Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18346 del 31/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18346 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

~dominio

sul ricorso proposto da:
SANTORELLI LUIGI, rappresentato e difeso, per procura a margine
del ricorso, dagli Avvocati Alfonso Viscardi e Stefania Pontrandolfi, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 32,
presso lo studio dell’Avvocato Luigi D’Alessio;
– ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIA TASSO N. 1/5 in Salerno, in persona
dell’amministratore pro-tempore;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 572 del
2004, depositata in data 9 novembre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
del 15 marzo 2013 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

31P 3

Data pubblicazione: 31/07/2013

sentito

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il

adiva il locale Pretore per sentire dichiarare nullo e revocato
il decreto con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di Luigi Santorelli, della somma di lire 13.000.000 oltre
interessi e spese.
Il Condominio eccepiva l’incompetenza del Pretore e nel merito sosteneva di non essere debitore nei confronti
dell’ingiungente per avere soddisfatto le sue pretese economiche, come comprovato dalla firma di quietanza apposta sulla fattura n. 16 del 16 dicembre 1981. In ogni caso, eccepiva la prescrizione del credito eventuale del Santorelli e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma che
il Santorelli aveva ricevuto in eccesso rispetto a quanto a lui
dovuto.
Si costituiva il Santorelli, eccependo la contraddittorietà
della difesa del Condominio, che aveva da un lato sostenuto
l’avvenuto pagamento della fattura e, dall’altro, aveva contestato l’an, in contrasto con l’eccezione di adempimento pure
formulata.

15 gennaio 1996, il Condominio di Via Tasso n. 1/5 di Salerno

Rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto
opposto e svolta l’attività istruttoria richiesta, il Tribunale
di Salerno rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
Proponeva appello il Condominio e, nella resistenza
dell’appellato, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza de-

grado, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo
opposto.
La Corte rilevava che dagli atti emergeva che nelle note autorizzate depositate il 9 maggio 1997, e quindi prima del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione e prima della emissione dei provvedimenti di cui all’art. 184 cod. proc. civ.,
l’opponente aveva eccepito che giammai nella scrittura del 2 novembre 1981 era stato speso il nome del Condominio e che i sottoscrittori giammai potevano impegnarlo, così eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; eccezione questa che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto fosse stata proposta tardivamente, atteso che la stessa era stata formulata «nell’ambito
delle spese dell’art. 183 c.p.c.».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
Santorelli Luigi sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva.
All’esito dell’udienza del 19 gennaio 2011, la Corte, con
ordinanza interlocutoria n. 10141 del 2011, disponeva
l’acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.

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positata il 9 novembre 2004, in riforma della sentenza di primo

La trattazione della causa è quindi stata fissata per
l’udienza del 15 marzo 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 180 cod. proc. civ. L’eccezione di difetto di legitti-

venti giorni concesso dal giudice ai sensi della citata disposizione; il che certamente non era avvenuto, con conseguente inammissibilità dell’eccezione. L’art. 180 infatti ha operato uno
sbarramento nella proposizione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d’ufficio, sancendo la decadenza in caso
di mancata osservanza del prescritto termine perentorio.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.
La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, avrebbe errato
nell’affermare che l’eccezione era stata formulata «nell’ambito
delle spese dell’art. 183 c.p.c.», in quanto le note autorizzate
del 9 maggio 1997, che detta eccezione contenevano, non potevano
ritenersi espressione del dettato dell’art. 183; e ciò perché
quelle note erano irrituali, in quanto non previste dal codice
di rito e concesse solo per consentire di dedurre sulla richiesta di provvisoria esecuzione; non erano state depositate nel
corso dell’udienza di trattazione durante la quale entrambe le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni già formulate, e nel corso della quale il Condominio si era limitato a riportarsi a quanto dedotto nell’atto di

mazione passiva avrebbe dovuto essere proposta nel termine di

opposizione; non potevano considerarsi memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle eccezioni già proposte, atteso che
non vi era stata alcuna richiesta in tal senso da parte
dell’opponente; non contenevano, comunque, in modo chiaro ed esplicito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Del

