Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18347 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017),  n. 18347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17016-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 92,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Pietrolucci, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alfonso Giordani;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi Da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco Bellini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– P.A. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale egli aveva chiesto l’accertamento della inesistenza di alcuna servitù di passo sul suo fondo a vantaggio del fondo di D.M.R. e, in accoglimento della domanda da quest’ultimo proposta, dichiarò l’acquisto per usucapione in capo al D.M. della detta servitù di passo;

– D.M.R. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’esistenza del requisito dell’apparenza della servitù) è inammissibile, in quanto si riduce ad una censura in fatto circa la configurazione dei luoghi, che i giudici di merito hanno accertato sulla base delle prove acquisite (prove documentali fotografiche e prove dichiarative);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al mancato espletamento di C.T.U.) è parimenti inammissibile, in quanto la nomina di consulenti tecnici rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione (Cass., Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007);

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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