Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18349 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

avv. D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’avv.

Romano Giovanni, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

PANALPINA TRASPORTI MONDIALI s.p.a., (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma Via

Bressanone n. 5, presso lo studio dell’avv. Tiziana Tancredi,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Papotto Enrico e Mario Amoroso

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza de Tribunale di Milano n. 13920/05 decisa in data

12 settembre 2005 e depositata in data 28 dicembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Giovanni Baldini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. GOLIA Aurelio che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19 dicembre 2003, il Giudice di Pace di Milano rigettava la domanda proposta dall’avv. D.G. nei confronti della società Panalpina Trasporti Mondiali s.p.a. per il pagamento di prestazioni professionali, pari a Euro 1.115,06 in quanto prescritte.

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2005 rigettava l’appello proposto dall’avv. D., che condannava al pagamento delle spese del grado.

Propone ricorso per cassazione l’avv. D. con unico motivo.

Resiste con controricorso la panalpina Trsporti Mondiali s.p.a..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2959 c.c., avendo la il giudice dell’ appello erroneamente escluso che la offerta transattiva formulata dalla società nel corso del giudizio di primo grado, costituisse ammissione del fatto che l’obbligazione non era stata estinta.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è pacifico (Cass. n. 19240 del 2004) che, al fine di paralizzare l’eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l’ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l’obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito, sicchè l’esito di un simile mezzo di prova sarà l’accertamento della verificazione dell’estinzione del debito stesso.

Si ritiene infatti che la prescrizione presuntiva sia fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligo e implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, si ribadisce (Cass. n. 785 del 1998) che, mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell’ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta.

Il Tribunale, con valutazione corretta in linea di diritto e non irrazionale in punto di fatto, ha ritenuto che l’offerta transattiva formulata nel corso del giudizio di primo grado non ha alcun valore ai fini del riconoscimento che il debito non sia stato estinto, in quanto essa fu formulata in circostanze e con modalità tali da non implicare alcuna ammissione circa la fondatezza della pretesa dell’avv. D.. La valutazione del Tribunale si sottrae quindi ad ogni censura sul piano del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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