Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18354 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18354
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20036-2019 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), A.D., + ALTRI OMESSI;
e contro
F.A., + ALTRI OMESSI, (ALTRI CHIAMATI IN CAUSA NEL GIUDIZIO
DI PRIMO GRADO);
– intimati –
avverso l’ordinanza N. 25725/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 15/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
con ordinanza pubblicata il 15/10/2018, n. 25725, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Roma Capitale, nei confronti di C.V. e di altri controricorrenti, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da quest’ultimi;
con il presente ricorso, notificato alle controparti, d.S., controricorrente nel giudizio di cassazione difeso dall’avvocato Andrea Sticca, chiede la correzione dell’intestazione della detta ordinanza nella parte in cui tra i controricorrenti riporta il nome di d’.So., in luogo della giusta parte, D.S.; il ricorso risulta notificato a Roma Capitale, nonchè alle altre parti intervenute nel giudizio deciso con l’ordinanza n. 25725/2018, le quali non hanno ritenuto di svolgere attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
dagli atti del procedimento conclusosi con l’ordinanza de qua tra i controricorrenti non risulta nessuna D’.So., mentre risulta aver conferito il mandato all’avvocato Andrea Sticca d.S.;
si è dunque in presenza di un errore materiale consistente nella diversa indicazione del nome di battesimo dell’odierno ricorrente, d.S., e tale errore deve essere emendato;
nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, in ragione della natura del procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08); il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
accoglie l’istanza e dispone che l’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 25725/2018, nella parte in cui indica tra i controricorrenti ” D’.So.”, sia corretta nel senso che li dove si legge ” D’.So.” (pag. 6 dell’ordinanza) deve leggersi e intendersi ” D.S.”;
manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020