Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18353 del 31/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18353 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 22714-2007 proposto da:
GIANNONE ANGELO C.F.GNNNGL29L21F065C, AGNELLO ANGELA
w,t-pfr. ~1;iko -(10’Lk
_ LIA
me
elettivamente domiciliati in
C.F.
ROMA, PIAZZALE CLODIO 8 SC B INT 8, presso lo studio
dell’avvocato ARCURI GABRIELLA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VAGGINELLI EDOARDO
2013

CARLO;
– ricorrenti –

1559
contro

RISTAGNO SALVATORE;
– intimato –

Data pubblicazione: 31/07/2013

I

sul ricorso 27682-2007 proposto da:
RISTAGNO

SALVATORE

C.F.

RSTSVT31C08F0650,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE
LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato SIGGIA ELIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO GIAMPIERO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGNELLO GIOVANNA, GIANNONE ANGELO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8 SC.B INT8,
presso lo studio dell’avvocato ARCURI GABRIELLA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VAGGINELLI EDOARDO CARLO;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 58/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 08/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso
principale, e il rigetto del ricorso incidentale.

;,

Svolgimento del processo
I coniugi Giannone e Agnello con atto di citazione del 3 marzo 1989
convenivano in giudizio Ristagno Salvatore e chiedevano che il Tribunale
..
dichiarasse il loro diritto di proprietà di un terreno di forma trapezoidale sito
in Mazzarino contrada Pozzillo, viale della Regione per averlo i loro danti

questa domanda i coniugi

causa usucapito e quindi domandavano l’immediato rilascio. A sostegno di
Giannone e Agnello esponevano di essere

proprietari di uno stacco di terreno sito in Mazzarino nel viale della Regione
identificato al catasto alla pagina n. 22314 foglio mappa 74 particella 519 per
averlo acquistato con atto notarile, che il sig. Ristagno si era arbitrariamente
impossessato di parte di detto terreno, che era stata proposta azione
possessoria dai loro danti causa e il sig. Ristagno ed era stata rigettata perché
proposta oltre l’anno del sofferto spoglio.
Si costituiva in giudizio Ristagno contestando la domanda attrice e
proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare il proprio diritto
di proprietà acquisto in modo originari per usucapione.
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 27 del 2004, accoglieva la domanda
proposta dai coniugi Giannone e Agnello e condannava Ristagno a rilasciare
detto spazio, nonché alle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello Ristagno per diversi motivi.
Eccepiva [‘appellante l’estinzione del giudizio perché non ritualmente
riassunto dopo la sua interruzione, la nullità perché razione di usucapione o
di rivendica non veniva proposta nei confronti del proprietario a cui favore
sarebbe stata effettuata l’occupazione, essendo il Ristagno pioinietaiiu sul di
un ‘/2 ,., l’ a-Ita u

Y2 illteStatO -a

Pcscc Carmela non evoesta in giudizio,

l’insussistenza del presunto sconfinamento a favere del Ritagno, la
1

44

_

prescrizione del diritto ad acquisto per usucapione, la nullità della domanda
ed inammissibilità della stessa perché erroneamente qualificata e comportante
una mutatio libelli non accettata dal convenuto ed, infine il mancato
_
accoglimento della propria domanda di usucapione.

ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 58 del 2007, accoglieva
l’appello e in riforma della sentenza rigettava la domanda di rilascio del fondo
proposta da Giannone e Agnello. Accoglieva la domanda riconvenzionale e
dichiarava che la porzione di terreno costituita dallo stacco di terreno di forma
trapezoidale meglio descritto dall’allegato 5

della CTU apparteneva a

Ristagno per averlo questi acquistato per usucapione. Compensava tra le parti
le spese giudiziali. Secondo al Corte nissena, come si evinceva dalla sentenza
.

del Pretore di Mazzarino del 28 ottobre 1987, Ristagno dal 1968, se non
prima, aveva il possesso uti dominus della porzione di terreno per cui è causa
sicché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio che è quella
del 3 marzo 1989 era decorso il ventennio utile all’acquisto per usucapione
della porzione di fondo contesa.
La cassazione di questa sentenza e stata chiesta dai coniugi Giarmone e
Agnello con ricorso affidato ad un motivo. Ristagno Salvatore ha resistito con
controricorso ed ha proposto, altresi, ricorso incidentale per due motivi.
coniugi Giannone e Agnello hanno resistito al ricorso incidentale con
autonomo controricorso.

