Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18350 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17875-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Magna

Grecia, 39, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Franchitti, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessia Guerra;

– ricorrente –

contro

B.M.L., L.A., L.R.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana 91, presso lo

studio dell’avvocato Cinzia Meco, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Monica Mele e Alberto Mario Zizi;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.A.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 15/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– P.S. ha proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale dichiarò inammissibile l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado che dispose lo scioglimento della comunione tra le parti;

– B.M.L., L.A. e L.R.R. hanno resistito con controricorso;

– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo (proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 331 c.p.c., in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha revocato l’ordinanza con la quale la Corte territoriale, dopo una prima ordinanza con la quale era stato concesso un termine perentorio per la integrazione del contraddittorio, ebbe a concedere un ulteriore termine perentorio al medesimo fine) è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a fronte di una notifica – come nella specie – inesistente, non può disporsi un nuovo ordine di integrazione del contraddittorio (cfr., Cass., Sez. un. 1018 del 15/11/1997; Sez. 2, n. 28640 del 2011), e il ricorrente non ha offerto argomenti per mutare l’orientamento della giurisprudenza;

– la parte, peraltro, non ha dedotto nel giudizio di appello l’esistenza di un fatto ad essa non imputabile o di avere ignorato incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6982 del 11/04/2016), avendo al contrario reiterato la notifica nello stesso luogo nel quale la destinataria era già risultata irreperibile;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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