Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18348 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18348 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

.sul ricorso 11884-2007 proposto da:
MAURO

PROCISSI

PRCMRA47L01A241W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell’avvocato CAMICI GIANMARIA,
rappresenta

e

difende

unitamente

che lo

all’avvocato

GIOVANNELLI GIOVANNI;
– ricorrente –

2013

contro

740

SUTERA

SANTO,

SUTERA

GIUSEPPE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso
lo studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, che li

Data pubblicazione: 31/07/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGINI
SERGIO;
– controricorrenti nonchè contro

PEPE FRANCESCO, PEPE ANTONIO, PEPE LUIGI;

avverso la sentenza n. 344/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 28/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato CAMICI Gianmaria difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13.3.1993 Sutera Giuseppe e Franco, proprietari per acquisto da
Pepe Antonio, Luigi e Francesco di un fabbricato in Altopascio, confinante con
Procissi Mauro, convenivano davanti al Tribunale di Lucca il Procissi per chiedere
la chiusura di tre finestre a distanza illegale dal confine e la demolizione di una

Il convenuto negava la violazione delle distanze ed assumeva di aver maturato
l ‘ usucapione.
Con sentenza 31.1.2001 il Tribunale ordinava l’eliminazione di due finestre e della
gronda e rigettava la domanda per la terza finestra non costituente veduta e la Corte
di appello di Firenze, con sentenza 344 del 28.2.2006, in parziale riforma,
condannava il Procissi a ridurre e spostare le due finestre sul lato sud fino al rispetto
della distanza minima di cm.75 dal confine ed a demolire la gronda, rigettando la
domanda per l’altra finestra, richiamando la ctu che aveva chiarito definitivamente i
termini di fatto della questione.
Ricorre Procissi con tre motivi, illustrati da memoria, resistono i Sutera , non
svolgono difese i Pepe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, trattandosi di sentenza pubblicata il 28.2.2006, i quesiti non sono
necessari, col primo motivo si deducsto violazione degli artt. 873 e 906 cc in ordine
al criterio della misurazione della distanza per la veduta obliqua.
Il Procissi aveva acquistato l’immobile il 28.11.1988 quando era già ultimato ed il
fabbricato Sutera non aveva mantenuto l’ubicazione originaria.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alla gronda ed alle
distanze legali, non trattandosi di costruzione.

gronda in muratura, domanda cui si associavano i Pepe.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 100 cpc e carenza di
legittimazione attiva dei Pepe.
Osserva questa Corte Suprema:
Il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito non è
configurato, nell’ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale

parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è
preordinato all’ annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano
ravvisabili specifici vizi – di violazione delle norme sulla giurisdizione o la
competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d’omessa od
insufficiente o contraddittoria motivazione – che le parti espressamente denunzino,
con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360/I nn. 1-5
CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366/I n. 4 CPC, forme e
contenuti che non consentono la prospettazione d’una sequela di censure qualora
ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia
specificamente argomentata in relazione ad esso.
Nella specie, tuttavia, il primo motivo manifesta articolato dissenso rispetto
alla motivazione della Corte di appello circa la distanza di cm 47,50 dal fondo
Sutera e la possibilità di esercitare veduta laterale ed obliqua, trattandosi di proprietà
a martello, cosicché dalle finestre del Procissi si può guardare sia lateralmente sia di
sbieco, in violazione dell’art. 906 cc ed alla distanza minima di cm 75.
La sentenza si basa sulla ctu che cristallizza la situazione accertata ma non
può essere decisiva sulla acclarata controversia sul confine, risultante da altra causa.
Né risulta data risposta alle osservazioni del ctp rispetto alla situazione
denunziata.

possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle

Donde la cassazione sul punto, non essendo sufficiente il riferimento della
sentenza al confine indicato dal ctu.
Non merita accoglimento il secondo motivo, avendo la sentenza dedotto
che la gronda è in realtà una pensilina con parapetto aggettante per circa un metro di
profondità sopra il fondo Sutera, per cui andava confermata la demolizione disposta

La giurisprudenza invocata dall’appellante riguardava i cornicioni, le
114~,
sporgenze decorative, etc che nulla~a a che vedere col manufatto in questione,
attesa la chiara invasione della proprietà altrui.
Il terzo motivo non supera l’argomentazione della sentenza sull’interesse
alla partecipazione al giudizio dei Pepe, attesa la responsabilità contrattuale cui
sarebbero stati chiamati ove fosse risultata la soggezione del fondo a vincoli e
servitù a favore del vicino.
La motivazione fornita dal giudice all’assunta decisione risulta logica e sufficiente,
basata com’è su considerazioni adeguate in ordine alla valenza oggettiva dei vari
elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio
operato, pertanto, nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito a fronte
del quale la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare
la riforma della decisione.
In definitiva, va accolto il primo motivo con rigetto degli altri e cassazione
con rinvio in relazione al motivo accolto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo ed il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di appello di Firenze, altra sezione.
Roma 15 marzo 2013.

(/2
\

dal primo giudice.

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERR

Roma, 3. 1

LUG. 2013

Il consigliere e ensore

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