Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18349 del 07/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/09/2011), n.18349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in Roma presso l’Avv.

Giuseppina Bonito, con studio in viale Parioli n. 112, rappresentato

e difeso dall’Avv. Sarcone Vincenzo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4268/08 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 2958/07 r.g., depositata in data 10.11.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12.07,2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- S.M. – operaia agricola a tempo determinato – si rivolse al giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1999 in godimento ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di Foggia, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.

2.- Accolta parzialmente la domanda, proposto appello dal richiedente e non costituitosi l’INPS, la Corte d’appello di Bari (sentenza depositata il 24.12.08) riteneva assorbente il rilievo che l’appellante era decaduto dal diritto alla riliquidazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’assicurata sostenendo la violazione del D.P.R. n. del 1970, art. 47 nel testo risultante dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. dalla L. n. 166 del 1991 e dal D.L. n. 384 del 1992, art. 6 conv. dalla L. n. 438 del 1992 deducendo due motivi.

4.- Non svolgeva attività difensiva l’INPS. 5.- Segnalata dal Consigliere relatore ex art. 380 bis c.p.c. la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata da ufficiale giudiziario incompetente, il Collegio con ordinanza del 30.9.10 pronunziata in camera di consiglio riteneva che la nullità potesse essere sanata e, in attuazione dell’art. 291 c.p.c., comma 1, disponeva il rinnovo della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. Ricevuta comunicazione dell’ordinanza il 12.11.10 e scaduto il termino ivi assegnato, parte ricorrente non ha depositato presso la Corte l’atto di rinnovazione della notifica nel termine fissato dall’art. 371 bis c.p.c. (v. attestazione del funzionario di cancelleria del 14.3.11).

7.- La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., nell’imporre a pena di improcedibilità che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ma anche a quella in cui abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che, intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità, non si sia per questo costituita nel giudizio di legittimità. Attesa la perentorietà del termine, il mancato deposito dell’atto (od il deposito successivo alla scadenza del termine in questione) comportano, anche per rilievo d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (v. Sezioni unite 12.5.06 n. 11003 e 24.02.05 n. 3820, nonchè altre conformi).

8.- Non essendo depositato neppure ad oggi l’atto di rinnovazione della notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c..

9.- Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, nulla disponendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2011

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