Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18348 del 19/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/09/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 19/09/2016), n.18348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12028/2012 proposto da:

R.L. & C. SNC, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, nonchè in nome e per conto dei soci R.B.

(OMISSIS), T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICA MOLINARI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ R.L. E C. SNC, in persona de legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICA MOLINARI,

giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente successiva –

e nei confronti di:

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 221/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Sul presente ricorso era già stata depositata la seguente relazione ex art.380 bis c.p.c.:

“LE chiesta la cassazione della sentenza n. 221/01/2011, pronunziata dalla C. T.R. di Milano Sezione n. 01, i129.11.2011 e depositata i106.12.2011.

Con tale decisione, la C. TR ha respinto l’appello dei contribuenti, e quindi, confermato quella di primo grado, che aveva disatteso l’originaria impugnazione degli avvisi, relativi al maggior reddito accertato nei confronti della società e dei soci, ai fini IRPEF, per l’anno 2004, ritenendo che la evidente antieconomicità della gestione facasse, ragionevolmente, presumere che i ricavi effettivi fossero diversi da quelli esposti in contabilità.

2. In data 18.05.2012, tutti i ricorrenti in epigrafe, hanno depositato ricorso, datato 08.05.2012 e privo di relazione di notifica, con il quale hanno chiesto l’annullamento delle pretese fiscali. In data 12.06.2012, la ” R.L. e C. s.n.c.” ha depositato ricorso datato 29.05.2012 e notificato il 04.06.2012, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e dell’accertamento.

3) L’Agenzia, giusto controricorso n:finto a ricorso notificato il 17-18 maggio 2012, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4) Con istanza 19.10.2012 l’Agenzia Entrate ha comunicato l’intervenuta verifica di regolarità della domanda di condono presentata dal “contribuente” ed allegato le note prot. (OMISSIS) del 03.08.2012, dell’Agenzia Entrate di Pavia attestante, in relazione agli avvisi di accertamento, n. (OMISSIS) contro R.B., n. (OMISSIS) contro R.L., e n. (OMISSIS) contro T.M., l’integrale pagamento delle somme, per l’effetto, dovute e, quindi, la cessazione della materia del contendere; con la medesima istanza l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

5) La preliminare indagine sottesa a verificare l’integrità del contraddittorio, induce a ritenere che lo stesso si è realizzato tra la società ed i soci T.M. e R.B., da una parte, e l’Agenzia Entrate dall’altra e che, in questo grado, è rimasto estraneo al giudizio il socio R.L.; questi che ha partecipato al giudizio di appello e che risulta contemplato dall’impugnata sentenza sia nella qualità di legale rappresentante della società sia pure quale socio, non sembra abbia proposto ricorso per cassazione in tale ultima veste, ma solo spendendo il nome e l’interesse della società e dei soci T.M. e R.B..

Ciò posto, avuto riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, nel teso vigente ed applicabile in esito alle successive modifiche, il quale da sostanziale rilievo alla comunicazione con cui gli uffici attestino la regolare definizione della domanda di condono, sembra, nel caso, che il giudizio possa essere definito nei confronti dei soci, che hanno assunto la qualità di parte, nel presente giudizio di legittimità e cioè di T.M. e di R.A., che analogo provvedimento non possa essere, invece, adottato per il socio R.L., non evocato nel giudizio di legittimità, e, d’altronde che, vedendosi in tema di litisconsorzio necessario (Cass. SS.UU. n. 14815/2008), preliminarmente, sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, adottando idoneo provvedimento necessario al fine.

7) Tanto premesso, si propone di trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso R.L.”.

Questa Corte, in camera di consiglio, con ordinanza n.14853/2014, condividendo la relazione, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.L., litisconsorte processuale, che nella veste di socio risultava pretermesso e non aveva svolto difese in questa sede.

E’ stato, quindi, depositato dalla ricorrente copia del ricorso notificato, nei termini assegnati, al socio R.L. il quale non ha svolto attività difensiva.

E’ stata, quindi, depositata nuova relazione ex art. 380 bis c.p.c., e fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Risulta in atti, per come dato atto dalla relazione ex art. 380 bis c.p.c., e dalla conseguente ordinanza di questa Corte n.14853/2014, istanza dell’Avvocatura dello Stato – la quale dato atto della regolarità della domanda di condono presentata dal ” contribuente” ed allegato le note prot. (OMISSIS) del 03.08.2012, dell’Agenzia Entrate di Pavia attestante, in relazione agli avvisi di accertamento, n. (OMISSIS) contro R.B., n. (OMISSIS) contro R.L., e n. (OMISSIS) contro T.M., l’integrale pagamento delle somme, per l’effetto, dovute e, quindi, la cessazione della materia del contendere – ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Va, però, rilevato che entrambi i ricorsi per cassazione (quello originario non notificato) e quello successivo sono stati proposti unicamente dalla Società, con la conseguenza che la domanda di estinzione del giudizio nei confronti di questi ultimi è inammissibile.

Procedendo, quindi, all’esame del ricorso proposto dalla Società lo stesso è inammissibile, conformemente a quanto dedotto in controricorso dall’Agenzia delle Entrate.

Con il ricorso, invero, la Società, pur premettendo genericamente di volere contestare la violazione di disposizioni di legge operata sia con l’accertamento che con la sentenza censurati, si limita ad elencare le disposizioni di legge, concernenti l’avviso di accertamento impugnato, ma non contenendo alcun motivo specifico di censura alla sentenza impugnata (della quale neppure riporta le argomentazioni) non appare riconducibile allo schema giuridico delineato dall’art. 360 c.p.c., non contenendo nessuno degli elementi ivi previsti, in violazione, altresì, dell’art. 366 c.p.c..

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della Società, soccombente, alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la R.L. & s.n.c., in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del processo liquidate in complessivi Euro 2.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016

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