Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18351 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS) in proprio e quale erede di

V.M., V.S. (OMISSIS) in proprio e

quale erede di V.M., V.R.L.

(OMISSIS) in proprio e quale erede di V.M.,

B.S. (OMISSIS), VA.MI.

(OMISSIS) in proprio e quale erede di V.M.,

V.P.G. (OMISSIS) in proprio e quale erede

di V.M., TECNORAM DI GIOVANNI RAMILLI DITTA in persona

del titolare Sig. R.G., V.E.

(OMISSIS) in proprio e quale erede di V.M.,

V.M.P. (OMISSIS) in proprio e quale erede di

V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO DOMENICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZONI GIANLUIGI giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del Dott. IVANO CANTARALE suo

procuratore e legale rappresentante , elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI

GIOVANNI giusta delega in calco al controricorso;

R.F., R.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, che li rappresenta e difendo unitamente agli

avvocati RIDOLFI GIANCARLO, RIDOLFI NICOLA giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SAI ASSICURAZIONI S.P.A., I.N.A.I.L., F.E.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/10/2004, depositata il 27/01/2005, R.G.N.

261/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIANLUIGI MAZZONI;

udito l’Avvocato DONATELLO FOMIA per delega dell’Avvocate CARLO

MARTUCCELLI;

udito l’Avvocato VALERIO NORMANDO per delega dell’Avvocato GIOVANNI

NICOLINI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S., anche per i minori Va.Mi. ed E., conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna R.F. e D., che riteneva responsabili, quali conducente e proprietario di autovettura Alfa Sud, della morte del marito V.M. a seguito di incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) in (OMISSIS), nonchè la s.p.a. Latina Renana Ass.ni..

I convenuti contestavano la domanda e i due R., in particolare chiedevano in via riconvenzionale di essere risarciti dei rispettivi danni e a tal fine chiamavano in causa la ditta Tecnoram, proprietaria della Fiat Fiorino guidata dal V., e l’assicuratrice Sai.

La Tecnoram chiedeva i danni patiti in qualità di datrice di lavoro del defunto nonchè di Ferrosi Enrico, trasportato sul Fiorino, che interveniva per ottenere il ristoro dei danni da lesioni.

Veniva ordinata la chiamata dell’Inail per comunanza di causa e l’Istituto si costituiva, surrogandosi per le prestazioni eseguite alla famiglia del defunto.

In corso di causa intervenivano genitori e fratelli del V. chiedendo di essere risarciti, mentre la Sai tacitava l’Inail per la surroga relativa al F., nonchè lo stesso F. e la Tecnoram.

Con sentenza 18.5.01 l’adito Tribunale rigettava ogni domanda dipendente dalla morte del V. ed accoglieva la riconvenzionale nei confronti di Sai, Tecnoram ed eredi V. che condannava a pagare ai R. le spese di lite, mentre i parenti del V., oltre alla Tecnoram, venivano condannati in solido a rifondere alla Milano Ass.ni, subentrata alla Renana, le spese di giudizio.

Tutti i soccombenti proponevano appello, i parenti del defunto V. e R.G., quale titolare della Tecnoram, in via principale e l’Inail e la Sai in via incidentale.

Con sentenza depositata il 27.1.05 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello principale proposto da B.S. ed altri e quello incidentale dell’Inail, mentre, in parziale accoglimento di quello proposto dalla Fondiaria Sai, limitava a Euro 3.500,00 la sua condanna solidale al rimborso delle spese di primo grado ai R..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la B. e gli altri eredi del defunto V., nonchè il R. n.q., affidandosi a quattro motivi, mentre hanno resistito con controricorso sia la Milano Ass.ni che i R..

Hanno depositato memorie in atti sia i ricorrenti che la Milano Ass.ni ed i R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e 2, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte d’appello fondato la propria decisione solo sul contenuto della perizia redatta dal perito nominato dal P.M. nel procedimento penale a carico di L.L. conducente dell’autotreno coinvolto nel sinistro.

Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito erroneamente omesso di affermare il concorso di colpa di R.F., conducente dell’Alfa Sud.

Con il terzo motivo lamentano omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, non essendosi la Corte di merito pronunciata, nonostante specifiche domande proposte nell’atto d’appello, sulla carente motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla mancata valutazione di alcuni fondamentali elementi istruttori.

Con il quarto motivo lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, per aver erroneamente ritenuto la sentenza impugnata come unicamente valida la ricostruzione del sinistro operata dal perito G..

1. Il primo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Va rilevato in via preliminare che al giudice civile è consentito non solo di utilizzare il materiale probatorio raccolto, con le garanzie di legge, in un procedimento penale, ancorchè non giunto al dibattimento, ma anche di farne l’unica fonte del proprio convincimento.

Ciò premesso, è pacifico che la perizia redatta dall’Ing. G. non costituisce una “mera perizia di parte”, così come sostenuto dai ricorrenti, ma risulta invece effettuata da un perito incaricato dal P.M., in sede di istruzione sommaria del procedimento penale, ai sensi delle norme del codice di procedura penale del 1930 ed in contraddittorio con il consulente tecnico della parte civile, e cioè gli odierni ricorrenti.

