Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18346 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29234-2018 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BARI ALDO MORO, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA

MASSARELLI, MARCELLA LOIZZI, GAETANO PRUDENTE;

– ricorrente –

contro

C.S.J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 242 pubblicata il 14.3.2018, ha accolto l’appello di C.S.J. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto della predetta, collaboratore linguistico alle dipendenze dell’Università degli Studi di Bari dal gennaio 1999 al 30.4.04, alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito ed ha condannato l’Università al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha accertato in fatto che le mansioni svolte dalla appellante (assunta con contratto stipulato il 24.1.95, ai sensi del D.L. n. 249 del 1994, art. 5) fossero riconducibili a quelle dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla L. n. 236 del 1995, art. 4, e all’art. 51 CCNL del 21 maggio 1996;

3. ha ritenuto che ai predetti collaboratori linguistici fosse garantita l’equiparazione ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, come confermato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 2, norma di interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, affidato a due motivi; C.S.J. è rimasta intimata;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso l’Università degli Studi di Bari ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 63 del 2004; della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3; della L. n. 236 del 1995, art. 4;

7. col secondo motivo l’Università ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione dell’art. 51 CCNL Comparto Università sottoscritto il 21.5.1996 e successivi contratti;

8. ha sostenuto come le disposizioni sopra richiamate avessero esteso il parametro retributivo di ricercatore confermato a tempo definito ai soli ex lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori esperti linguistici e che dette disposizioni risultassero erroneamente applicabili alla fattispecie in esame posto che la Dott.ssa C. non è una ex lettrice ma è stata assunta direttamente quale collaboratore esperto linguistico a norma del D.L. n. 249 del 94 e successiva decretazione d’urgenza, poi convertita con L. n. 236 del 1995, art. 4;

9. i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati;

10. in fatto può dirsi pacifico che la Dott.ssa C. fosse stata assunta direttamente quale collaboratore esperto linguistico atteso che nella sentenza impugnata non si fa mai riferimento ad una sua qualifica di ex lettore di lingua straniera;

11. questa Corte ha precisato che

“Ai collaboratori esperti linguistici assunti D.L. n. 530 del 1993, ex art. 5 (non convertito ma i cui effetti sono fatti salvi dalla L. n. 236 del 1995) è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al D.L. n. 2 del 2004, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980”, (Cass. n. 6341/19; cfr. anche Cass., S.U. n. 24963/2017);

12. in particolare, si è precisato che ai collaboratori esperti linguistici, sin dalla decretazione d’urgenza non convertita, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 236 del 1993, è stato riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto perchè il D.L. n. 530 del 1993, art. 5, aveva stabilito che solo “fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione delle Università, sentito il Senato Accademico”. A sua volta la contrattazione collettiva, della quale si è già dato conto nel punto 13.2, nel disciplinare compiutamente le obbligazioni delle parti, ha considerato le disposizioni dettate in sede di decretazione d’urgenza, prevedendo che, eventuali trattamenti di miglior favore stabiliti nei contratti individuali, sarebbero stati conservati a titolo di trattamento integrativo. La diversa disciplina dettata dal D.L. n. 2 del 2004 e dalla successiva legge di interpretazione autentica n. 240/2010 è applicabile ai soli “collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera….già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28,…” perchè a questi ultimi si riferivano le pronunce della Corte di Giustizia alle quali il legislatore italiano ha inteso ottemperare con detti interventi normativi. Ne discende che il parametro retributivo previsto dalle norme sopra richiamate ai fini della ricostruzione della carriera degli ex lettori, non può essere invocato dai collaboratori esperti linguistici che non abbiano mai rivestito detta qualità e siano stati assunti dalle Università solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, (cfr. Cass. n. 6341/19 in motivazione);

13. le ragioni esposte conducono all’accoglimento del ricorso;

14. la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda proposta da C.S.J.;

15. le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono regolate secondo il criterio di soccombenza in favore dell’Università ricorrente, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.S.J..

Condanna C.S.J. al pagamento in favore dell’Università delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado in Euro 2.800,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio di appello in Euro 3.400,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio di legittimità in Euro 3.400,00 per compensi professionali ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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