Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18347 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., (OMISSIS), L.T.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE FEDERICO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.E., (OMISSIS), CONDOMINIO PIAZZA

(OMISSIS), (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro

tempore V.G.P., elettivamente domiciliati, in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARAZZA ISABELLA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNICREDIT BANCA CASA SPA, B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4521/2005 del TRIBUNALE di GENOVA, Sezione 7^

Civile, emessa il 2/11/05 depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Emanuele COGLITORE per delega Lugi MANZI;

udito l’Avvocato Nicola NANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per n.o. al rinvio, nel merito

inammissibile, infondato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Genova dalla ABBEY NATIONAL BANK (poi UNICREDIT Banca per la Casa s.p.a.) nei confronti di C. G. e L.T., con ricorso al G.E. in data 7-8-2004 i debitori esecutati, nonchè C.C. proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., esponendo che: a) successivamente all’aggiudicazione provvisoria dell’immobile pignorato in favore di V.E., C.C. aveva proposto offerta di aumento del sesto, a seguito della quale il notaio delegato alle operazioni di vendita all’incanto aveva fissato la gara ex art. 573 cod. proc. civ.; b) il V. aveva, dunque, proposto ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’offerta formulata da C.C., chiedendone la dichiarazione di inefficacia; c) in data 28-5-2004 il G.E. aveva provveduto a dichiarare l’inefficacia dell’offerta con propria ordinanza, anzichè pronunciarsi con sentenza in sede di opposizione promossa dal V.. Tanto premesso e rilevato che il provvedimento di fissazione della gara non era stato oggetto di impugnazione e non poteva essere revocato dal G.E., essendo costui privo di cognizione su tale atto disposto da notaio e precisato, altresì, che la gara (mai revocata) era andata deserta, con la conseguenza che non era possibile individuare, tra il V. e C.C., l’aggiudicatario del bene, gli opponenti chiedevano dichiararsi la nullità dell’ordinanza del 28-5-2004 dichiarativa dell’inefficacia dell’offerta di aumento del sesto e di tutti gli atti successivi, ivi compreso il decreto di trasferimento in favore del V..

Resistevano all’opposizione V.E., l’UNICREDIT Banca per la Casa s.p.a. e il CONDOMINIO di (OMISSIS); rimaneva contumace altro creditore, B.P..

Respinte tutte le istanze di parte ricorrente – di sospensione e istruttorie – l’adito Tribunale, con sentenza in data 7-11-2005, notificata il 30-11-2005, rigettava l’opposizione, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti.

1.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.C., C.G. e L.T., svolgendo tre motivi, illustrati anche da memoria.

Hanno resistito all’impugnazione, depositando controricorso, V. E. e il CONDOMINIO di piazza (OMISSIS), deducendo, tra l’altro, l’intempestività del ricorso. I controricorrenti hanno, altresì, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con allegata documentazione e notificato alla controparte elenco della documentazione in questione, deducendo l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da B.P. e dall’UNICREDIT Banca per la Casa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 c.c.. Il motivo riguarda la parte della decisione che ha escluso la scrutinabilità delle questioni, attinenti all’asserita scusabilità e sostanziale irrilevanza dell’errore nella determinazione dell’offerta in aumento, in considerazione della tardività del ricorso e della conseguente ammissibilità delle sole censure concernenti la giuridica inesistenza del provvedimento impugnato. I ricorrenti deducono che non poteva farsi carico ad essi opponenti l’onere di dimostrare il dies a quo per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dal momento che l’ordinanza del 28-5-2004 non risultava notificata ad essi opponenti.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 486 e 584 cod. proc. civ.. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che – muovendo dal presupposto che non sia consentito proporre opposizione avverso l’offerta di aumento del sesto – ha ricondotto la funzione dell’opposizione proposta dal V. ex art. 617 cod. proc. civ., avverso l’offerta formulata da C.C., a quella di mera sollecitazione del potere- dovere del giudice dell’esecuzione di dichiarare d’ufficio ex art. 584 cod. proc. civ.. In contrario senso parte ricorrente deduce che l’offerta di aumento è atto di esecuzione, di per sè pregiudizievole per l’aggiudicatario, che ben può essere impugnata da costui con l’opposizione agli atti esecutivi.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 486, 591 ter e 617 cod. proc. civ.. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che ha ritenuto legittima l’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia dell’offerta formulata da C.C., nonostante l’avvenuta comunicazione della fissazione della gara, muovendo dal presupposto che l’offerta di aumento del sesto era stata presentata al notaio delegato per le operazioni di incanto e che gli atti del notaio non sono soggetti all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. A parere dei ricorrenti, invece, l’impugnabilità degli atti del notaio risulterebbe dall’ultima parte dell’art. 591 cod. proc. civ., comma 2 ter.

2. Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale di intempestività del ricorso per cassazione avverso la sentenza notificata in data 30-11-2005.

L’eccezione è infondata, in quanto il giorno 29-1-2006, in cui scadeva il termine ultimo per proporre il ricorso, era festivo, prorogandosi, dunque, la scadenza al successivo 30-1-2006, in cui è avvenuta la notificazione.

