Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18354 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONCO

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PACCHIOLI ROBERTO, GIORGETTI ROBERTO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SUBALPINA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) persona dei legali

rappresentanti Dr.ssa M.R. e Dr.ssa R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.G., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 882/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 1/2/2005, depositata il 04/04/2005,

R.G.N. 3264/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato LUCIO LAURITA LONGO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso (3^ motivo).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti notificati il 10.2.98 A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano B.G. ed il suo assicuratore Allianz Subalpina Ass.ni s.p.a., nonche’ la Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata per la gestione del FGVS per la Lombardia, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) allorquando, mentre procedeva alla guida del proprio motociclo Aprilia, veniva tamponato da un’auto, rimasta sconosciuta, che si dava alla fuga, andando a cadere nella semicarreggiata opposta dove veniva investito dall’autocarro guidato dal B. che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia ad elevata velocita’.

La Generali Ass.ni contestava la fondatezza delle domande avverse, mentre il B. e l’Allianz chiedevano che l’attore venisse dichiarato esclusivo responsabile dell’incidente.

Il Tribunale adito rigettava la domanda nei confronti delle Generali e condannava il B. al risarcimento dei danni nei riguardi dell’attore nella misura del 15%.

Proposto appello da parte dell’ A., e costituitisi in giudizio il B., l’Allianz e le Generali, con sentenza depositata il 4.4.05 la Corte d’appello di Milano confermava in toto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ A., con tre motivi, mentre ha resistito con controricorso l’Allianz e gli altri intimati non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva.

Sia il ricorrente che l’Allianz hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in ordine al rigetto della domanda nei confronti del FGVS, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, nonche’ violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c. ed errata valutazione delle prove.

Con il secondo motivo lamenta, in ordine al riconoscimento della responsabilita’ del Bianco nella misura del 15%, gli stessi vizi di motivazione e di violazione di norme di diritto, nonche’ di errata valutazione delle prove, di cui alla prima censura, aggiungendo la violazione dell’art. 2054 c.c..

Con il terzo motivo deduce, in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento del danno alla vita di relazione e da perdita di chance, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e la violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 2043 c.c..

1. Il primo motivo non e’ fondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, spiegato, con motivazione assolutamente logica ed immune da errori di diritto, le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere la versione dell’incidente fornita dal ricorrente, facendo riferimento, da un lato, alla inattendibilita’ della testimonianza resa dalla D.B. ed alla sostanziale attendibilita’, dall’altro lato, della versione dei fatti – fornita dal B., che aveva avuto la possibilita’ di assistere a tutta la dinamica del sinistro.

A questa Corte non e’ attribuito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare l’esposizione dei motivi del convincimento espresso dal giudice di merito al fine di stabilire che questo sia stato il risultato di un i processo logico immune da lacune e contraddizioni insanabili e che siano stati presi in esami i punti decisivi della controversia.

Non solo la valutazione delle prove rientra, infatti, nei poteri discrezionali del giudice di merito e pertanto il suo relativo convincimento si sottrae ad ogni sindacato di legittimita’ quando, come nella specie, sia sorretto da congrua e logica motivazione, ma tale obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto ogni volta che il giudice, anche senza espressa confutazione degli elementi allegati e non accolti, spieghi con coerenza logica e giuridica il valore saliente attribuito agli elementi di prova in concreto utilizzati.

Si rileva, in particolare, che la censura concernente l’asserita violazione dell’art. 2733 c.c., che sarebbe derivata dalla confusione operata tra confessione del B. (che non si e’ avuta) e prova testimoniale della D.B., attribuendo maggiore attendibilita’ – come sopra rilevato – agli esiti dell’interpello del primo, resta anch’essa preclusa per le considerazioni dianzi svolte, in quanto l’interpretazione del contenuto delle dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio formale costituisce apprezzamento di fatto, che sfugge al controllo di legittimita’, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

2. Anche il secondo motivo e’ infondato, in quanto il ricorrente sostanzialmente ripropone lo stesso contenuto del secondo motivo dell’appello da lui proposto, senza tener conto delle argomentazioni con cui la Corte di merito ha motivatamente respinto il motivo stesso.

La sentenza impugnata, infatti, riportandosi alla c.t.u. cinematica esperita in primo grado, nonche’ alla planimetria allegata al rapporto in atti, ha messo correttamente in rilievo la circostanza che la velocita’ mantenuta dal Bianco era compresa tra i 59 ed i 73 Kmh e non risultava quindi tale da giustificare una attribuzione di un grado di responsabilita’ nella causazione del sinistro superiore a quello stabilito dal primo giudice, mentre dagli stessi elementi di prova e’ emerso che “il B. percepi’ il pericolo e freno’ e non pote’ accostare ulteriormente a destra perche’ gia’ viaggiava al limite della carreggiata, la quale per di piu’ era delimitata da un guard rail”.

Valgono in sostanza per questo secondo motivo di ricorso le stesse considerazioni svolte a proposito del primo motivo di ricorso ed alle quali espressamente si fa rinvio.

3. Quanto al terzo motivo, si rileva che la sentenza impugnata ha correttamente respinto la doglianza circa l’asserita mancata liquidazione del danno alla vita di relazione subito dall’ A., evidenziando come tale voce di danno sia stata tenuta in considerazione dal primo giudice che l’ha ricompressa nella liquidazione del danno c.d. biologico.

L’assunto del ricorrente, secondo cui il danno alla vita di relazione avrebbe carattere di autonomia rispetto a quello biologico, non puo’, infatti, essere accolto, in quanto si pone in aperto contrasto con il piu’ recente insegnamento in materia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (v. sent. n. 26972/08).

In quest’ultimo arresto, che ha inteso proseguire e completare l’opera di ridefinizione, rispetto alle opinioni tradizionali dei presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale, svolta dai precedenti arresti n. 8827/03 e 8828/03, si chiarisce in modo definitivo che rientra nell’ambito del danno biologico, al pari del danno ed. estetico, anche il c.d. danno alla vita di relazione, conseguendo anch’esso alla lesione di un diritto inviolabile della persona qual e’ quello alla integrita’ psicofisica (v. pag. 29 della sentenza n. 26972/08).

Giustamente, quindi, gia’ il primo giudice aveva ritenuto che il danno alla vita di relazione dovesse essere liquidato nell’ambito del piu’ generale danno biologico.

3.1. Altro discorso va invece fatto per il risarcimento del danno da perdita di chance.

Infatti, sul punto in questione la motivazione di rigetto risulta del tutto sbrigativa ed altresi’ erronea sul piano della valutazione degli elementi probatori nella parte in cui rileva che “l’ A. non ha fornito alcun elemento dal quale possa desumersi una perdita di possibilita’ di guadagno da parte sua”.

E’ insegnamento costante di questa C.S. in subiecta materia che il danneggiato “ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita’, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. 18.3.03, n. 3999).

Nel caso di specie, tenuto conto dell’accertamento da parte del C.t.u. medico – legale di una invalidita’ residuata al danneggiato nella misura di due terzi, insieme alla totale perdita funzionale dell’arto superiore sinistro, deve ritenersi raggiunta in re ipsa la prova, per via presuntiva, della sussistenza di un nesso di causalita’ tra il fatto e la ragionevole probabilita’ della verificazione futura del danno, legato senza dubbio all’impossibilita’ per il danneggiato di espletare per il futuro tutte quelle mansioni lavorative che presuppongono l’impiego di entrambi gli arti superiori o comunque una integrale capacita’ di lavoro.

4. Entro i limiti suddetti va, quindi, accolto il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che si atterra’ al principio di diritto come sopra indicato e provvedere anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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