Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18352 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18352 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 21752-2007 proposto da:
MESSINA LUIGI C.F.MSSLGU43T10B429Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA D CHELINI 10, presso lo
studio dell’avvocato CORDARO LORENA ANGELA MARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAIRA RAIMONDO
LUIGI BRUNO;
– ricorrente contro

PONTICELLO

VENERINA

LIQUIDATORE

DELLA

C.F.PNTVRN41H58F830V,
RA.S0

COSTRUZIONI

QUALE
S.R.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

Data pubblicazione: 31/07/2013

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI
GAETANO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUPO
MICHELE;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2006 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 29/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

GURRERA DOREIDE, GURRERA WILLIAM, GURRERA DANILA;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.5.1997 Ponticello
Venerina, Gurrera Doreide, Gurrera William e Gurrera

Gurrera, trasformata in s.r.l. RA.S0 Costruzioni s.r.1.,in
persona del liquidatore Gurrera William, convenivano in
giudizio, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Messina
Luigi per sentirlo condannare al rilascio di un box, sito
in Caltanissettà all’interno del complesso residenziale
“La Cittadella”, interno n. 25, concesso in comodato a
Luigi Messina, nel 1977, dal defunto Alfonso Gurrera.
Si costituiva in giudizio il convenuto svolgendo, in via
riconvenzionale, domanda di acquisto per usucapione
della proprietà di detto box che assumeva aver acquistato
( trattandosi di pertinenza) unitamente all’unità immobiliare sita in Caltanissetta in un edificio condominiale, al
piano secondo,interno 6.
Con sentenza 1.7.2002 il Tribunale rigettava la domanda
principale ed, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione del locale in
questione,compensando interamente fra le parti le spese
del giudizio.
Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello cui
resisteva il Messina. Con sentenza depositata il
29.7.2006 la Corte d’Appello di Caltanissetta , in riforma

1

Danila, già nella qualità di soci della s.d.f. eredi Alfonso

della sentenza di primo grado, condannava il Messina a
rilasciare, in favore degli appellanti, il box detenuto in
comodato e dichiarava interamente compensate fra le par-

Osservava la Corte di merito, sulla base dei dati di fatto
acquisiti nel giudizio di primo grado e della deposizione
resa dntteste Mastrosimone, che l’originario proprietario
del bene oggetto di causa, Alfonso Gurrera e, successivamente gli eredi appellanti, avevano provveduto ad indicarlo nella loro dichiarazione dei redditi ed a denunciarlo nella dichiarazione ICI, pagandone i relativi tributi, provvedendo, inoltre, a versare al condominio “La
Cittadella” gli oneri condominiali inerenti,sicché il godimento del bene, da parte dell’appellato, doveva configurarsi come una mera detenzione precaria,revocabile dai
concedenti. Per la cassazione di tale decisione propone
ricorso Luigi Messina formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto;ha, inoltre, depositato memoria in
data 27.5.2013 . Resiste con controricorso la s.r.l. RA.S0
Costruzioni.
Motivi della decisione
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione
circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; la Corte
di merito aveva ritenuto inapplicabile la presunzione del

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ti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

possesso, ex art. 1141 c.c., senza che controparte avesse
fornito la prova che la relazione di fatto con il bene, da
parte del Messina, fosse rapportabile alla volontà e con-

nianze assunte in primo grado che il Messina aveva liberamente ed ininterrottamente utilizzato il box oggetto di
causa per oltre un trentennio; incorrendo, inoltre, nel vizio di erronea e contraddittoria motivazione, il giudice di
appello aveva escluso che l’inattività di controparte, per
circa un trentennio, fosse indicativa della consapevolezza
del geom. Gurrera e dei suoi aventi causa dell’altruità
del bene oggetto di causa;
2)violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;
dell’art. 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione;contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, controparte non aveva fornito la
prova del contratto di comodato relativo al box, né la testimonianza resa dalla Mastrosimone poteva considerarsi
come prova diretta anziché “de relato ex parte actoris”,
trattandosi di fatti appresi dalla testimone stessa in ragione e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
presso il geom. Alfonso Gurrera.
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha dato conto che
di fatto già
sopra
I

le circostanze

evidenziate (denuncia da parte

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discendenza del Gurrera e pur risultando dalle testimo-

dell’originario proprietario e, successivamente, da parte
degli eredi appellanti, del bene in questione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi; pagamento dei tribu-

erano state riconosciute dal Messina che non aveva
neppure contestato di non aver mai provveduto al pagamento delle imposte e degli oneri condominiali, corrisposti esclusivamente dagli appellanti, sicché doveva ritenersi acquisita la prova contraria alla presunzione
(“iuris tantum”) di cui all’art. 1141 c.c, dovendosi ravvisare in dette circostanze la volontà dell’originario proprietario del box (geom. Gurrera) e successivamente dei
suoi aventi causa “di considerare il box oggetto di causa come facente parte del loro patrimonio”.
Tale valutazione del giudice di merito è immune da vizi
logici e giuridici ed esula, quindi, dal sindacato di legittimità avendo, comunque, la sentenza impugnata escluso
una interversione del possesso del Messina, laddove ha
affermato che l’immobile de quo era pervenuto agli appellanti per successione legittima al geom. Gurrera Alfonso che, a sua volta, lo aveva acquistato, a titolo originario, in seguito a costruzione su area di sua appartenenza, circostanza che oltre ad essere stata provata,
doveva ritenersi “in qualche modo riconosciuta
dall’appellato che ha addotto di aver ricevuto il bene

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ti e degli oneri condominiali riguardanti il bene stesso)

da Gurrera Alfonso, dominus originario”, con la conseguenza che poteva configurarsi in capo al Messina una
mera detenzione precaria del bene, revocabile dai con-

capionem. Va aggiunto che il mutamento della detenzione in possesso non può conseguire al mero compimento
di atti corrispondenti

all’esercizio del possesso

dell’immobile, essendo a tal fine necessario che tali atti
si traducano in opposizione contro il possessore e, cioè.
rendano esteriormente riconoscibile all’avente diritto di
aver iniziato a possedere in nome e per conto proprio
(Cass. n. 5854/2006;, n. 5466/86 ; n. 3811/95).
La seconda a censura è, del pari, priva di fondamento in
quanto si risolve in una valutazione alternativa del
complesso delle prove acquisite in ordine alla configurabilità di detta detenzione precaria. Peraltro, secondo
la univoca giurisprudenza di questa Corte, la deposizione ” de relato ex parte actoris” può assurgere a valido
elemento di prova quando sia suffragata, come avvenuto
nella specie con riferimento alla testimonianza Mastrosimone, da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità( Cass. n. 4618/96; n.
4306/2001; n. 11844/2006).
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

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cedenti e, come tale, insuscettibile di possesso ad usu-

spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa-

2.100,00 di cui E 200,00 per spese oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 30.5.2013

gamento delle spese processuali che si liquidano in €

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