Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1835 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31180-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ETTORE SBARRA;

– ricorrente –

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2404/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bari confermava la sentenza di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva rigettato la domanda proposta da S.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con l’indicata società dal 16 maggio 2002 al 15 agosto 2002 “per far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo, connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio”;

la Corte territoriale riteneva che Poste Italiane s.p.a. avesse adempiuto all’onere della prova, su di essa incombente, di dimostrare la ricorrenza effettiva delle ragioni indicate a giustificazione dell’assunzione, avendo i testi escussi confermato il notevole incremento di attività connesse alla “lavorazione” dei bollettini, l’impossibilità di fronteggiare l’aumento di lavoro con il personale in servizio, l’adibizione della ricorrente a mansioni connesse agli adempimenti ICI, la necessità di personale per gli adempimenti successivi alla scadenza ICI;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.L. sulla base di tre motivi di ricorso;

resiste con controricorso Poste Italiane S.p.a.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso la S. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che Poste non aveva assolto all’onere della prova sulla stessa gravante riguardo all’effettiva sussistenza delle ragioni atte a giustificare la causale di cui al contratto, specificamente con riferimento alle circostanze che nei mesi indicati si fossero verificate esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo con incremento di attività, che tale incremento fosse connesso al pagamento dell’ICI, che l’ufficio di destinazione non avesse risorse sufficienti per fronteggiare tale straordinaria esigenza produttiva;

il motivo è inammissibile, poichè, pur denunciando una violazione di legge, appare diretto a contrastare la valutazione compiuta dai giudici del merito in ordine all’effettività delle ragioni sottese alla clausola appositiva del termine, laddove per costante giurisprudenza di questa Corte “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass. n. 13395 del 29/05/2018);

anche il secondo motivo è inammissibile, come il precedente, perchè, al di là del nome iuris cui è ricondotta la censura;4 diretto a contrastare la valutazione dei giudici di merito circa la specificità della clausola in relazione alle esigenze straordinarie in essa enunciate, connesse alla gestione degli adempimenti ICI e protrattesi anche dopo il termine per la presentazione dei bollettini in ragione alla necessità di recuperare il lavoro ordinario arretrato accumulato, peraltro in concomitanza con la fruizione delle ferie estive da parte del personale;

anche il terzo motivo, infine, con cui la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che i giudici del merito non avrebbero potuto giustificare il termine apposto per il periodo luglio-agosto sulla base di mere congetture, si risolve in un sindacato delle valutazioni in fatto non consentito in sede di legittimità (Cass. n. 6519 del 06/03/2019, Cass. n. 8758 del 04/04/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio seguono la soccombenza;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA