Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18353 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2364-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE MONTALBANO, LUIGI GIACOMO MESSINA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS) (A.S.P.),

– intimata –

avverso la sentenza n. 915/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Sciacca, su ricorso di C.P., ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla ricorrente con Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) (d’ora in poi solo Azienda o ASP) in data 11/10/2013, e durato fino al 10/4/2014, e ha condannato la Azienda a pagare alla ricorrente un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La sentenza è stata impugnata dall’Azienda e la Corte d’appello di Palermo, nell’accogliere l’impugnazione, ha rigettato la domanda.

La Corte palermitana ha precisato che la domanda attrice era stata accolta dal tribunale con riferimento all’ultimo dei contratti stipulati, perchè rispetto ai precedenti ella era incorsa nella decadenza prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, avendo impugnato i contratti oltre i termini ivi indicati.

Ha pertanto ritenuto che, trattandosi di un unico contratto a termine, dichiarato illegittimo per la genericità delle ragioni poste a fondamento della clausola di durata, non sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, dal momento che, su tale specifico punto, la lavoratrice non aveva denunciato i profili di illegittimità idonei a configurare un abuso, necessario ai fini del riconoscimento del cosiddetto danno comunitario.

Contro la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo; la ASP non ha svolto attività difensiva.

La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.

In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, e la Dir. UE 1999/70 CEE, clausola n. 5.

Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo richiamato i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072/2016, nonchè i principi espressi dalle sentenze della Corte di giustizia, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

Il motivo è nella sua intera articolazione inammissibile perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e, quindi, non la contrasta con argomenti pertinenti.

La Corte territoriale non si è posta in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, nè con le sentenze della Corte di giustizia richiamate dalla ricorrente, ma dopo aver più volte sottolineato che la sentenza del tribunale ha ritenuto illegittimo solo l’ultimo dei contratti a termine stipulato dalle parti per mancanza di specificità della causale e che, quanto ai precedenti contratti, essi non sono stati presi in esame in quanto la parte è stata dichiarata decaduta dal tribunale (senza che sul punto vi sia stata impugnativa da parte dell’odierna ricorrente), ha rilevato che la parte non ha allegato, nè tantomeno provato, i profili di illegittimità della condotta dell’amministrazione, nella reiterazione dei contratti, da cui desumere l’abusivo ricorso al contratto a tempo determinato e, in definitiva, la sussistenza del danno da cosiddetta “precarizzazione”.

Tale affermazione non è stata affatto contrastata dalla ricorrente, la quale neppure in questa sede ha specificato – in ossequio all’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità – il numero dei contratti, la loro durata, le ragioni poste a sostegno della clausola appositiva del termine, le eventuali proroghe o rinnovi, nonchè in che sede, con quale atto ed in quali termini nei precedenti gradi del giudizio vi sarebbe stata l’allegazione di tali circostanze fattuali idonee a configurare l’abuso risarcibile.

Al riguardo, va rammentato che questa Corte, nella pronuncia invocata dalla ricorrente (Cass. SS.UU. 15.3.2016, n. 5072, seguita da numerose altre, v. Cass., 2/3/2017 n. 5319), ha ritenuto che la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 – considerata, con riferimento ai rapporti a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni, nei confronti delle quali non è ammessa la conversione a tempo indeterminato del rapporto illegittimamente instaurato, come esclusivamente destinata ad agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine, e giustificata dalla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Dir. 1999/70/CE – non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro (Cass. 20/7/2018, n. 19454).

In altri termini non può ritenersi sufficiente la mera generica deduzione che vi siano stati “molteplici contratti di lavoro a tempo determinato”, senza che siano offerti clementi perchè il giudice ne possa valutare l’illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della loro reiterazione (vedi: Cass. 9 maggio 2018, n. 10951; Cass. 19 novembre 2018, n. 29779; Cass. 16/1/2019, 992), dovendosi altresì precisare che il riferimento all’art. 32, comma 5, opera quale agevolazione probatoria nei confronti del dipendente quanto alla quantificazione del danno, che in tali sensi può ritenersi in re ipsa, non anche con riferimento alla sua sussistenza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della ASP. Sussistono invece presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato già versato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se è dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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