Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18346 del 25/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/07/2017), n. 18346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16733-2016 proposto da:
FEGALI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via R. Rodriguez Pereira, 142, presso lo studio
dell’avvocato Luca Ripoli, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Vitantonio Ripoli;
– ricorrente –
contro
CONCESSIONARIA PELISSERO SRL, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 37,
presso lo studio dell’avvocato Maria Pia Buccarelli, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carlo Andrea Chiesa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2283/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 30/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la società Fegali s.r.l. ha proposto un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò – per quanto in questa sede ancora rileva – la società Concessionaria Pelissero s.r.l. alla demolizione della sola porzione di muro edificata sul fondo di proprietà della Fegali;
– la Concessionaria Pelissero s.r.l. ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di demolizione del muro divisorio edificato dalla Concessionaria Pelissero) è manifestamente infondato, in quanto:
a) non sussiste la dedotta omessa pronuncia, avendo la ricorrente chiesto la demolizione del muro divisorio costruito sulla sua proprietà ed avendo la Corte territoriale disposto la condanna alla demolizione del muro limitandola a quella parte di esso costruita sulla proprietà dell’attrice (secondo gli accertamenti del C.T.U.);
b) non rileva il riferimento della Corte di Appello – nella motivazione della sentenza – al “piede del muro”, in quanto la demolizione del piede del muro (insistente sulla proprietà della Fegali) implica ovviamente anche la demolizione del muro costruito sopra di esso (che altrimenti non potrebbe reggersi), tanto è vero che nel dispositivo della sentenza impugnata non vi è più riferimento al piede del muro, ma solo al muro che insiste sulla proprietà Fegali;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017