..
Motivi della deLisiolle
va riunito al ricorso
Preliminarmente il ricorso incidentale di Ristagno
principale dei coniugi Giannone e Agnello, «i sensi dell’eri 3-35 e.p.c., perché
2

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato

_

proposti, entrambi, contro la stessa sentenza.
Appare opportuno esaminare in via preliminare il ricorso incidentale per la
sua innegabile pregiudizialità.
_
A.= Ricorso incidentale
1.= Con il primo motivo del ricorso incidentale Ristagno Salvatore lamenta la

violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 307 cpc. in relazione all’art.
360 n. 3 e 5 cpc. Secondo il ricorrente la Corte di Caltanissetta avrebbe errato
nell’ aver ritenuto legittimamente riassunto il giudizio interrotto per morte del
procuratore di parte attrice perché gli attori non hanno mai provveduto alla
notifica del ricorso per riassunzione alla controparte. Chiarisce il ricorrente
che il processo venne dichiarato interrotto per morte del procuratore della
.

parte attrice

all’udienza del 30 ottobre 1998, successivamente venne

depositato ricorso per riassunzione in data 26 novembre 1998, epperò gli
attori non avrebbe mai provveduto alla notifica del ricorso per riassunzione
alla controparte fino a che la causa è stata chiamata all’udienza dell’ 11
febbraio 2000 e rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 9
giugno 2000. In data 29 giugno 1999 il procuratore del convenuto depositava
istanza al Tribunale di Gela tendente alla declaratoria di estinzione del
processo. L’eccezione veniva formulata e reiterata in sede di conclusioni in
ossequio alla disposizione dell’art. 307 cpc. e tenuto conto della nlevanza del
ricorso del 29 giugno 1999. Pertanto, ritiene il ricorrente, cosi come
ricostruita la vicenda processuale, la Corte territoriale ha fatto mal governo
delle risultanze processuali, affermando solo che proposto il ricorso entro il
_
tennine semestrale la riassunziunr v vrva ritenerài telnptstiva-Ld omettendo,
invece, di curare la verifica dell’assenza sia degli adempimenti perentori

previsti dalla nonna e sia la concreta notifica del provvedimento di
3

h

riassunzione e la richiesta di proroga del termine In ragione di quanto detto,
il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: a) se sia o meno onere della
parte che intenda proseguire il processo interrotto provvedere al deposito del
ricorso ed alla notifica dello stesso entro il termine semestrale; b) se sia da
ritenere tempestivo il ricorso per riassunzione mai notificato alla controparte

in assenza di richiesta di proroga o rinnovazione del termine; c) se in assenza
di notifica del ricorso per riassunzione tempestivamente depositato, ma mai
notificato l’istanza di controparte tendente ad ottenere la declaratoria di
estinzione, valga come eccezione tempestivamente proposta ai sensi dell’art.
307 ultima comma cpc.; d) se la pronuncia di estinzione del processo
verificatosi davanti ala collegio di seguito ad omessa attività perentoria e
prima dell’assegnazione dello stesso alla sezione stralcio ex legge 276 del
1997 comportava l’obbligo del Collegio stesso di pronuncia.
1.1.= Il motivo è infondato.
E’ già stato chiarito da questa Corte, in altra occasione (cfr. da ultimo sent. n.
6325 del 16/03/2010) che la riassunzione del processo dopo l’interruzione
deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305
cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la
cance ena

giti• ice prece. entemente a. ito; ta e tempestivo

ee

e eposito

impedisce l’estinzione del processo, con la conseguenza che l’eventuale vizio
o l’inesistenza, sia di fatto che giuridica, dlla notificazione del – ricorso stesso
e del decreto di fissazione dell’udienza emanato dal giudice non si comunica
di
. .

