Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18352 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18648-2016 proposto da:

F.S., C.M., F.F.,

R.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Nibby 7, presso

lo studio dell’avvocato Alessandro Avagliano, rappresentati e difesi

dagli avvocati Leonardo Fava e Annalisa Campagnacci;

– ricorrenti –

contro

NIZZI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– F.S., C.M., F.F. e R.G. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminò l’importo che la convenuta società Nizzi Costruzioni s.r.l. fu condannata a corrispondere ad essi ricorrenti (attori nel giudizio di primo grado) per l’aggravamento della servitù di passaggio esistente sul loro fondo ed, inoltre, condannò gli attori al risarcimento del danni in favore della società convenuta in relazione agli atti emulativi compiuti che avevano ostacolato l’esercizio del passaggio;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto per vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della somma dovuta per il riconosciuto aggravamento della servitù) è inammissibile, sia perchè il vigente testo dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis – non consente il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, sia perchè – in ogni caso – il motivo si risolve in una censura in fatto sulla valutazione delle prove e delle risultanze della C.T.U.;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla società Nizza Costruzioni) è parimenti inammissibile, risolvendosi anch’esso in censure di merito relative alla valutazione delle prove testimoniali e alla liquidazione equitativa del danno;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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