Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18354 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18354 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 4242-2007 proposto da:
MAGGIANI

ANDREA

MGGNDR71S11H501X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo
studio dell’avvocato MORGANTI PIETRO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
1563

POZZUOLI

ASSUNTA

PZZSNT55T58B7150,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORE

GIOVANNA,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHI

Data pubblicazione: 31/07/2013

SILVANA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 497/2006 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAZZACANE;
udito l’Avvocato Pietro MORGANTI, difensore della
ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Giovanna FIORE, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22-12-1989 decedeva “ab intestato” a Pesaro Riccardo Maggiani lasciando quali eredi
legittimi il figlio Andrea, nato dal suo primo matrimonio, e la seconda moglie Assunta Pozzuoli,
concorrenti all’eredità nella quota del 50% ciascuno.

Pesaro la Pozzuoli chiedendo la divisione dell’eredità.

Costituendosi in giudizio la convenuta aderiva alla domanda di divisione.

Con sentenza del 16-5-2001 il Tribunale adito dichiarava lo scioglimento della comunione
ereditaria, assegnava in proprietà al Maggiani l’immobile sito in Roma ed alla Pozzuoli quello sito
in Pesaro, e condannava il Maggiani a corrispondere alla Pozzuoli un conguaglio di lire 97.006.500.

Proposta impugnazione da parte della Pozzuoli cui resisteva il Maggiani la Corte di Appello di
Ancona con sentenza del 21-11-2006 ha accolto per quanto di ragione l’appello, ed ha disposto la
divisione dei beni relitti da Riccardo Maggiani in due lotti, il lotto A comprendente l’immobile e gli
arredi siti in Pesaro, ed il lotto B comprendente l’immobile e gli arredi siti in Roma, ha disposto
l’assegnazione di tali lotti mediante estrazione a sorte, da svolgersi dinanzi alla Corte stessa
all’udienza del 12-12-2006, ed ha fissato la misura del conguaglio in favore della Pozzuoli, nel caso
alla stessa fosse stato assegnato il lotto A, in complessivi euro 176.640 e, nel caso le fosse stato
assegnato il lotto B, in euro 167.310.

Per la cassazione di tale sentenza il Maggiani ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui la
Pozzuoli ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato delle memorie.

Questa Corte con ordinanza del 10-1-2013 ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della
decisione delle Sezioni Unite Civili su una questione oggetto del primo motivo di ricorso.
i

Con atto di citazione del 20-4-1995 Andrea Maggiani conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di

Le parti hanno successivamente depositato delle ulteriori memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni logiche di priorità occorre anzitutto esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale
il Mag,giani, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112-113-184 e 345 c.p.c. ed

divisione ereditaria del suo preteso diritto di abitazione sull’immobile di Pesaro e di uso dei relativi
arredi soltanto con la seconda comparsa conclusionale del 23-3-2001 nel giudizio di primo grado, e
che l’esponente nella seconda memoria di replica del 27-3-2001 aveva eccepito l’inammissibilità
della stessa in quanto tardiva; inoltre, avendo la controparte riproposto tale domanda in appello,
l’istante nella comparsa di costituzione aveva eccepito l’effetto preclusivo di cui all’art. 345 c.p.c.;
peraltro la Corte territoriale ha omesso qualsiasi pronuncia in proposito.

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 27-2-2013 n. 4847 hanno affermato che nella
successione legittima spettano al coniuge del “de cuius” i diritti di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 secondo comma c.c., e
che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla
divisione di quest’uttimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima non
tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al
prelegato.

Orbene il riconoscimento di tale diritto di abitazione al coniuge del “de cuius” nella successione
legittima e la sua assimilazione ad un prelegato “ex lege” comportano che la concreta spettanza di
tale diritto non è subordinata alla relativa domanda dal coniuge stesso, trattandosi di un diritto

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omessa motivazione, assume che la Pozzuoli aveva chiesto di tener conto nell’ambito della

attribuito a quest’ultimo in tale tipo di delazione ereditaria direttamente dalla legge, con la
conseguenza che il diritto suddetto deve essere riconosciuto – nell’ambito della controversia
avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria secondo le norme previste in
materia di successione legittima – al suddetto coniuge del “de cuius” senza la necessità di una sua

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 540-553565-566-581-582-661 c.c., 112 e 113 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver affermato che
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano sono
riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, cosicché, se a detto coniuge in sede di
divisione viene attribuita la casa oggetto del diritto di abitazione, il valore di quest’ultimo deve
essere calcolato e considerato come un prelegato.

