Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18349 del 25/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17497-2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino

Beltrami 13, presso lo studio dell’avvocato Donato Prillo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sandro Fattoretto;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Della

Gancia 1, presso lo studio dell’avvocato Geraldine Florence Pagano,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Antonio

Guarnieri;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 567/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.S. ha proposto nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare le domande con le quali egli aveva chiesto la condanna del convenuto B.G. ad arretrare fino alla distanza legale il telone infisso al suolo con appositi pali e le piante posti al confine con la sua proprietà;

– B.G. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla mancata qualificazione del telone come costruzione) è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la Corte territoriale, dopo aver accertato in fatto che il c.d. telone è costituito da una rete di plastica infissa al suolo con pali non cementati (ed ha la sola funzione di controllare la crescita dei rami della siepe ivi esistente), ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, n. 735 del 02/02/1980; Sez. 2, n. 5934 del 14/03/2011), escludendo che l’opera creasse volumetria e costituisse costruzione ai fini dell’osservanza delle distanze legali, senza che il ricorrente abbia offerto argomenti per mutare l’orientamento della giurisprudenza;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla mancata qualificazione del telone come recinzione) è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale spiegato che il telone è arretrato rispetto al confine, sul quale la recinzione è costituita da un muro in mattoni;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla esclusione del carattere emulativo della installazione del telone) è inammissibile, risolvendosi in una censura di merito relativa all’accertamento del fatto, avendo la Corte territoriale spiegato che il telone ha la funzione di controllare la crescita delle piante e non ha fini emulativi;

– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’esclusione che il telone riduca l’aria e la luce nel fondo attoreo), il quinto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla qualificazione delle piante come arbusti e non come alberi) e il sesto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla ritenuta insussistenza di danno allo zoccolo della recinzione) sono parimenti inammissibili, perchè si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle risultanze della C.T.U.;

– il settimo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al mancato esame della documentazione prodotta) è inammissibile perchè generico e non autosufficiente, in quanto non riporta il contenuto dei documenti che si assumono non esaminati, non ponendo così la Corte in condizione di esercitare il proprio sindacato ai fini della verifica della loro decisività;

– l’ottavo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancato esame della domanda di risarcimento del danno patito in relazione alla installazione del telone) è anch’esso inammissibile, in quanto generico rispetto alle ragioni esposte nella sentenza impugnata a giustificazione della riconosciuta legittimità del telone (come tale escludente il preteso danno), cosicchè il rigetto della domanda di risarcimento del danno risulta implicito nel rigetto della domanda di rimozione del telone;

– il nono motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla pretesa erroneità della C.T.U.) è inammissibile, trattandosi di censura di merito relativa all’accertamento del fatto, per di più generica e non autosufficiente;

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– al controricorrente, che ne ha fatto richiesta, vanno liquidate anche le spese relative al procedimento incidentale di inibitoria svoltosi dinanzi alla Corte territoriale ai sensi dell’art. 373 c.p.c. (cfr., Cass., Sez. 1, n. 16121 del 22/07/2011);

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, nonchè al pagamento delle spese del procedimento di inibitoria, che liquida in Euro 1.000,00 (mille).

per compensi, oltre – per ciascuno dei suddetti procedimenti alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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