Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18346 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. III, 09/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/07/2019), n.18346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5213 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.D., (C.F.: (OMISSIS));

F.V., (C.F.: (OMISSIS));

B.L., (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Giuseppe Arieta (C.F.: RTA GPP 56P03 L747A);

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore delegato, legale

rappresentante pro tempore, R.R. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Giovanni Tortorici (C.F.: TRT GNN 38E19 18813);

– controricorrente –

nonchè

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

INTESA SAN PAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

P.A., (C.F.: (OMISSIS)), D.E. (C.F.:

(OMISSIS)) D.F. (C.F.: (OMISSIS)) D.A.

(C.F.: (OMISSIS)) D.G. (C.F.: (OMISSIS))

D.R. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

n. 787/2014, pubblicata in data 27 maggio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14

giugno 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Secondo quanto emerge dagli atti di causa (ma non dal ricorso), B.G. e F.V., nonchè D. e B.L. (eredi di M.B.), hanno proposto distinte opposizioni all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nell’ambito di una serie di procedure di espropriazione immobiliare promosse nei loro confronti da vari istituti di credito (ex Carical S.p.A., ex Banco di Napoli S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e nelle quali i medesimi istituti avevano rispettivamente spiegato intervento, così come aveva fatto, in una di dette procedure, P.A..

Il Tribunale di Paola ha parzialmente accolto l’opposizione proposta nei confronti del P., mentre ha rigettato quelle proposte nei confronti degli istituti di credito Intesa Gestione Crediti S.p.A., così come quella proposta contro D.R..

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono G., D. e B.L., nonchè F.V., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso S.G.A. S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 27 maggio 2014 e non notificata.

Tutte le opposizioni risultano proposte nel 2003; quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015, Rv. 636325 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Detto termine scadeva dunque in data 27 maggio 2015.

Il ricorso risulta datato 11 febbraio 2016 e notificato a mezzo del servizio postale, con raccomandate inviate a decorrere dal 12 febbraio 2016.

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Nessun rilievo può avere, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, la circostanza (allegata nell’epigrafe del ricorso) dell’avvenuto decesso del procuratore costituito dei ricorrenti in pendenza del termine cd. lungo per il ricorso per cassazione di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015, Rv. 636325 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7660 del 28/03/2007, Rv. 596162 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18153 del 09/09/2004, Rv. 576905 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1427 del 05/02/1993, Rv. 480740 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6664 del 01/08/1987, Rv. 454882 – 01).

La tardività del ricorso tende superfluo l’esame dei singoli motivi di esso.

A scopo di completezza espositiva, si rileva comunque che il ricorso risulta inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto esso è sostanzialmente privo di una adeguata esposizione dei fatti di causa che consenta di ricostruire esattamente l’oggetto del giudizio, la legittimazione e le effettive posizioni delle parti, nonchè il contenuto della decisione di primo grado e del gravame proposto avverso la stessa.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso, derivante dalla circostanza che la società controricorrente – la cui denominazione sociale non risulta coincidente con nessuna di quelle indicate nella sentenza impugnata come parti del giudizio di merito – non ha in alcun modo chiarito l’eventuale fondamento della sua legittimazione a contraddire all’impugnazione, con la conseguenza che la predetta legittimazione non può che essere esclusa.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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