Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18355 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20275-2019 proposto da:
D.E., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge,
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 547/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Fatto
RILEVATO
che:
in data 10/7/2019 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) depositava presso questa Corte un controricorso per resistere al ricorso per cassazione notificato nell’interesse di D.E. e F.L., avente ad oggetto la impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 547/2018, con cui erano state rigettate le domande proposte dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la conversione dei contratti a termine intercorsi con il MIUR in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre al risarcimento del danno;
all’atto di tale deposito, la Cancelleria ha attestato il mancato deposito del ricorso alla data del 10/7/2019;
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte controricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
per effetto del mancato deposito del ricorso notificato al MIUR, deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. UN. 6/3/2018, n. 5301), in conformità alla proposta del relatore, con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c.;
analogamente ad altri precedenti di questa Corte (Cass. 11/9/2018, n. 22128), si ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere compensate tra le parti, attesa la controvertibilità della questione controversa al momento della notificazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020