Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18346 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. III, 06/08/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/08/2010), n.18346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., (OMISSIS), C.G.,

(OMISSIS), L.T., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati, in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE FEDERICO giusta delega

a margino del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso le studio dell’avvocato NANNI

NICOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARAZZA

ISABELLA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ABBEY NATIONAL BANK, COND PIAZZA (OMISSIS), P.

P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4522/2005 del TRIBUNALE di GENOVA,Sezione 7^

Civile, emessa il 2/11/2005, depositata il 07/11/2005; R.G.N.

7516/04.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Emanuele COGLITORE per delega Luigi Manzi;

udito l’Avvocato Nicola NANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per n.o. al rinvio, nel merito

inammissibile, infondato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al G.E. del Tribunale di Genova ex art. 617 cod. proc. civ. V.E., premesso: a) che in data 7 maggio 2004 – a seguito di aggiudicazione provvisoria in suo favore nella procedura di espropriazione immobiliare promossa da ABBEY BANK (poi UNICREDIT Banca per la Casa s.p.a.) nei confronti di C.G. e di L.T. – C.C. aveva proposto offerta di aumento del sesto; b) che il notaio delegato alle operazioni di vendita all’incanto aveva fissato la gara ex art. 573 cod. proc. civ.; c) che in realtà l’offerta, e il connesso deposito, avrebbero dovuto essere di importi superiori, chiedeva dichiararsi l’inefficacia dell’offerta.

Resisteva C.C. deducendo che l’errore dell’offerta era irrilevante, sia in quanto determinato da causa a lei non imputabile, sia in quanto di entità estremamente modesta.

Nelle more del giudizio di opposizione, il G.E., con ordinanza del 28 maggio 2004, dichiarava l’inefficacia dell’offerta. Alla causa proposta dal V. venivano riuniti due procedimenti di opposizione, entrambi a istanza dei coniugi C.G. e L.T.: l’uno, proposto con citazione ex art. 615 cod. proc. civ., contro il precetto di rilascio dell’immobile intimato dall’aggiudicatario; l’altro, con citazione ex art. 617 cod. proc. civ., contro il preavviso di rilascio.

In tali giudizi, ripercorsi i momenti salienti della procedura esecutiva, rilevavano gli opponenti: a) che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inefficacia dell’offerta di C.C. era irrituale perchè sulla questione avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice dell’opposizione con sentenza; b) che il provvedimento di fissazione della gara non era stato oggetto di impugnazione e non poteva essere revocato dal G.E., essendo costui privo di cognizione su tale atto; c) che dalla nullità dell’ordinanza che dichiarava l’inefficacia dell’offerta in aumento derivava la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa quella del decreto di trasferimento in favore del V.. Disposta la sospensione del rilascio dell’immobile trasferito al V., respinte le istanze istruttorie, l’adito Tribunale, con sentenza in data 7 novembre 2005, notificata il 6 dicembre successivo, così provvedeva: dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal V. contro l’offerta di aumento di sesto;

respingeva le opposizioni proposte da C.G. e da L.T. avverso il precetto e il preavviso di rilascio;

compensava integralmente tra le parti le spese di causa.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.C., C.G. e L.T., svolgendo tre motivi.

Ha resistito all’impugnazione con controricorso V.E., deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso. Il controricorrente ha altresì depositato, ex art. 378 cod. proc. civ., memoria (nella cui intestazione erroneamente figura anche il Condominio di (OMISSIS), Piazza (OMISSIS), che non è parte nel presente giudizio), con allegata documentazione notificata, mediante elenco, alla controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 612 e 617 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 2697 cod. civ.. Il motivo riguarda la parte della decisione che – occupandosi di problematica proposta in via mediata dagli odierni ricorrenti – ha escluso la scrutinabilità delle questioni, attinenti all’asserita scusabilità e sostanziale irrilevanza dell’errore nella determinazione dell’offerta in aumento, in considerazione della tardività del ricorso e della conseguente ammissibilità delle sole censure concernenti la giuridica inesistenza del provvedimento impugnato. I ricorrenti deducono che non incombeva su di loro l’onere di dimostrare il dies a quo per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dal momento che l’ordinanza del 28 maggio 2004 non era stata ad essi notificata.