•e

.i.

li V 9

e

-:

e”

a

o .1

e • .
• i.

e*

ar e

.1 . e :

” .
• e

_6

III

-v

•e. o e

udienza di comparizione delle parti, un
‘civ., e previa fissazione di- unaltra
4

– – – – a .- — — ^^^^ :”– – – – aa
4

: – –ia .:, a ————

dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in
tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all’ordine di
rinnovazione.
Ora nel caso in esame come ha chiarito la Corte di Caltanissetta emergeva dal

.

il deposito del ricorso il 26 novembre 1998. Pertanto, come ancora chiarisce
la Corte territoriale, il termine semestrale del deposito del ricorso per la
riassunzione era stato rispettato e a nulla rilevava il successivo termine sia di
notifica, che di comparizione delle parti.
1.1.a).= Risulta altresì dalla sentenza di primo grado che “i difensori” erano
comparsi all’udienza stabilita ed avevano svolto le loro rispettive difese, per
altro è confermato dallo stesso Ristagno Salvatore che il 29 giugno 1999 e
dunque ancor prima dell’udienza dell’ 1 1 febbraio 2000 il procuratore del

4

convenuto (attuale ricorrente in via incidentale), depositava istanza tendente
alla declaratoria di estinzione del processo, e la stessa eccezione veniva
confermata e reiterata in sede di conclusioni. Pertanto, ammesso pure che il
ricorso con la fissazione di udienza non sia stato mai notificato a Ristagno, lo
stesso, comunque, costituendosi nel giudizio de quo, ha sanato ogni eventuale
vizio di notifica. E, in ogni caso, come ha già chiarito questa Corte in altra
occasione (cfr. sent. n. 6323 del 16/03/2010) qualora la rmnovazione della
notificazione alla parte sia superflua, risultando dall’attività processuale che
essa ne ha avuto conoscenza, in applicazione del principio della ragionevole
durata del processo di cui all’art. 111 Cosi., deve escludetsi lestinzione del
processo- nel caso di mancato ()id =
. di ‘innovazione della notificazione da

.
,

parte del tribunale.
2.— Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale lamenta la
5

verbale che il giudizio venne interrotto il 30 ottobre 1998 venne riassunto, con

violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1146,1158 cc., 184 cpc. in
relazione all’art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc. Secondo il ricorrente in via incidentale la
Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di prime
cure dovendo ritenere che si fosse verificata, senza alcuna accettazione del
contraddittorio, la mutatio libelli rispetto alla domanda originaria dai coniugi

Giarmone Agnello. In particolare, specifica il ricorrente incidentale, essendo
l’acquisto per usucapione a titolo originario non avrebbe senso richiamare i
danti causa e chiedere la declaratoria per usucapione con un’attaccabile titolo
di acquisto. Piuttosto con l’atto di citazione del 3 marzo 1989 i coniugi
Giannone e Agnello convenivano Ristagno concludendo: “respinta ogni
contraria istanza eccezione o difesa ritenere e dichiarare che gli attori hanno
acquistato la proprietà dello stacco di terreno per cui è causa per averlo i
propri danti causa usucapito Epperò mancava la prova che i danti causa dei
ricorrenti avrebbero usucapito la porzione di fondo in contestazione, pertanto,
la domanda non avrebbe potuto essere qualificata siccome azione di
rivendicazione. Comunque, e ciò posto, il ricorrente in via incidentale formula
i seguenti quesiti: a) se una domanda di declaratoria di acquisto della
proprietà per usucapione acquisita dai danti causa possa essere qualificata
come nvendica di bene in assenza di prova dell’acquisto per usucapione; b) se
proposta una domanda di rilascio di bene immobile ritenuto acquisito per
usucapione la modifica della domanda in reclamo di proprietà comporti una
mutatio libelli e se la stessa sia ammissibile in presenza di espressa
dichiarazione della controparte di non accettare il contraddittorio.
2.1.— Il motivo è infondato.
Come ha chiarito

a Corte nissena la domanda introdotto

• coniugi

Giannone e Agnello integrava gli – m..e….; di una domanda di rivendica per
6

4

,

come si legge dalle motivazioni e dal petitum e tale è rimasta per il prosieguo
della causa. I coniugi Giannone e Agnello, ha chiarito la Corte territoriale in
motivazione della loro domanda provvedevano a indicare la cronistoria degli
atti che hanno loro trasferito la proprietà e poi nel petitum richiamavano tali