3. Come già accennato nella parte espositiva della presente sentenza, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione sotto altro profilo, e cioè per l’intervenuta cessazione della materia del contendere sull’opposizione e conseguente, sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, producendo, a tal fine, in allegato alla memoria, i seguenti documenti: a) copia dell’ordinanza in data 18 aprile 2008 emessa nella procedura iscritta al R.E. n. 8/1996 del Tribunale di Genova, promossa dalla ABBEY NATIONAL BANK nei confronti di C.G. e L.G. T., con la quale il G.E. ha dichiarato approvato il progetto di riparto, disponendo l’effettuazione dei pagamenti; b) dichiarazione in data 1^ ottobre 2008, con la quale il notaio delegato all’incanto nella medesima procedura ha attestato l’avvenuta distribuzione della somma ricavata a tutti i creditori e la restituzione del residuo ai debitori esecutati; c) copia della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. in data 27 ottobre 2009, nonchè copia del dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte in camera di consiglio in data 28 gennaio 2010, n. 6369, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso proposto dagli stessi odierni ricorrenti nei confronti della ABBEY NATIONAL BANK, nonchè del V. e del CONDOMINIO avverso altra sentenza del Tribunale di Genova di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, con la quale era stato chiesto dichiararsi la nullità/inesistenza del processo verbale di vendita all’incanto delegato al notaio nella medesima procedura esecutiva immobiliare n. 8/96 R.E., del successivo atto con cui era stato certificato il deposito del prezzo di aggiudicazione e degli atti esecutivi successivi, tra cui il decreto di trasferimento.

Il deposito di tale documentazione, unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., entro il termine previsto, risulta attestato dal timbro di cancelleria in data 19 maggio 2010; del pari è stata dimostrata l’avvenuta notificazione in data 21 maggio 2010, mediante elenco, alla controparte dell’anzidetta produzione. Ne consegue che i ricorrenti – contrariamente a quanto da essi dedotto all’udienza collegiale – hanno avuto la possibilità di esaminare detta documentazione (peraltro riguardante vicende ad essi note) già prima dell’udienza, per cui va disattesa la loro richiesta di termine per esame.

3.1. Ciò posto e precisato che dall’indicata documentazione si evince, non già l'”estinzione” (come sembra opinare parte controricorrente), bensì l’intervenuta chiusura della procedura di espropriazione forzata immobiliare (individuandosi tale momento nella distribuzione del ricavato o meglio nell’intervenuto ordine di distribuzione, piuttosto che nella ripartizione effettiva e concreta:

cfr. Cass. sentenze n. 15826 del 2005; n. 5077 del 2001), nonchè la formazione del giudicato sulla sentenza che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi relativa, tra l’altro, al decreto di trasferimento del bene pignorato in favore del V., il Collegio ritiene detta produzione non solo rituale, per avvenuta notifica della stessa mediante elenco, ai ricorrenti ex art. 372 cod. proc. civ., comma 2, ma altresì ammissibile, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, in applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare, per quanto di qui a poco si vedrà, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del giudizio anzidetto, restando tale produzione assoggettata alla regola dettata dal richiamato dell’art. 372, comma 2, per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr. ex plurimis, Sez. Unite, 16/06/2006, n. 13916, con particolare riguardo all’ammissibilità della documentazione intesa a comprovare il giudicato esterno, ritenuta riconducibile ai documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, siccome attinente ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione).

3.2. La documentazione prodotta attesta, invero, l’intangibilità della procedura di incanto e del conseguente decreto di trasferimento, nonchè dello stesso ordine di distribuzione e, quindi, in definitiva l’intangibilità della posizione dell’aggiudicatario, oltre che dei creditori.

D’altra parte costituisce ius receptum che la mera offerta di acquisto successiva all’incanto non determina di per sè la caducazione dell’aggiudicazione provvisoria (Cass. 13 ottobre 1995, n. 10684 e, soprattutto, 6 aprile 2001, n. 5164), occorrendo anche che la gara sia aperta e che si faccia effettivamente luogo ad essa (cfr. Cass. 07/07/2003, n. 10693). Orbene nello specifico non solo risulta dalle stesse parziali ammissioni della ricorrente (secondo cui – per quanto si legge a pag. 3 del ricorso – la gara disposta dal notaio sarebbe andata “deserta”) che, in esito all’offerta di cui trattasi, non si è aperto un nuovo sub-procedimento per lo svolgimento della gara, ma emerge, altresì, dall’ulteriore documentazione acquisita, che si sono consolidati gli effetti dell’aggiudicazione provvisoria in favore del V., provvedendosi anche alla distribuzione del ricavato, con conseguente raggiungimento dello scopo proprio del processo esecutivo e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori.

A fronte di tale sviluppo processuale, intervenuto nelle more del presente giudizio di cassazione, ritiene il Collegio che debba escludersi un interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla definizione della proposta opposizione, in applicazione della regola immanente al processo esecutivo, di cui è espressione l’art. 2929 c.c. norma che tutela senza riserve l’aggiudicatario (non colluso), precludendo, con un principio parallelo a quello del giudicato proprio del processo di cognizione (così Cass. 14 febbraio 2000, n. 1639 in motivazione), l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita (o della assegnazione) proposta dopo che la vendita è già stata compiuta (o l’assegnazione disposta). Invero la deducibilità delle anomalie formali del processo non sopravvive alla sua conclusione; per cui se il processo esecutivo si è chiuso, viene a cessare la materia del contendere in ordine alle opposizioni ex art. 617 c.p.c., il cui scopo è quello di ottenere una sentenza destinata a produrre i suoi effetti solo nel corso del processo medesimo, nell’ambito del quale occorre risolvere l’incidente cognitivo affinchè l’esecuzione possa ritualmente proseguire.

Nel caso di specie, dall’intervenuto esaurimento della procedura esecutiva e dalla correlativa intangibilità del diritto dell’assegnatario (confermata anche dal giudicato intervenuto sulla sentenza di rigetto dell’altra opposizione avverso il processo verbale di vendita e di tutti gli atti successivi, tra cui il decreto di trasferimento) consegue specularmente, il venir meno di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla definizione della presente opposizione agli atti esecutivi. L’interesse all’opposizione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, va, infatti, apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’opposizione stessa e non può, pertanto, consistere in un mero interesse astratto alla più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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