Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18353 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18353 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 12190-2016 proposto da:
SIVIERO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
POLESE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO
SIVIERO, EMILIO PAOLO SALVIA;

– ricorrente COI)tr0

IL MATTINO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA
TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCELLO DE LUCA TAMAJO;

– controrkorrente –

(04d-I

Data pubblicazione: 12/07/2018

in merito alla istanza di ricusazione formulata dal ricorrente nei
confronti del presidente del collegio del giudizio di revocazione
avverso la sentenza n. 9119/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Marco Siviero, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza n. 9119 del 2015, depositata il 6.5.2015, questa
Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal giornalista
Massimo Siviero avverso la pronuncia con cui la Corte d’appello di
Napoli, in riforma della statuizione di prime cure, aveva rigettato le
domande da lui proposte nei confronti della società editrice “Il
Mattino s.p.a.”;
che avverso tale sentenza Massimo Siviero ha proposto ricorso per
revocazione, deducendo due motivi;
che la società editrice “Il Mattino s.p.a.” ha resistito con
controricorso;
che, depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., Massimo
Siviero ha proposto ricorso per ricusazione nei confronti del
consigliere relatore, deducendo che egli aveva fatto parte del
collegio giudicante che aveva rigettato in sede di appello la sua
domanda;
che, rimasto conseguentemente sospeso il processo, il consigliere
relatore già nominato ha depositato istanza di astensione,
deducendo di non aver potuto rilevare l’avvenuta sua
partecipazione al collegio che aveva deciso la causa in appello

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21/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

perché, come da prassi consolidata, nel fascicolo degli atti
regolamentari era contenuta soltanto la sentenza revocanda e non
anche la sentenza di appello sulla cui legittimità essa aveva
pronunciato ed egli non aveva serbato alcun ricordo della causa in
questione in considerazione del lungo tempo trascorso dalla sua

che, preso atto dell’astensione del consigliere relatore, questa Corte,
con ordinanza n. 20989 del 2017, ha dichiarato cessata la materia
del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse del ricusante;
che, conseguentemente, il Presidente titolare della Sesta sezione
civile ha provveduto ad assegnare ad altro relatore il ricorso per
revocazione;
che, depositata nuova proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e
fissata l’adunanza per la trattazione in camera di consiglio per il
giorno 10.5.2018, Massimo Siviero, in data 4.5.2018, ha proposto
ulteriore ricorso per ricusazione nei confronti del Presidente del
Collegio giudicante, dott. Pietro Curzio;
che la causa è stata tolta dal ruolo e trasmessa per le determinazioni
consequenziali al Primo Presidente di questa Corte;
che, con decreto del 10.5.2018, il Primo Presidente di questa Corte,
dopo aver rilevato che, a norma degli artt. 53 c.p.c. e 13 delle
Tabelle di organizzazione dell’Ufficio per il triennio 2014/16, il
ricorso per la ricusazione «avrebbe dovuto essere deciso nella stessa
udienza del 10 maggio 2018 da un Collegio composto dai dott.
Lucia Esposito, Paola Ghinoy, Francesca Spena e Luigi Cavallaro,
nonché da un altro consigliere in sostituzione del presidente
ricusato» («nella persona di quello che per anzianità nel ruolo possa
svolgere l’anzidetta funzione e non si trovi a sua volta in condizione

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decisione e delle migliaia di cause trattate nelle more;

d’incompatibilità»), e che nella medesima udienza avrebbe dovuto
quindi essere deciso «il ricorso per revocazione, ad opera del
Collegio inizialmente fissato nel caso di rigetto del ricorso per
ricusazione ovvero ad opera del Collegio come sopra integrato nel
caso di suo accoglimento», ha demandato al «Presidente della

processo il suo regolare corso»;
che, in esecuzione dell’anzidetto decreto, con decreto del 24.5.2018
del Presidente titolare della Sesta Sezione civile di questa Corte,
nella persona del dott. Pietro Curzio, è stata fissata per il giorno
21.6.2018 l’udienza per la trattazione del ricorso per ricusazione
«dinanzi al collegio già costituito per la decisione del ricorso per
revocazione n. 12190.16, composto dai cons. Lucia Esposito, Paola
Ghinoy, Francesca Spena e Luigi Cavallaro, relatore, con
sostituzione del presidente, nel senso che in luogo del dott. Curzio
destinatario della ricusazione, detta funzione [sarebbe stata] svolta
dalla dott.ssa Adriana Doronzo (unica consigliera della sottosezione
lavoro che “per anzianità nel ruolo possa svolgere l’anzidetta
funzione e non si trovi a sua volta in condizione
d’incompatibilità”)»;
che la parte ricusante ha depositato memoria, rilevando che dalla
lettura combinata del decreto del Primo Presidente di questa Corte
del 10.5.2018 e del successivo decreto del 24.5.2018 del Presidente
titolare della Sesta Sezione civile si evincerebbe che il dott. Curzio,
pur essendo stato ricusato in quanto presidente del collegio
chiamato a decidere sul ricorso per revocazione, avrebbe
nondimeno nominato il relatore del ricorso per ricusazione, stante
che «con il succitato decreto del Primo Presidente giammai è stato

