Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18351 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18351 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 15695-2007 proposto da:
VITTORIA PAOLO C.F.VTTPLA46C10F839C, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ZEFELIPPO FRANCESCO;
– ricorrente 2013
980

contro

D’ERRICO ROBERTO, MORANA GIOVANNI A, FOREDIL DI
VANACORE GIOVANNI & C SNC;
– intimati –

avverso la sentenza n.

3936/2006 della CORTE

Data pubblicazione: 31/07/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 169/02 il tribunale di Torre Annunziata/Sorrento
rigettava la domanda proposta da Foredil snc nei confronti di
Elisa Menzella ved. Vittoria e di Ernesto Barba, per ottenere il
pagamento del corrispettivo di lavori di sbancamento e

convenuta tramite il Barba.
La Corte di appello, contumaci i convenuti, il 21 dicembre 2006 ha
rigettato il gravame nei confronti di Ernesto Barba, ma lo ha
accolta quanto a Elisa Menzella, condannata al pagamento della
somma di euro 4.840,23 oltre interessi.
Paolo Vittoria, al quale Foredil ha notificato la sentenza in data
26 marzo 2007, quale erede della convenuta, ha proposto ricorso
per cassazione, notificato il 18/19 maggio 2007.
Foredil e i difensori di essa, citati in quanto distrattari del
credito per spese, sono rimasti intimati.
E’ stata depositata memoria.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso, corredato da quesito ex art. 366 bis
c.p.c., il ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità della
sentenza impugnata, perché resa proseguendo il giudizio, sebbene
fosse sopravvenuta la morte della appellata, avvenuta dopo la
notifica dell’atto di citazione, ma prima della costituzione in
giudizio.
La censura è fondata.

n.15695 -07 D’Ascola rei

3

sistemazione di un fondo agricolo, lavori commissionati dalla

L’art. 299 cod. proc. civ. e’ applicabile anche nel giudizio di
appello e, verificandosi la morte della parte dopo la
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della
scadenza del termine per la costituzione, comporta

interruzione del processo,

l’automatica

a prescindere sia dalla conoscenza che

qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva
conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della
decorrenza del termine per la riassunzione.(Cass 16020/04;
3725/06).
Ne consegue che tutti gli atti del processo, non esclusa la
sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere
dopo l’evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli
strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la
riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei
riguardi della parte da detto evento investita, vanno considerati
nulli (così Cass. 842/98; v. anche 6984/88).
Dalla sentenza impugnata risulta che l’atto di appello fu
notificato a Menzella il 23 dicembre 2003.
E’

documentato con certificato anagrafico che il decesso

dell’appellata avvenne quindici giorni dopo, 1’8 gennaio 2004.
E’ evidente che la morte, tenuto conto dei termini a comparire
previsti dall’art. 342 comma secondo, che richiama l’art. 163 bis
(novanta giorni), intervenne tra la notifica e la prima udienza.
Il ricorso è quindi da accogliere.

n.15695 -07 D’Ascola rei

o

/(

4

dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra
sezione della Corte di appello di Napoli per la ripetizione del
giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo
giudizio.
PQM
cassa la sentenza e rinvia ad altra

sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 16 aprile 2013
Il Consigliere est.

Il Presid nte

La Corte accoglie il ricorso,

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