Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18354 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14654-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in LECCE, PIAZZA MAZZINI

n. 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GRECO, che la

rappresentata e difende.

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, – C.F.

(OMISSIS);

– intimato-

e contro

S.C.C.I. S.p.a. – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S;

– intimata –

e contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 351/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01.04.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06.06.2017 dal Presidente dott. PIETRO CURZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. F., il 26.07.2012 ha proposto opposizione contro un’intimazione di pagamento, notificata in data 27.06.2012, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. (OMISSIS), a sua volta notificata il 01.02.2001, per crediti contributivi dovuti a INPS, relativi al periodo 1992 – 1994.

2. Il Tribunale di Brindisi ha accolto l’opposizione e ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale sopra indicata, per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.

3. Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce sostenendo l’incompetenza per territorio del Giudice di Brindisi e l’erronea applicazione del regime di prescrizione sia in fatto che in diritto.

Il sig. F. ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, INPS e SCCI non si sono costituiti.

Il Collegio ha respinto l’appello, confermando la competenza del Tribunale di Brindisi e il termine quinquennale di prescrizione.

4. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.

Le altre parti non hanno svolto attività difensive.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Per motivi di ordine logico, si esamina per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione, anzichè di quello decennale.

Esso è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif, dalla L. n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.

3. Il secondo motivo censura la decisione del Collegio di Lecce per non aver considerato provata la notifica della cartella esattoriale, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5.

Esso è assorbito dal rilievo che il termine di prescrizione applicabile è quinquennale. Pertanto, anche ammettendo, come sostenuto da Equitalia Sud S.p.a., che la notifica sia avvenuta il 01.02.2001, la prescrizione sarebbe ugualmente decorsa, atteso che 1′ intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.6.2012 e l’unica interruzione è rappresentata dall’istanza di dilazione del 13.04.2003.

4. Il quarto motivo, riguardante la violazione dell’art. 2937 c.c., comma 2, e art. 2944 c.c., è infondato.

Infatti, l’istanza di dilazione del sig. F., presentata in data 12.04.2003, non è idonea a impedire la prescrizione, posto che l’intimazione di pagamento è del 27.06.2012 e, pertanto, l’interruzione non è sufficiente a impedire il decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Inoltre, non risulta violato neanche l’art. 2937 c.c., il quale, al comma 2, per la rinunzia alla prescrizione, richiede, quale presupposto, il compimento della stessa, requisito che non è riscontrabile nel caso di specie, poichè nel 2003 il credito dell’INPS ancora non era prescritto.

5. Infine, il primo motivo è infondato, in quanto non è vero che il ricorso è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Infatti, l’opposizione alla cartella di pagamento, effettuata oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 con la quale viene fatta valere la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’applicabilità dell’opposizione all’esecuzione trova testuale conferma nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, secondo il quale, per le entrate non devolute alle Commissioni Tributarie, “le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

Ebbene, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di contestare, in fase esecutiva, anche i titoli giudiziali passati in giudicato, purchè si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del giudicato (per l’applicazione di tale principio, si veda, ex plurimis, Cass. 18 ottobre 2012 n. 17903), come, ad esempio, l’avvenuto pagamento ovvero la prescrizione.

Tale ragionamento è applicabile anche alla cartella di pagamento non opposta e, quindi, divenuta irretrattabile. Una volta che il debitore abbia ricevuto preannuncio dell’esecuzione con l’intimazione di pagamento, posto che la sopravvenuta prescrizione del diritto non era deducibile con l’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 essa ben può essere fatta valere contro il creditore con l’opposizione all’esecuzione, che deve essere esercitata “secondo le norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabilì, ai sensi dell’art. 618-bis.

6. Le altre parti non hanno svolto attività difensive, pertanto, nulla sulle spese.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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