anche dello spezzone da altri detenuto. Si tratta, a ben vedere, di un’attenta
lettura degli atti processuali, tenuto conto che, come ha chiarito questa Corte
in altra occasione (cfr. sent. n. 705 del 14/01/2013)

la domanda con cui

l’attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna
dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti,
senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che
avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra
d

questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un’azione personale di
restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione.
B.= Ricorso principale
3.= Con l’unico motivo i coniugi Giannone e Agnello denunciano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 1158, 1163, 1165,1167,2943,
1945 cc. nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 3 e

cpc. Secondo i ricorrenti la

Corte di Caltanissetta avrebbe errato nel non aver correttamente valutato gli
effetti interruttivi del possesso dell’azione di spoglio instaulata dai danti causa
degli odierni 1k:orienti il 3-0
.

ricnnti,

la

111d1ZU

1-970. In pdrtieuldie, specifit,dnu i

Certe nisse na ha riternao maturato il periodo occorrente per
.-.-:: è– :- : é ii –


7

: iil

.4– i

. e ;;

atti pubblici e chiedevano che venisse dichiarato che loro erano i proprietari

-

della controversia da parte del Ristagno in ragione della sentenza emessa dal
Pretore di Ma7zarino il 28 ottobre 1987. Secondo la Corte nissena, nella
predetta sentenza in cui Melita Fabio e Bognanni Vincenza danti causa degli
odierni appellati avanzavano tutela possessoria nei confronti di Ristagno

.

Salvatore con ricorso depositato il 30 marzo 1970 e quel Giudice dichiarava

inammissibile l’azione perché proposta oltre l’anno del sofferto spoglio e
dalla motivazione della sentenza si fa risalire tale spoglio a data antecedente
al 1969. Da ciò consegue —secondo sempre la Corte nissena- che il Ristagno
dal 1968, se non prima, aveva il possesso uti dominus della porzione di fondo,
sicché alla data di introduzione in primo grado della presente domanda che è
quella del 3 marzo 1989 era decorso il ventennio utile per usucapione della
porzione contesa”. Epperò, ritengono i ricorrenti la Corte nissena non ha
considerato che l’azione possessoria di spoglio produce il precipuo effetto

d’interruzione del possesso (art. 2943 cc.) non fosse altro perché non sarebbe
un possesso pacifico (art. 1163 cc).
3.1= Il motivo è fondato.
Va osservato che in tema di usucapione,

alla luce del rinvio fatto dall’art.

1165 cod. civ. all’art 2943 cod. civ., gli atti interruttivi del possesso, risultano
tassativamente elencati e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che
comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla
cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iuditis” la privazione
del possesso nei confronti del possessore usucapiente
Ora, nel caso in esame, l’azione di reintegra nel possesso avanzata dai danti
causa degli attuali tieunenti, nonostante fosse stata ‘imposta alle il tennine di

un anno del presunto spoglio era azione giudiziale, comunque, idonea ad

..

interrompere il possesso del Ristagno. Ai fini dell’interruzione del possesso,
8

k

,
ininfluente rimane il fatto che quell’azione a tutela del possesso fosse stata
rigettata perché proposta tardivamente, dato che ad interrompere il possesso
non è l’esito positivo o negativo dell’azione, ma la volontà di riacquistare il
possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente attraverso

valido ad instaurare il giudizio.
Pertanto, la Corte nissena, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto-tenere conto che
l’azione a tutela del possesso avanzata dai dai danti causa dei coniugi
Giannone Agnello, incoato nel 1970 e conclusasi nel 1987 aveva interrotto il
possesso del Ristagno e avrebbe dovuto —e non lo ha fatto- valutare se
sussistessero ancora i presupposti per la dichiarazione dell’acquisto per
usucapione del terreno oggetto di controversia. di cui si dice.
.

In definitiva, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso incidentale e accolto il
ricorso principale . La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla
Corte di Appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello
di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile delta
Gorte S uprema di Cassazio e il 3-0 maggio 2013.

un’azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA