Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18349 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5496-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA

20, presso lo studio dell’avvocato MARIO RANUCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope leg,is;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1322/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 22/05/2014, depositata l’01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Gregorio Triolo (delega avv. Manetti) difensore

della ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Simona Chiricotto (delega avv. Cimetti) difensore

della controricorrente Equitalia che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.P. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, nonchè quello principale di Equitalia, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del pagamento di numerose cartelle esattoriali; la CIR, in particolare, dopo avere ritenuto (in contrasto con la statuizione della CTP) nel caso di specie aggredibili i beni appartenenti al fondo patrimoniale, ha esaminato gli altri motivi di ricorso del contribuente (considerati “assorbiti” in primo grado), ritenendoli tutti infondati; nello specifico, ha ritenuto infondato anche la doglianza attinente alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

Agenzia delle Entrate ed Equitalia si costituiscono con controricorso.

Il Comune di Rignano sull’Arno non svolge attività difensiva.

Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, è fondato.

E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartelli di pagamento” (Cass. sez. unite 19667/2014; v. anche la “gemella” 19668/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”; come è stato poi precisato da questa Corte “la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. 6072/2015).

La su citata sentenza (Cass. sez. unite 19667/2014) non appare in contrasto con la successiva sentenza delle stesse sez. unite 24823/2015.

Come proprio da quest’ultima evidenziato, infatti, se, da una parte è vero, che il contenuto motivazionale di Cass. sez. unite 19667/2014 (e della “gemella” Cass. sez. unite 19668/2014) sembra effettivamente tendere al riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contradditorio endoprocedimentale quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo, ciononostante, la particolare specificità della questione devoluta a Cass. sez. unite 19667/2014 e gli sviluppi argomentativi su di essa più propriamente incentrati (v. punto 13 della detta sentenza) inducono a ritenere che il suddetto riconoscimento resti fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalla detta sentenza, in quanto strettamente riferibile al relativo concreto decisum; al riguardo proprio della specificità della questione concernente l’iscrizione ipotecaria, Cass. sez. unite 24823/2015 ha chiarito che “le decisioni 19667/14 e 19668/14 hanno affrontato il tema del contraddittorio con specifico riguardo alle iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (in riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con d.l. 70/2011, convertito in L. 106/2011). E, pertanto, in relazione ad atri per i quali (a differenza di quanto avviene per gli avvisi di accertamento, pur se adottati “a tavolino”), la comunicazione all’interessato non è normativamente prescritta in termini espliciti nemmeno dopo l’adozione, e per i quali il tema dell’assenza di contraddittorio si pone quindi (in rapporto alla disciplina applicabile ratione temporis), non solo, e non tanto, nell’ambito (endoprocedimentale) dell’iter amministrativo di formazione, quanto, e soprattutto, nella fase (postprocedimentale) successiva al perfezionamento dell’atto ed esposta alle conseguenze della relativa efficacia. D’altro canto, è proprio questa precipua caratteristica degli atti considerati – quella, cioè, di essere atti impugnabili (davanti al giudice tributario: v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 lett. e bis, e art. 21), e, pur tuttavia, suscettibili non solo di esser posti in essere, ma, altresì, e soprattutto, di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario anche insciente domino., ad essere (correttamente) stigmatizzata dalle sentenze gemelle (cfr. il citato punto 13), per indebita compressione della stessa garanzia della difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., e ad indurle a porvi rimedio mediante omologazione della disciplina pregressa a quella sopravvenuta (v. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con d.l. 70/2011, convertito in L. n. 106 del 2011, cit.)”.

Anche il secondo motivo, con il quale ci si duole che la CTR abbia ritenuto l’Agenzia carente di legittimazione passiva nonostante l’iscrizione ipotecaria fosse stata impugnata anche in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (moli emessi dall’Agenzia delle Entrate), è fondato, avendo la contribuente impugnato l’iscrizione ipotecaria in questione anche per motivi concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell’iscrizione ipotecaria in questione (v. pag. 4 ricorso per Cassazione e pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).

Il terzo motivo, con il quale di denunzia violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 36 bis e 6, è inammissibile, non essendo indicate le affermazioni in diritto della CTR contrastanti con la denunziata violazione di legge.

Il quarto ed il quinto motivo, da valutasi congiuntamente in quanto tra loro connessi, con i quali si denunzia violazione degli artt. 170 e 2697 c.c., sono inammissibili nella parte in cui viene contestato un accertamento in fatto compiuto dalla CTR (e cioè che, nella specie, “non risulta assolutamente provato che i debiti maturati nell’esercizio dell’attività di impresa, che sono normalmente contratti per la produzione del reddito destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, siano estranei ai bisogni stessi”); ciò posto, il motivo è infondato, alla luce del principio, da ultimo ribadito da Cass. 1652/2016, secondo cui “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata”.

In conclusione, pertanto, vanno accolti il primo e secondo motivo, rigettati gli altri; di conseguenza, va cassata, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, anche per le spese, alla CTR Toscana, diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo; rigetta gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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