondenti alla quota di 1/8 della cifra di 377,44 complessivamente richiesta per tutte le festività esclusa la prima (v. il conteggio del datore di lavoro esposto con la trattazione del primo motivo, pg. 4), ferma restando la sentenza di merito circa la spettanza di rivalutazione ed interessi.

10.- La sostanziale reciproca soccombenza delle parti costituisce motivo di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, determina in Euro 47,00 (quarantasette/00), oltre rivalutazione ed interessi, la soccombenza di Poste Italiane s.p.a.;

– compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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