1.2 Con il secondo mezzo gli impugnanti lamentano violazione degli artt. 486, 584 e 617 cod. proc. civ.. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che – muovendo dal presupposto che non sia consentito proporre opposizione avverso l’offerta di aumento del sesto – ha ricondotto la funzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta dal V. avverso l’offerta formulata da C.C., a quella di mera sollecitazione del potere- dovere del giudice dell’esecuzione di dichiararne d’ufficio l’inefficacia ex art. 584 cod. proc. civ.. In contrario senso parte ricorrente deduce che l’offerta di aumento è atto di esecuzione, di per sè pregiudizievole per l’aggiudicatario, che ben può essere impugnata da costui con l’opposizione agli atti esecutivi.

1.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 484, 584, 591 ter e 617 cod. proc. civ.. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che ha ritenuto legittima l’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia dell’offerta formulata da C.C., nonostante l’avvenuta comunicazione della fissazione della gara, muovendo dal presupposto che l’offerta in aumento del sesto era stata presentata al notaio delegato per le operazioni di incanto e che gli atti del notaio non sono soggetti all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. A parere dei ricorrenti, invece, l’impugnabilità degli atti del notaio risulterebbe dall’ultima parte dell’art. 591 cod. proc. civ., comma 2 ter.

2 Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dal V..

Il deducente oppone l’inammissibilità dell’avverso mezzo sotto un duplice profilo.

Sostiene che i ricorrenti non avrebbero alcun interesse giuridicamente apprezzabile a impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione da lui proposta, non risultando soccombenti, rispetto alla medesima (confr. Cass. civ. 14 aprile 2000, n. 4851).

Sotto altro, concorrente profilo, ricordato che avverso la sentenza pronunciata in sede di opposizione all’esecuzione è esperibile il rimedio dell’appello, laddove quella che decide un’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., di talchè, nell’ipotesi in cui una sentenza concerna entrambi i mezzi, il regime delle impugnazioni si scinde, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto dell’opposizione a precetto proposta da C.G. e da L.T., dovendo essa essere impugnata col mezzo dell’appello (confr. Cass. n. 9057 del 2003).

2.1 La prima eccezione è fondata relativamente al solo ricorso proposto da C.C. per le ragioni che seguono.

L’insussistenza del potere decisorio del G.E. a dichiarare l’inefficacia dell’offerta di aumento, per essere la cognizione di tale questione rimessa al giudice dell’opposizione proposta dal V., è stata eccepita, nel giudizio di merito, anche da C. G. e da L.T., al fine di inferirne l’invalidità della relativa ordinanza e, conseguentemente, dei provvedimenti successivi, compreso quello di trasferimento. Non coglie dunque nel segno il rilievo del difetto di interesse di tali ricorrenti a impugnarne la ritenuta infondatezza, perciò solo che trattasi di ratio decidendi comune alla definizione del rimedio azionato dal V..

Tali argomentazioni non possono tuttavia valere con riferimento all’impugnazione di C.C. per il dirimente rilievo che la stessa, che non era parte nei giudizi intentati dai coniugi C./ L., aveva resistito all’opposizione agli atti esecutivi promossa dal V., ancorchè eccependone l’infondatezza nel merito.

Ne deriva che C.C., non soccombente rispetto alla decisione del mezzo azionato dall’aggiudicatario, non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a impugnarla.

2.2 Neppure ha pregio la dedotta inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione proposta da C.G. e da L.T.. E’ infatti a dir poco ovvio che, essendo state decise insieme le due opposizioni avanzate dai ricorrenti, una, ex art. 615 cod. proc. civ., contro il precetto di rilascio, l’altra, ex art. 617 cod. proc. civ., contro il preavviso, le censure formulate vanno interpretate come relative alla sola decisione sull’opposizione agli atti esecutivi.

