Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18353 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19110-2016 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaggiano 39,

presso lo studio dell’avvocato Maria Fonti, rappresentato e difeso

dall’avvocato Erminio Colazingari;

– ricorrente –

contro

SOC. ALTIPIANI DI ARCINAZZO S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val di

Fassa 54, presso lo studio dell’avvocato Maria Rita Felli, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3886/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– G.C. ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che – per quanto in questa sede ancora rileva – ebbe a rigettare la domanda con la quale egli aveva chiesto la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione del fondo sito in (OMISSIS) intestato alla società Altipiani di Arcinazzo s.r.l.;

– la società Altipiani di Arcinazzo s.r.l. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo, il secondo e il quarto motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla ritenuta mancanza di prova di possesso idoneo all’usucapione con particolare riferimento all’animus possidendi) sono inammissibili, in quanto si risolvono in censure di merito sulla valutazione delle prove (testimonianze e documenti acquisiti);

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto il G. promissario acquirente del fondo, piuttosto che acquirente dello stesso dalla precedente proprietaria) è inammissibile, in quanto attacca una ratio decidendi ad abundantiam, ma non attinge la ratio decidendi principale sulla quale si fonda la decisione impugnata (la Corte territoriale, in primo luogo, ha escluso il possesso ad usucapionem, ritenendo che il G. avesse la mera detenzione del fondo per averlo ottenuto per il pascolo, come da lui stesso dichiarato nella nota del 6/6/2000 inviata al Corpo Forestale, che esclude qualsiasi interversione nel possesso);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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