Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18350 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Baccarini n. 32, presso lo studio dell’avv. de Beaumont Francesco,

che lo rappresenta e difende per delega in atti e in virtù di

delibera della Giunta Esecutiva;

– ricorrente –

contro

L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via G. Debenedetti n. 45, presso lo studio

dell’avv. Dario Gucci, rappresentato e difeso dall’ avv. Soprano

Raffaele giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3029/05 decisa

in data 20 ottobre 2005 e depositata in data 28 ottobre 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Raffaele Soprano;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. GOLIA Aurelio che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’architetto L.M., premesso che a seguito di incarico conferitogli dalla Comunità Montana Terminio Cervialto aveva redatto un progetto per il restauro e la valorizzazione del Castello del Monte di Montella; che il progetto era stato approvato dalla Soprintendenza dei B.B.A.A.S di Salerno ed Avellino, che aveva autorizzato l’esecuzione del restauro, ed utilizzato dalla Comunità per ottenere il finanziamento ex L. n. 64 del 1981; che non gli era stato liquidato alcun compenso per l’opera professionale svolta;

tanto premesso conveniva in giudizio la Comunità Montana Terminio Cervialto perchè fosse condannata al pagamento della somma di L. 134.028.260, o altra minore o maggiore da determinarsi nel corso del giudizio, con interessi, ed in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta contestava di avere mai conferito alcun incarico all’attore, contestava di avere tratto qualsiasi utilità dalla prestazione, il cui vantaggio sarebbe eventualmente toccato alla Sovrintendenza B.B.A.A.S. e, quindi, negava il nesso di causalità tra il preteso suo arricchimento ed il preteso impoverimento del L.; eccepiva la prescrizione ex art. 2956 c.c., nonchè l’eccessività delle somme richieste.

Con sentenza pubblicata in data 17 settembre 2002 il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, sez. stralcio, dichiarava inammissibile la domanda principale, in quanto prescritta ai sensi dell’ art. 2956 c.c.; rigettava la domanda subordinata di arricchimento senza causa, compensava tra le parti le spese del giudizio.

La Corte d’ Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2005 accoglieva parzialmente l’appello proposto da L.M. e condannava la Comunità Montana Terminio Cervialto al pagamento dell’importo di Euro 35.000, oltre interessi, compensando per un terzo le spese.

La Corte d’ Appello rilevava che non era nella specie applicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., posto che la Conunità Montana aveva contestato di aver mai conferito alcun incarico professionale al L.; riteneva sussistenti invece i presupposti per la configurabilità dell’ arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e liquidava l’importo indicato.

Propone ricorso per cassazione la Comunità Montana Terminio Cervialto con sette motivi.

Resiste con controricorso L.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (vecchio rito) avendo la Corte d’ Appello erroneamente escluso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Comunità1 Montana, senza considerare che la causa era iniziata in data anteriore alla riforma introdotta con la L. n. 353 del 1990 (e precisamente il 28 giugno 1994).

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha dato atto della inammissibilità della eccezione, in quanto formulata dalla Comunità Montana per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado, in violazione dell’art. 345 c.p.c.; ha poi esaminato la questione connessa del nesso di causalità tra il preteso impoverimento del professionista e il preteso arricchimento della Comunità Montana, giungendo alla conclusione che un vantaggio sarebbe stato comunque conseguito da questa, sia pure per via indiretta.

La Comunità ricorrente ha rilevato che il giudizio che ci occupa ha avuto inizio in data 28 giugno 1994 e quindi quando era ancora vigente il cosiddetto vecchio rito, successivamente modificato con la novella introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, applicabile ai processi introdotti a decorrere dal 30 aprile 1995.

L’art. 345, comma 2, nel vecchio testo, prevedeva la facoltà per le parti di proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti o chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, fatta salva la applicazione dell’art. 92 c.p.c., in tema di condanna alle spese qualora la deduzione avesse potuto essere svolta sin dal primo grado del giudizio. La conclusione formulata dalla sentenza impugnata risulta quindi erronea. La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata sul punto; deve essere disposto il rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame della questione.

Restano assorbiti gli altri motivi.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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