Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18348 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma. Via Crescenzio n.

20, presso Io studio dell’avv. Tralicci Gina, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMMOBILSARDA s.r.l., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo

studio degli avv.ti Concetti Michela e Maurizio Bozzato;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 4268/05 decisa

in data 5 luglio 2005 e depositata in data 6 ottobre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. GOLIA Aurelio che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6909/2002, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Immobilsarda s.r.l. con atto notificato in data 22 ottobre 1999, avverso il D.I. n. 7648/1999 emesso il 15 giugno 1999 e notificato il successivo 28 luglio, con cui le era stato ordinato di pagare la somma di L. 16.743.750 in favore di M.F., a titolo di saldo di quanto dovuto come provvigione per la mediazione relativa all’acquisto di un immobile in comune di (OMISSIS) ((OMISSIS)). La decisione era motivata dal fatto che l’opposizione era stata notificata presso lo studio dell’avv.to S.N., risultante domiciliatario nell’originario ricorso monitorio, nonostante che tale professionista fosse stato cancellato dall’albo per sanzione disciplinare in data 24 giugno 1999 e che il decreto fosse stato notificato da altro difensore precedentemente costituitosi nella fase monitoria.

La Corte d’ Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2005 accoglieva l’appello proposto da Immobilsarda s.r.l., revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda proposta da M.F., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione M.F. con unico motivo.

L’intimata Immobilsarda s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1335 c.c., artt. 301, 638, 641, 643 c.p.c., avendo la Corte d’ Appello erroneamente ritenuto che la notifica dell’opposizione doveva essere eseguita presso lo studio de difensore indicato quale domiciliatario, malgrado che nelle more egli fosse stato cancellato dall’albo, con conseguente perdita dello jus postulandi.

Osserva la Corte che la ratio decidendi assunta dalla Corte territoriale è fondata sia sulla validità della notifica eseguita presso lo studio del difensore radiato dall’albo degli avvocati, sia sulla infondatezza della tesi sostenuta dal creditore opposto, secondo il quale la notifica sarebbe inesistente e non già nulla, con la conseguenza che essa non sarebbe in alcun modo sanabile, nemmeno con la costituzione in giudizio della parte. La censura indicata dal ricorrente si limita invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche de gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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