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Sezione Sesta» di dare «i provvedimenti necessari a far riprendere al

stabilito che tra i “provvedimenti necessari” per consentire l’esame
del ricorso per ricusazione il Presidente titolare della Sesta Sezione
civile, quale giudice ricusato, dovesse anche provvedere alla nomina
del consigliere relatore del ricorso per ricusazione fotmulato nei
suoi confronti» (cfr. pag. 2 della memoria cit.);

che, contrariamente a quanto paventato dal ricusante, il decreto del
Presidente titolare della Sesta Sezione civile del 24.5.2018 non ha
nominato alcun relatore per la trattazione del ricorso per
ricusazione, ma si è limitato a prendere atto (e a dare
comunicazione del fatto) che, non avendo il decreto del Primo
Presidente di questa Corte nominato altro relatore per il
procedimento iscritto al n. 12190/2016 R.G., il relatore del subprocedimento di ricusazione doveva individuarsi nel medesimo
consigliere nominato quale relatore del procedimento per
revocazione cui esso accede;
che confermano la superiore interpretazione del decreto del Primo
Presidente di questa Corte tanto la lettera dell’art. 53 c.p.c.
(secondo la quale sulla ricusazione decide «il collegio», ferma
restando l’impossibilità che ne faccia parte il giudice ricusato: cfr. in
tal senso Cass. nn. 9967 del 2003, 23729 del 2007) quanto le
disposizioni di cui agli artt. 32.2 e 11.11 delle Tabelle di
organizzazione di questa Corte, le quali rispettivamente prevedono
che, in caso di rifissazione dell’udienza a seguito di rinvio a nuovo
ruolo, il ricorso dev’essere assegnato al medesimo relatore e che
qualsiasi modifica nella composizione dei collegi debba essere
disposta con decreto motivato del presidente titolare della sezione;

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CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad abundantiam, giova ricordare che, con riferimento al collegio
competente a decidere sulla ricusazione, è stata esclusa la
fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53
c.p.c. sia nella parte in cui prevede la competenza dello stesso
collegio del giudice ricusato a decidere sull’istanza di ricusazione

collegio chiamato a decidere sulla ricusazione debba essere
composto da appartenenti a sezione diversa da quella del giudice
ricusato (Cass. n. 14574 del 2002);
che, nel merito, il ricorso per ricusazione adduce, anzitutto,
l’esistenza di «gravi ragioni di convenienza» che avrebbero dovuto
indurre il Presidente ad astenersi in relazione all’avvenuta nomina
con proprio decreto di un altro relatore per il procedimento di
revocazione, laddove essa andava disposta dal collegio costituito
per decidere sulla ricusazione proposta nei confronti del precedente
relatore;
che ulteriore motivo di ricusazione viene prospettato in relazione al
fatto che, avendo il Presidente già fatto parte del collegio costituito
per decidere la causa sulla proposta a suo tempo depositata del
consigliere ricusato, per la trattazione della quale aveva fissato
l’adunanza camerale del 24.5.2017, avrebbe avuto conoscenza della
causa in altro grado del giudizio;
che il primo profilo di ricusazione è palesemente inammissibile,
essendo la ricusazione ammessa nei soli casi in cui è fatto obbligo al
giudice di astenersi, tra i quali non rientrano quelli in cui egli, in
presenza di gravi ragioni di convenienza, può richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi (giurisprudenza consolidata
fin da Cass. n. 1060 del 1971);

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(Corte cost. n. 78 del 2002), sia nella parte in cui non prevede che il

che, indipendentemente dal superiore e troncante rilievo, è giusto il
caso di aggiungere che l’art. 54 c.p.c. prevede che la nomina di un
altro giudice (che, nella specie, avrebbe dovuto essere il relatore)
spetti al collegio solo in caso di accoglimento del ricorso per
ricusazione e l’ordinanza n. 20989 del 2017, cit., lungi

a dar atto della sopravvenuta astensione del relatore
precedentemente ricusato e della consequenziale sopravvenuta
carenza d’interesse del ricusante;
che, pertanto, non poteva nella specie il Presidente non nominare
con proprio decreto un altro relatore per il procedimento di
revocazione, essendo il giudizio di cassazione dominato
dall’impulso d’ufficio e dovendo il relativo potere-dovere di darvi
seguito essere esercitato non appena si abbia comunque
conoscenza della cessazione della causa della sua sospensione (cfr.
Cass. n. 3362 del 2015);
che il secondo profilo di ricusazione è invece palesemente
infondato, vuoi perché l’obbligo di astensione di cui all’art. 51,
comma 1°, n. 4, c.p.c., deve essere circoscritto alla sola ipotesi in
cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della
controversia in un precedente grado di giudizio (cfr. fra le tante
Cass. n. 5753 del 2009), ciò che all’evidenza non può dirsi del caso
di specie, vuoi perché un’attività meramente ordinatoria, quale deve
ritenersi la fissazione dell’adunanza camerale con contestuale
indicazione «se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di
manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso» (art.
380-bis c.p.c.), non può mai implicare un obbligo di astensione,

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dall’accogliere il ricorso presentato dall’odierno istante, si è limitata

questo potendo ricollegarsi solo ad una pregressa attività decisoria
(Cass. n. 25643 del 2014);
che il ricorso per ricusazione, conclusivamente, va rigettato;
che, nulla dovendo statuirsi sulle spese, in assenza di attività
difensiva di parte controricorrente, va invece pronunciata la

3°, c.p.c., nella misura determinata in dispositivo, stante l’evidente
pretestuosità dei motivi di ricusazione;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
della pena pecuniaria di € 250,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.6.2018.

condanna del ricusante alla pena pecuniaria di cui all’art. 54, comma

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