Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18351 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38402-2019 proposto da:
M.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 28/12/2019;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 30/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima alla data del 28 dicembre 2019;
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
all’omesso deposito del ricorso segue la declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 12894 del 2013; Cass. n. 15544 del 2012);
stante la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cit., per giurisprudenza costante, anche il deposito tardivo del ricorso per cassazione, dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame, comporta la medesima sanzione di improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del controricorrente, ex art. 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 25453 del 2017);
pertanto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della controricorrente, come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese prenotate e debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020