Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18355 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2 rappresentato e difeso

dall’avv. Pogliano Pier Giuseppe giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell’avv.

Vacirca Sergio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Movo

Roberto giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 282/05 in data 26

gennaio 2005, pubblicata il 13 luglio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Sergio Vacirca;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. RUSSO Libertino Alberto che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione dell’8 maggio 2002, notificato il 11 giugno 2002, il sig. A. G.F. rilevava la nullita’ del decreto di autorizzazione immediata all’esecuzione senza osservanza del termine previsto dall’art. 482 c.p.c., comma 1 in data 3 maggio 2002 e chiedeva che fosse, conseguentemente. dichiarata la nullita’ del pignoramento immobiliare eseguito dalla sig.ra O. nei suoi confronti.

In particolare l’opponente rilevava la nullita’ del decreto di autorizzazione immediata all’esecuzione senza osservanza del termine previsto dall’art. 482 c.p.c., comma 1 per tre ordini di motivi:

a) perche’ emesso da un Giudice incompetente a farlo;

b) perche’ emesso senza un presupposto di legge ovvero “il pericolo nel ritardo”;

c) perche’ privo di motivazione.

Si costituiva ritualmente la convenuta con memoria 23 ottobre 2002.

chiedendo il rigetto dell’opposizione, sull’assunto che il decreto ex art. 482 c.p.c. era stato emesso G.O.T. dott. P. a seguito di una delega orale rilasciata dal Presidente del Tribunale; evidenziava inoltre che ricorrevano i presupposti di urgenza per l’emissione del provvedimento e che lo stesso non doveva essere motivato, trattandosi di decreto e non di ordinanza.

Con ordinanza depositata il 27 gennaio 2003 il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare e fissava per la comparizione delle parti l’udienza al 14 maggio 2003. In esito alla istruttoria, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2005 rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Propone ricorso per cassazione A.G.F. con quattro motivi.

Resiste con controricorso O.M.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilita’ sollevata dalla contro ricorrente, per il tardivo deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto alla notifica eseguita in data 22 dicembre 2005, sarebbe seguito il deposito in Cancelleria di questa Corte in data 3 febbraio 2006.

In realta’ il deposito avvenne mediante invio a mezzo posta ed in tal caso l’iscrizione a ruolo si considera avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione (nella specie, il 3 gennaio 2006), senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ. (Cass. 3 marzo 2010 n. 5071).

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 112, 617 c.p.c. avendo la sentenza impugnata ignorato che il titolo esecutivo era venuto meno a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro (14 giugno – 2 agosto 2002). Tale sentenza sarebbe stata depositata dall’opponente nel corso del giudizio avanti al Tribunale.

La censura e’ inammissibile in quanto non si precisa quale fosse il contenuto della suddetta sentenza, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente e’ tenuta.

In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quale fosse il tenore della riforma operata dalla Corte d’Appello di Torino in relazione alla sentenza di cui e’ stata promossa l’esecuzione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 482, 617, 121 e 158 c.p.c., in quanto il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato era incompetente, in quanto privo di delega da parte del Presidente del Tribunale.

La censura e’ infondata in quanto, come rileva opportunamente la sentenza impugnata, l’istruttoria svolta in sede di giudizio di primo grado ha permesso di stabilire che la delega fu rilasciata oralmente dal Presidente del Tribunale e che, comunque, la mancata adozione della forma scritta per tale delega non incide ne’ sulla capacita’ ne’ sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene alla organizzazione interna dell’ufficio giudiziario (Cass. 13 luglio 1993 n. 7745).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 482, 115, 617 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. quanto alla presenza del requisito del “periculum in mora” per concedere l’autorizzazione alla immediata esecuzione.

Tale rilievo risulta smentito da quanto precisato nelle sentenza impugnata e cioe’ che effettivamente il bene appartenente al debitore era in procinto di essere venduto, come risulta dal preliminare di vendita indicato in atti. Si tratta, in ogni caso, di valutazione di merito sottratta al sindacato del presente giudizio di legittimita’.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 111 Cost., commi 2 e 6, in relazione alla dedotta assenza di motivazione del provvedimento impugnato.

La motivazione del decreto, ove necessaria, non deve essere ampia come quella della sentenza, ne’ succinta, come quella dell’ordinanza, ma puo’ ben essere sommaria, nei senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, puo’ limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, “essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa.” (Cass. 8 luglio 2005 n. 14390).

In concreto, il decreto del Giudice dell’esecuzione del 3 maggio 2002 risulta rispondere puntualmente ai principi sopra ricordati, in quanto emesso in calce all’istanza presentata e con espresso riferimento al contenuto della stessa, recependo e facendo propri, in tal modo, gli elementi indiziari che avrebbero giustificato l’adozione del provvedimento richiesto.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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