Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18348 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17390-2016 proposto da:
D.R.F.G.B., nonchè – nella qualità di eredi
di D.R.F.R.F. – D.R.F.M. in
proprio ed in qualità di rappresentante e procuratore generale di
D.R.F.S., DA.RI.FI.MI. e P.C.,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Sestio Calvino 33, presso lo
studio dell’avvocato Antonino Bosco, rappresentati e difesi
dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin;
– ricorrenti –
contro
D.S.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Gondar 22, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonelli, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maurizio Paniz e
Liliana Bianchi;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza n. 1480/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 09/06/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– i ricorrenti hanno proposto due motivi per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ebbe a confermare la pronuncia di primo grado che accertò la proprietà degli attori D.R. su un tratto di terreno sito in (OMISSIS) e l’inesistenza su di esso di diritti reali di godimento in favore della convenuta D.S.M.C., condannando quest’ultima al rilascio del terreno; rigettò la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta aveva chiesto accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà del detto tratto di terreno; in accoglimento dell’ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta, condannò gli attori ad arretrare l’autorimessa e la sovrastante terrazza fino alla distanza legale e a risarcire alla D.S. il danno patito, liquidato in euro cinquemila;
– D.S.M.C. ha resistito con controricorso, col quale ha proposto ricorso incidentale tardivo affidato ad un unico motivo;
– I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla qualificazione dell’autorimessa come costruzione in quanto tale soggetta alle distanze legali) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura in fatto circa l’accertamento del giudice di merito secondo cui il fabbricato emerge dal suolo e non è completamente interrato, ciò che determina la sua soggezione alle distanze legali (cfr. Cass., Sez. 2, n. 19350 del 04/10/2005; Sez. 2, n. 15972 del 20/07/2011);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al mancato esame del fatto che la convenuta ha abbassato il profilo del suo terreno) è inammissibile, in quanto trattasi di doglianza nuova, che non risulta essere stata proposta nel giudizio di appello;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;
– l’inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 l’inefficacia del ricorso incidentale, che è tardivo, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine per impugnare (da individuarsi nella data del 10/07/2016);
– il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inefficace;
– la parte ricorrente in via principale, risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti in via principale;
– il raddoppio del versamento del contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti della ricorrente in via incidentale il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di “rigetto” o ad una declaratoria di “inammissibilità” o “improcedibilità” dell’impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, prevede che chi ha proposto l’impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (nella giurisprudenza di questa Corte, per l’esclusione dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo di contributo unificato, v. già: Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015, nel caso di rinuncia al ricorso; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015, nel caso di declaratoria di estinzione del giudizio; Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015, nel caso di sopravvenuto difetto di interesse; Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10/02/2017, nel caso di cessazione della materia del contendere).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017