considerate memoria difensiva ai sensi dell’art. 183, quinto
comma, cod. proc. civ., sarebbe stato violato il suo diritto ad
avere un termine per replicare alla proposta eccezione e per potere eventualmente chiamare in causa i sottoscrittori della
scrittura del 2 novembre 1981.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa in ordine alla eccezione di tardività della eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta in sede
di costituzione nel giudizio di appello.
Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è fondato.
Dall’esame degli atti del giudizio di primo grado, consentito in considerazione delle questioni sottoposte a questa Corte,
emerge che effettivamente il difetto di legittimazione passiva
non era stato eccepito dal Condominio nell’atto di opposizione.
Emerge tuttavia che alla prima udienza del 30 aprile 1996 la
causa è stata rinviata all’udienza del 7 maggio 1996 per una ulteriore udienza di prima comparizione; emerge poi che
all’udienza del 7 maggio 1996 il Pretore, non ritenendo di dover
pronunciare alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 102,
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resto, prosegue il ricorrente, ove quelle note fossero state

secondo comma, 164, 167, 182, 291, primo comma, cod. proc. civ.,
visto l’art. 180, primo e secondo comma, ha fissato «l’udienza
del 9 ottobre 1996 quale prima udienza di trattazione, assegnando termine perentorio sino a venti giorni prima di tale udienza
per la proposizione, da parte de(1) convenut(o), delle eccezioni

torizzando comunicazioni di comparse a norma dell’ultimo comma
dell’art. 170 cod. proc. civ.
L’udienza del 9 ottobre 1996 non ebbe a svolgersi perché
rinviata d’ufficio alla successiva udienza del 26 marzo 1997; in
tale udienza le parti comparvero senza svolgere altro tema che
quello della sussistenza o no dei presupposti per la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Il Pretore si
riservò di decidere, concedendo alle parti termine per note. Solo in questa occasione il Condominio ebbe a rilevare che nella
scrittura posta dal Santorelli a fondamento della propria pretesa creditoria erano indicate persone che sicuramente non avevano
speso il nome del Condominio stesso, né potevano impegnarlo non
rivestendo e non avendo speso alcuna carica e/o funzione sociale.
Risulta dunque evidente che la questione del difetto di legittimazione passiva è stata posta dal Condominio tardivamente,
allorquando, cioè, il termine concesso dal giudice per la formulazione di eccezioni non rilevabili d’ufficio era ormai scaduto
(venti giorni prima della udienza del 9 ottobre 1996, poi rinviata d’ufficio all’udienza del 26 marzo 1997).
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processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», au-

Colgono dunque nel segno le censure di parte ricorrente, atteso che la non opponibilità al Condominio di scritture sottoscritte da soggetti privi di poteri rappresentativi del Condominio non era rilevabile d’ufficio ed avrebbe quindi dovuto essere formulata dalla parte interessata entro il termine a tal fine

In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata
deve essere cassata.
Non sono tuttavia necessari ulteriori accertamenti di fatto,
atteso che dalla sentenza impugnata emerge che l’unico motivo di
appello proposto dal Condominio consisteva nella eccezione dì
difetto di legittimazione passiva; eccezione che, per le ragioni
prima esposte, avrebbe dovuto essere rigettata con conseguente
reiezione dell’appello. Ed è appunto questa la statuizione che
questa Corte, pronunciandosi ai sensi dell’art. 384 cod. proc.
civ., ritiene debba essere in questa sede adottata.
In applicazione del principio della soccombenza, il Condominio deve essere condannato al pagamento delle spese dell’intero
giudizio, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’appello; condanna il Condominio
soccombente al pagamento delle spese dell’intero giudizio che
liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.350,00, di
cui euro 100,00 per spese, 350,00 per diritti ed euro 900,00 per
onorari; quanto al giudizio di appello in euro 1.500,00, di cui
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concesso dal giudice.

euro 100,00 per esborsi, euro 400,00 per diritti ed euro
1.000,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, spese generali e accessori di legge; quanto al giudizio di legittimità, in
euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro 170,00 per contributo
unificato, ad euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 marzo 2013
Il Pre idente estensore

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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