Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18347 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9279 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

F.E., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura allegata al ricorso, dall’avvocato Giuseppe Diaco (C.F.: DCI

GPP 72H19 G298T);

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMA CAPITALE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Commissario, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Federica Graglia (C.F.: GRG

FRC 69H52 H501D);

– controricorrente –

nonchè

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.

20297/2015, pubblicata in data 8 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14

giugno 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.E. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A., avente ad oggetto un credito (pari ad Euro 130,98) per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada.

L’opposizione in parte è stata dichiarata inammissibile ed in parte è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato integralmente inammissibile l’opposizione. Ricorre la F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981 così come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27 (così come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2011) e degli artt. 203 e ss. C.d.S. in ordine (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi.

Va premesso, che (almeno per quanto qui ancora rileva) la F. aveva posto a fondamento della propria opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione: a) l’omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, la cui conseguente sanzione costituiva il credito azionato; b) la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento (di cui alla L. 24 novembre 1981, art. 27, comma 6).

Il tribunale ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di opposizione, in quanto tardivi, riqualificando il primo come opposizione (cd. recuperatoria) a sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 ed il secondo come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. La ricorrente, con il primo motivo del ricorso, contesta le predette riqualificazioni, sostenendo che si tratta, in entrambi i casi, di motivi qualificabili come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Con il secondo motivo, ribadisce la fondatezza dell’opposizione avanzata in relazione alla questione dell’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento di cui alla L. 24 novembre 1981, art. 27, comma 6.

2.1 Il primo motivo è solo parzialmente fondato.

L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento – nella parte in cui si fondava sull’assunto per cui, non sussistendo la prova della regolare notificazione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’obbligo di pagare la relativa sanzione amministrativa si era estinto ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 5, – è stata (nella sostanza) riqualificata dal giudice del merito come opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e dichiarata inammissibile in quanto avanzata tardivamente (e cioè oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella stessa).

La ricorrente contesta la suddetta riqualificazione, sostenendo che si trattava effettivamente di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termini di decadenza.

In proposito è sufficiente rilevare che il contrasto interpretativo in ordine alla qualificazione dell’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada e fondata sulla allegazione di omessa o tardiva notificazione del relativo verbale di accertamento è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito il principio per cui “l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada; il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017, Rv. 647196 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018, Rv. 650849 – 01).

La decisione impugnata è pienamente conforme a tale principio di diritto ed il ricorso non offre motivi che possano indurre ad alcuna rimeditazione in proposito.

Il primo motivo del ricorso è invece fondato nella parte in cui con esso si sostiene che la contestazione attinente al pagamento della maggiorazione per il ritardato pagamento della sanzione, prevista dalla L. 24 novembre 1981, art. 27, comma 6, va qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e che quindi è errata la decisione impugnata, che ha invece qualificato questo motivo come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e lo ha dichiarato inammissibile, in quanto non proposto entro il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, certamente essa non può rientrare nè nell’ambito dell’oggetto dell’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 (oggi D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7), nè in quello dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (in proposito: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017, Rv. 647196 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20734 del 14/10/2016, Rv. 642926 – 01).

Per tale aspetto dunque l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile e la sentenza va cassata in relazione.

2.2 La questione attinente alla maggiorazione per il ritardato pagamento della sanzione di cui alla L. 24 novembre 1981, art. 27, comma 6, riproposta con il secondo motivo del ricorso, non richiede peraltro ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, è possibile sul punto decidere la controversia nel merito, sulla base del principio che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre elementi per rivedere), secondo il quale “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6 2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20734 del 14/10/2016, Rv. 642926 – 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 20074 del 06/10/2016, non massimata).

Il motivo di opposizione in esame va quindi rigettato nel merito. 3. Il ricorso è accolto, nei soli limiti indicati in motivazione (e cioè solo con riguardo alla qualificazione dell’opposizione in relazione all’applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6).

La sentenza impugnata è cassata per il solo profilo accolto, in relazione al quale, decidendo nel merito, l’opposizione della F. è rigettata.

L’incertezza interpretativa sulle questioni giuridiche affrontate, anche nella giurisprudenza di questa Corte, superata solo in epoca successiva alla data di proposizione del ricorso, costituisce motivo sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso nei soli limiti indicati in motivazione (e cioè solo con riguardo alla qualificazione dell’opposizione in relazione all’applicazione della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6), rigettandolo per il resto;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al solo profilo accolto e, decidendo nel merito in ordine a tale profilo, rigetta l’opposizione della F.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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