Il Maggiani sotto un primo profilo rileva che detti diritti previsti dall’art. 540 secondo comma c.c.
non possono essere qualificati come prelegati, essendo il prelegato espressamente regolato
dall’art. 661 c.c. che opera soltanto per volontà del testatore, e quindi solo nella successione
testamentaria; del resto il diritto di abitazione del coniuge superstite costituisce una mera riserva
qualitativa, pertanto non monetizzabile.

Il ricorrente inoltre fa presente che nella fattispecie si verte in tema di successione legittima, e che
gli artt. 581 e 582 c.c. non prevedono che i diritti di abitazione ed uso siano idonei a determinare
un incremento della quota di legge prevista in favore del coniuge superstite, e che quindi si
cumulino con la quota ad esso riconosciuta nella successione legittima.

La censura è infondata.

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espressa richiesta in tal senso.

La Corte territoriale, nel ritenere che nella successione legittima al coniuge è riservato il diritto di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare come un prelegato il cui valore deve essere
calcolato a parte, ha espresso un convincimento sostanzialmente in linea con la recente pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamata, con la conseguente infondatezza dei profili di

Maggiani secondo cui il prelegato ai sensi dell’art. 661 c.c. opera soltanto per volontà del
testatore, quindi solo nella successione testamentaria, che la menzionata sentenza delle Sezioni
Unite ha chiarito che il riferimento al prelegato deve essere inteso soltanto come indicazione del
criterio di calcolo del diritto di abitazione (non a caso si è ritenuto di dover applicare

“un

meccanismo assimilabile al prelegato”), il cui valore capitale deve appunto essere stralciato
dall’asse ereditario prima di procedere alla divisione di esso secondo le norme della successione
legittima, e non quindi in senso strettamente tecnico secondo la previsione di cui all’art. 661 c.c.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112-113-116-184-345 c.p.c.,
718 e 729 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura sotto diversi profili la
sentenza impugnata per aver disposto l’estrazione a sorte dei due lotti.

Anzitutto il Maggiani afferma che la Corte territoriale, attesa la mancata contestazione da parte
della convenuta nel giudizio di primo grado del progetto divisionale che prevedeva l’attribuzione
dell’immobile di Roma all’esponente e di quello di Pesaro alla Pozzuoli, avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. la domanda di quest’ultima tendente all’estrazione a
sorte dei lotti; inoltre la Pozzuoli aveva aderito al suddetto progetto divisionale senza avanzare
alcuna contestazione sul punto.

Il ricorrente rileva poi che, avendo la Pozzuoli chiesto di valutare nella divisione il preteso diritto di
abitazione, diritto che non poteva essere monetizzato, ne consegue che occorreva
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censura sollevati dal ricorrente; è solo opportuno rilevare, con riferimento all’affermazione del

necessariamente attribuire alla controparte l’immobile di Pesaro già costituente la casa familiare;
d’altra parte, anche monetizzando tale diritto, la conclusione era inaccettabile, essendosi
verificato che con l’estrazione a sorte è stata assegnata alla Pozzuoli la porzione comprendente
l’immobile di Roma con l’aggiunta del valore del diritto di abitazione, con la conseguenza che alla

quarto.

La censura è infondata.

Anzitutto deve ritenersi, conformemente a quanto ribadito anche recentemente da questa stessa
Corte, che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le
preclusioni che disciplinano il processo in generale, con il conseguente diritto delle parti del

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giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni (Cass. 17-4-2013 n.

i

9367), cosicché legittimamente la Pozzuoli ha chiesto nel giudizio di secondo grado di procedere
alla divisione mediante sorteggio.

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che, in presenza di porzioni uguali,
ai sensi dell’art. 729 c.c. doveva adottarsi il criterio del sorteggio, aggiungendo che non
sussistevano ragioni per derogare ad esso, essendo del tutto ininfluente la residenza dei due
condividenti.