3 Così delimitato l’ambito delle questioni sulle quali deve ora appuntarsi lo scrutinio del collegio, merita evidenziare che, come già accennato nella parte espositiva della presente sentenza, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un ulteriore profilo, e cioè per intervenuta cessazione della materia del contendere sull’opposizione e conseguente, sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, producendo, a tal fine, in allegato, i seguenti documenti: a) copia dell’ordinanza in data 18 aprile 2008 emessa nella procedura iscritta al R.E. n. 8/1996 del Tribunale di Genova, promossa dalla ABBEY NATIONAL nei confronti di C.G. e di L.T., con la quale il G.E. ha dichiarato approvato il progetto di riparto, disponendo l’effettuazione dei pagamenti; b) dichiarazione in data 1 ottobre 2008, con la quale il notaio delegato all’incanto nella medesima procedura ha attestato l’avvenuta distribuzione della somma ricavata a tutti i creditori e la restituzione del residuo ai debitori esecutati; c) copia della relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. in data 27 ottobre 2009, nonchè copia del dispositivo dell’ordinanza 28 gennaio 2010, n. 6369 dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli stessi odierni ricorrenti nei confronti della ABBEY NATIONAL BANK, nonchè del V. e del CONDOMINIO, avverso altra sentenza del Tribunale di Genova di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, con la quale era stato chiesto dichiararsi la nullità/inesistenza del processo verbale di vendita all’incanto delegata al notaio nella medesima procedura esecutiva immobiliare n. 8/96 R.E., del successivo atto con cui era stato certificato il deposito del prezzo di aggiudicazione e dei conseguenti atti esecutivi, tra cui il decreto di trasferimento. La produzione di tale documentazione, unitamente alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., entro il termine previsto, risulta attestata dal timbro di cancelleria in data 19 maggio 2010; del pari ne è stata dimostrata l’avvenuta notificazione, mediante elenco, alla controparte. Ne consegue che i ricorrenti, contrariamente a quanto da essi dedotto all’udienza collegiale, hanno avuto la possibilità di esaminare la produzione (peraltro riguardante vicende a essi note), già prima dell’udienza, di talchè va disattesa la loro richiesta di assegnazione di un termine per esame.

3.1 Ciò posto, e precisato che dall’indicata documentazione si evince, non già l'”estinzione” (come sembra opinare il controricorrente), bensì l’intervenuta chiusura della procedura di espropriazione forzata immobiliare (individuandosi tale momento nella distribuzione del ricavato, o meglio, nell’intervenuto ordine di distribuzione, piuttosto che nella ripartizione effettiva e concreta dello stesso: cfr. Cass. sentenze n. 15826 del 2005; n. 5077 del 2001), nonchè la formazione del giudicato sulla sentenza che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi relativa, tra l’altro, al decreto di trasferimento del bene pignorato in favore del V., il Collegio ritiene detta produzione non solo rituale, per avvenuta notifica della stessa, mediante elenco, ai ricorrenti, ex art. 372 cod. proc. civ., comma 2, ma altresì ammissibile, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare, per quanto di qui a poco si vedrà, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del giudizio, restando tale produzione assoggettata alla regola dettata dal richiamato art. 372 cod. proc. civ., comma 2, per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso e del controricorso (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 16 giugno 2006, n. 13916, con particolare riguardo all’ammissibilità della documentazione concernente la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, ritenuta riconducibile alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, in quanto attinente a una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione).

3.2 La documentazione prodotta attesta invero l’intangibilità della procedura di incanto, del conseguente decreto di trasferimento, dell’ordine di distribuzione, e quindi, in definitiva, della posizione dell’aggiudicatario e dei creditori.

A fronte di tale sviluppo processuale, ritiene il collegio debba escludersi l’esistenza di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla definizione della proposta opposizione, in applicazione di una regola, immanente in tutto il processo esecutivo, di cui è espressione l’art. 2929 cod. civ., norma che tutela senza riserve l’aggiudicatario (non colluso), precludendo, con un principio parallelo a quello del giudicato proprio del processo di cognizione (così Cass. 14 febbraio 2000, n. 1639 in motivazione), l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita (o della assegnazione) proposta dopo che la vendita è già stata compiuta (o l’assegnazione disposta).

3.3 Dall’intangibilità del diritto dell’aggiudicatario, anche per effetto del giudicato intervenuto sulla sentenza di rigetto dell’altra opposizione avverso il processo verbale di vendita e di tutti gli atti successivi, tra cui il decreto di trasferimento, consegue specularmente, il venir meno di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla definizione della presente opposizione agli atti esecutivi. E’ sufficiente all’uopo rilevare che questa si appunta contro il preavviso di rilascio dell’immobile, laddove l’invocata invalidità dell’ordinanza del G.E. che ha dichiarato l’inefficacia dell’offerta di aumento – che inquinerebbe a monte il trasferimento del bene al V., e, in via mediata, il preavviso di rilascio notificato a istanza dello stesso – non potrebbe portare ad altro risultato, nei confronti degli esecutati, che l’attribuzione ad altri del bene, risultato al cui conseguimento essi possono vantare un interesse di mero fatto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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