Nè è esatto che la sentenza impugnata si fondi esclusivamente sulle conclusioni della perizia G., atteso che, come chiaramente si evince dalla lettura di pag. 9 della sentenza stessa, la Corte bolognese, a conferma sostanziale delle risultanze della perizia suddetta, ha rilevato l’inattendibilità dell’assunto dei ricorrenti circa l’avvenuto tamponamento da tergo del Fiorino, condotto dal defunto V., nella sua parte posteriore sinistra ad opera dell’Alfa Sud guidata dal R., in quanto tale versione non era stata sostenuta nell’atto introduttivo del giudizio (dove era stato dedotto che l’Alfa aveva dapprima sorpassato il Fiorino e che, dopo aver compiuto un testa-coda, si era posta di traverso, andando ad urtare con lo spigolo anteriore destro la parte posteriore destra del Fiorino, nel frattempo spostatosi a sinistra) ed era altresì smentita dalle risultanze dell’obiettiva osservazione della suddetta parte del Fiorino, dovendosi escludere un tamponamento violento nel punto in questione senza la rottura del gruppo ottico soprastante.

Giustamente, dunque, una volta esclusa l’attendibilità della versione fondata sul tamponamento ad opera dell’Alfa, e stabilito invece che tra il Fiorino che procedeva sbandando a zig-zag e l’autotreno incrociante non vi era al momento del sinistro altro veicolo, la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie la presunzione di legge di pari concorso alla causazione del sinistro stesso, ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 c.c., mancando ogni prova dell’avvenuta collisione tra Fiorino ed Alfa Sud.

Va aggiunto che la confutazione, da parte dei ricorrenti, dell’ipotesi prospettata in sentenza impugnata, circa l’eventuale alternativa al tamponamento, ravvisata nel possibile rimbalzo del Fiorino dopo l’impatto con l’autotreno, con la conseguente occupazione della strada ostruente la traiettoria di marcia dell’Alfa, come illogica e contraria alle risultanze istruttorie, non vale comunque ad inficiare la validità della conclusione circa la mancanza di prove in ordine alle modalità della collisione tra i due mezzi, così come volute dai ricorrenti stessi (vale a dire il tamponamento da tergo), in quanto, anche a prescindere dal rilevare l’irritualità della trascrizione di singoli passi di prove testimoniali fuorvianti nella loro parzialità, non può non rilevarsi che dagli stessi non risulta affatto che un urto tra Fiorino ed Alfa sia accaduto prima dello scontro del Fiorino con l’autotreno condotto dal L..

Ed invero, il non aver visto l’urto di rimbalzo tra Fiorino e Alfa Sud non equivale certamente a ritenere come dimostrato che tale collisione sia avvenuta anteriormente all’urto con l’autotreno.

Si deve infine escludere che le conclusioni rassegnate dal perito G. sulla dinamica del sinistro e fatte proprie dai giudici d’appello possano considerarsi imprecise ed inconcludenti ai fini di una chiara ricostruzione dell’episodio per il solo fatto di aver dato atto dell’impossibilità di accertamento della causa vera che possa aver provocato lo sbandamento del Fiorino all’origine del successivo scontro con l’autotreno nella corsia di marcia di quest’ultimo.

2. Anche il secondo motivo non è fondato.

Ed invero, avendo la Corte di merito accertato, con motivazione logica ed immune da errori giuridici, che il decesso di V. M. è accaduto solo in conseguenza dello scontro con l’autotreno del L. e che lo scontro tra il Fiorino e l’Alfa non può che essere avvenuto successivamente a quella collisione, ne consegue che va escluso qualunque nesso di causalità tra la condotta di guida del R. ed il decesso stesso, determinato dal precedente urto tra il Fiorino e l’autotreno.

Stando così le cose, essendo inoppugnabile la riferibilità della morte del V. allo scontro con l’autotreno, neppure si pone nei confronti del R., conducente dell’Alfa Sud, il problema dell’applicazione della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2.

3. Deve essere disatteso anche il terzo motivo, in quanto il principio, secondo cui il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento delle prove, può ricavare il proprio convincimento dagli elementi di prova che valuta come più attendibili ed idonei per la risoluzione della controversia ed attribuire, quindi, rilevanza a certi elementi a differenza di altri, comporta che l’omessa valutazione di una o più delle risultanza istruttorie incide sulla legittimità della decisione e ne determina la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 5, solo quando le risultanze non esaminate riflettano circostanze decisive per smentire, con un giudizio di certezza, il contenuto delle prove esaminate e giustificare perciò una decisione diversa da quella in concreto adottata.

Il giudice di merito, infatti, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni dedotte dalle parti, bastando che egli indichi compiutamente gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi implicitamente quei rilievi e quelle circostanze che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con gli elementi suddetti e con la decisione adottata.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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