Orbene tale convincimento è corretto in quanto conforme al principio generale di cui all’art. 729
c.c. dell’adozione del criterio del sorteggio qualora le porzioni siano uguali, mentre erroneo si
rivela l’assunto del ricorrente secondo cui il diritto di abitazione non può essere monetizzato; al
contrario il riconoscimento di tale diritto sull’immobile già adibito a residenza familiare comporta
la determinazione del suo valore in riferimento alla sua inerenza al predetto bene; inoltre non
sussiste alcuna norma che preveda necessariamente l’assegnazione al coniuge superstite della
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controparte erano stati attribuiti circa i 34 dell’asse ereditario ed al figlio legittimo il residuo

casa familiare, essendo invece necessario che, come già sopra rilevato, il valore capitale del diritto
di abitazione venga stralciato dalla divisione con la conseguenza, nella formazione dei lotti, della
determinazione separata del valore dell’immobile destinato a residenza familiare da quello del
suddetto diritto di abitazione.

46 disp. att. c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, afferma che erroneamente
la Corte territoriale ha disposto l’operazione di estrazione a sorte dei lotti prima della formazione
del giudicato sia sui diritti della Pozzuoli sia sulle modalità della divisione; il ricorrente richiama al
riguardo il disposto dell’art. 791 c.p.c. che prevede che “l’estrazione dei lotti non può avvenire …se

non in base a sentenza passata in giudicato”; infatti nella specie, come emerge dagli atti e dalla
stessa sentenza impugnata, vi era contestazione da parte dell’esponente sia sui diritti della
Pozzuoli sia sulle modalità della divisione; pertanto erroneamente era stata fissata l’udienza del
16-1-2007 per le operazioni di estrazione a sorte conclusasi con l’assegnazione del lotto A)
comprendente l’immobile di Pesaro al Maggiani e del lotto B) comprendente l’immobile di Roma
alla Pozzuoli.

Il ricorrente evidenzia poi che dal verbale di tale udienza (depositato in copia autentica insieme
alla sentenza) emerge che sono state operate delle correzioni nella parte del verbale relativa
all’assegnazione dei lotti (prima pagina) senza rispettare le modalità prescritte dall’art. 46 disp. att.
c.p.c.

La censura è fondata (seppure il richiamo all’art. 791 c.p.c., riguardante il progetto di divisione
davanti al notaio, è erroneo).

Il giudice di appello ha disposto l’immediata effettuazione delle operazioni di estrazione a sorte
nonostante le contestazioni in proposito sollevate dal Maggioni; tale assunto è erroneo, in quanto
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Con il quarto motivo il Maggiani, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 791 c.p.c. e

nel procedimento di scioglimento della comunione non è consentito procedere all’estrazione a
sorte ai sensi dell’art. 789 quarto comma c.p.c. sino a quando le contestazioni al progetto di
divisione non siano state definitivamente risolte con sentenza passata in giudicato (Cass. 28-102002 n. 15163).

ha attribuito un valore di euro 230.000,00 al diritto di abitazione della Pozzuoli – a fronte di due
distinte valutazioni da parte del CTU, una del valore minimo di euro 164.272,14 ed una del valore
massimo di euro 234.674,49 — senza offrire argomentazioni in favore dell’attribuzione del
suddetto valore massimo tra le due stime proposte dal CTU.

La censura è fondata.

Premesso che la sentenza impugnata ha aderito sostanzialmente, quanto al valore del diritto di
abitazione spettante all’appellante sull’immobile di Pesaro, alla stima operata dal CTU in euro
234.000,00 (sia pure riducendo tale valore ad euro 230.000,00 per essere nel frattempo passato
un anno dall’epoca di determinazione della stima), e che la controricorrente non contesta che il
CTU aveva espresso anche un valore minimo di tale diritto nella misura indicata dal ricorrente, si
osserva che il giudice di appello ha omesso del tutto di esprimere le ragioni di tale opzione per il
valore massimo, e che tale carenza argomentativa appare ancor più rilevante avuto riguardo al
notevole scarto tra le due diverse stime; pertanto, incidendo tale stima sull’entità dei conguagli
conseguenti all’attribuzione dei due lotti, occorre procedere al riguardo in sede di rinvio ad un
nuovo esame di tale punto decisivo della controversia.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del quarto e
del quinto motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del
presente giudizio alla Corte di Appello di Bologna.
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Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, sostiene che il giudice di appello

P.Q.M.

La Corte
Accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio

Così deciso in Roma il 4-6-2013

Il Consigliere estensore

Il

là7e

alla Corte di Appello di Bologna.

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