Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18353 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 22, presso lo studio dell’avvocato CANNAVA’ MARIA GABRIELLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CICALA CARLO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (gia’ S.A.I – SOCIETA’

ASSDICURATRICE INDUSTRIALE) (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIELTA, che la rappresenta e difende giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A. (OMISSIS), D’EASS ASSICURAZIONI S.P.A.

(OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 16913/2006 proposto da:

D’EASS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in

persona del Commissario Liquidatore Dott. A.D.V.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE, ASOLONE 8,

presso lo studio dell’avvocato GALELLA PIER LUIGI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CIRO FORTUNATO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.R., FONDIARIA S.A.I. SPA, S.G., S.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/200 6 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 5/1/2006, depositata il 10/01/2006,

R.G.N. 1049/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERTLLI;

udito l’Avvocato PIER LUIGI GALELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. e B.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina S.A. e la s.p.a. D’Eass Ass.ni per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni riportati a seguito di un sinistro stradale verificatosi nel (OMISSIS) allorquando lo S.G., alla guida della vettura di proprieta’ della moglie B.R., era venuto in collisione con un autocarro guidato dal S.A. (ed assicurato per la r.c.a.

presso la societa’ convenuta) che, provenendo da un varco laterale, aveva all’improvviso attraversato la carreggiata da lui percorsa senza accordargli la dovuta precedenza, cosi’ procurandogli lesioni alla persona, nonche’ gravissimi danni alla vettura, successivamente rottamata.

Si costituivano il Commissario liquidatore della soc. D’Eass e la s.p.a. SAI, quale impresa designata dal FGVS, contestando la domanda che, all’esito dell’istruzione probatoria, veniva rigettata.

Proposto dai soccombenti appello, resistito dalle societa’ appellate, una delle quali, la Sai, proponeva anche appello incidentale, con sentenza depositata il 10.1.06 la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda nei confronti della Sai e della D’Eass in l.c.a. per prescrizione del diritto dedotto e attribuiva al S.A. la responsabilita’ del sinistro nella misura del 50%, condannandolo al pagamento in favore dello S.G. della somma di Euro 1.521,00, oltre accessori.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione lo S.G. e la B., con tre motivi, mentre hanno resistito con controricorso sia la Fondiaria Sai n.q. che la D’Eass in l.c.a., che ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta in via preliminare la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

A) Ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2947 c.c., non essendosi l’azione prescritta neppure nei confronti della soc. SAI. Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 155 c.p.c. e 2963 c.c., comma 2 e della L. n. 990 del 2006, art. 26 non essendosi l’azione prescritta per alcuno degli appellati.

Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 432 c.p.c. in quanto andava risarcito il danno al 50% per la totale distruzione dell’auto Fiat Panda di proprieta’ della B..

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile.

Ed invero, i ricorrenti denunciano, con tale censura, l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, omettendo di considerare che l’effetto della presentazione di’ una querela non e’ solo quello interruttivo del corso della prescrizione, ma anche quello di dare all’azione civile un termine di prescrizione piu’ lungo, e cioe’ di cinque anni anziche’ di’ due; ed al riguardo deducono l’avvenuta presentazione della querela in data 18.5.93 ed a sostegno del loro assunto fanno riferimento a due ordinanze di archiviazione da parte del GIP, l’una del 10.4.95 e l’altra del 26.6.98, dalle cui date decorrerebbero i termini quinquennali di prescrizione.

Si rileva, pero’, che il ricorso per cassazione, in virtu’ del principio di autosufficienza, deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi’ a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass. n. 12912/04).

Ne consegue che i ricorrenti non possono limitarsi a dedurre che le due ordinanze di archiviazione potrebbero essere messe a disposizione, ove necessario, dell’eventuale giudice del rinvio, ma avrebbero dovuto depositarle, in ossequio al suddetto principio di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. trattandosi di documentazione astinente all’ammissibilita’ del motivo del ricorso.

Il secondo motivo, invece, e’ infondato.

Sostengono, infatti, i ricorrenti che nel computo del termine di’ prescrizione non si computerebbe il termine iniziale del 22.9.93, giorno in cui la D’Eass ha ricevuto la comunicazione di messa in mora, con l’effetto che, iniziando a decorrere tale termine dal 23.9.93, esso e’ venuto a scadere il 23.9.95, giorno in cui l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e’ stato notificato al S.A., per cui l’azione stessa non si sarebbe ancora prescritta.

Tale assunto va pero’ disatteso, in quanto, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 1 si escludono il giorno e l’ora iniziali solo per il computo dei termini a giorni o ad ore, mentre per quello dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune (art. 155 c.p.c., comma 2) secondo il criterio c.d. “ex nominatione dierum” e non “ex numero”.

Cio’ implica che la scadenza del termine a mesi o ad anni coincide in pratica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno, mese ed anno in cui si e’ verificato il fatto che ha determinato la decorrenza del termine stesso, per cui, nel caso che ci occupa, il termine biennale di prescrizione, interrotto con la lettera raccomandata del 22.9.93 e’ maturato definitivamente il 22.9.95 e non il successivo 23.9.95, come preteso dai ricorrenti.

Di qui la tardivita’ degli atti di citazione in giudizio al S. A. e alla D’Eass e la corretta declaratoria, da parte della Corte territoriale, dell’estinzione per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli odierni ricorrenti.

Anche il terzo motivo non e’ fondato.

Correttamente, infatti, la Corte messinese ha escluso che nella specie potesse farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale patito dalla ricorrente B. per la distruzione dell’auto di sua proprieta’, atteso che la prova del valore dell’auto ; all’epoca del sinistro poteva facilmente essere fornita dall’interessata (c.t.u. o semplici listini prezzo dell’usato).

B) Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la resistente lamenta la violazione degli artt. 1292, 1306 e 2947 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riguardo al mancato riconoscimento, anche in favore del coobbligato – assicurato S. A. degli effetti dell’acclarata prescrizione del diritto al risarcimento, gia’ dichiarata in favore dei litisconsorti D’Eass e Sai.

Con il secondo motivo deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riguardo alla dichiarata concorsuale responsabilita’ del S.A. nella causazione dell’evento ex art 2054 c.c., comma 2.

Il primo motivo non e’ fondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, spiegato, con logica e congrua motivazione, le ragioni per cui ha escluso che il S.A. potesse giovarsi dell’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, facendo correttamente rilevare che la regola, di cui all’art. 1306 c.c., secondo la quale il condebitore solidale puo’ opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo e uno degli altri condebitori, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui il medesimo sia rimasto estraneo al giudizio.

Il secondo motivo deve invece ritenersi inammissibile, in quanto, sebbene impropriamente rappresentato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, costituisce in realta’ unicamente una censura in punto di fatto, mirando esclusivamente ad un riesame del merito della causa attraverso una rilettura delle risultanze probatorie.

Ed invero, la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dai giudici del gravame, circa l’imprescindibile applicabilita’ nel caso di specie della presunzione di pari responsabilita’ di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, costituisce una res facti insindacabile in sede di legittimita’ quando non sussistano vizi logici od errori di diritto.

La sentenza impugnata ha, infatti, analizzato attentamente, alla luce delle risultanze processuali, le condotte di guida sia dello S. G. che del S.A., ravvisando profili di responsabilita’ a carico di entrambi e valutando in definitiva, quanto meno, come insufficiente la prova che essi abbiano in concreto tenuto un comportamento che possa considerarsi esente da censura.

C) In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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